Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17922 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17922 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D’EGIDIO ITALO nato il 26/09/1963 a SAN FELIPE( VENEZUELA)
MENGHI NADIA nato il 09/02/1964 a PESCARA

avverso la sentenza del 02/05/2016 del TRIBUNALE di PESCARA

Data Udienza: 12/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
nei confronti della Menghi e per l’inammissibilità del ricorso del D’Egidio;
udito il difensore avv. Emanuele Dell’Elce, che ha concluso per l’accoglimento dei

RITENUTO IN FATTO

1. Italo D’Egidio e Nadia Menghi ricorrono avverso la sentenza del 2 maggio
2016 con la quale il Tribunale di Pescara, in parziale riforma della sentenza del
Giudice di pace di Pescara del 26 maggio 2015, confermava l’affermazione di
responsabilità dei predetti per il reato di lesioni commesso il 28 marzo 2009 in
danno di Gaetano Di Pompeo, assolvendo gli imputati dall’ulteriore imputazione
di ingiuria per non essere il fatto previsto come reato e rideterminando di
conseguenza le pene inflitte.

2. Il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità della Menghi per il reato di lesioni, osservando che la stessa era
stata assolta in primo grado da tale addebito e ritenuta responsabile in quella
sede per il solo reato di ingiuria.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla sussistenza del
reato di lesioni, rilevando la mancanza di rapporto causale fra l’unica lesione
oggettivamente refertata, ossia un’escoriazione al gomito destro del Di Pompeo,
e la condotta aggressiva descritta da quest’ultimo in pugni al capo e calci al
fianco, e l’inattendibilità delle dichiarazioni del teste Mambella, che riferiva di
aver visto il D’Egidio strattonare per un braccio il Pompeo, in quanto isolata e
contrastante con le altre deposizioni.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sulla mancata
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in
considerazione della minima entità della lesione constatata.

2

ricorsi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità della Menghi per il
reato di lesioni è fondato.
Come correttamente osservato nel ricorso, la Menghi veniva infatti assolta in
primo grado da tale imputazione per non aver commesso il fatto. La sentenza
impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nella disposizione di

2. Il motivo dedotto dal D’Egidio sulla sussistenza del reato di lesioni è
inammissibile.
Il tema della coerenza della condotta aggressiva, descritta dalla persona
offesa come diretta a colpire il capo e il fianco del Di Pompeo con pugni e calci,
con la refertata escoriazione al gomito della vittima, non veniva affrontato nei
motivi di appello, ed è pertanto precluso in questa sede; non senza considerare,
peraltro, che nella sentenza impugnata si dava atto di come la certificazione
medica riportasse anche riferite contusioni al capo, dato non preso in esame dal
ricorrente.
Il ricorso è altresì generico, nel rilevare il contrasto con altre deposizioni di
quella del teste Mambella sullo strattonamento al braccio subito dal Di Pompeo
ad opera dell’imputato, ove non si confronta per un verso con il riscontro
individuabile per tale condotta nell’escoriazione al gomito constatata sulla
persona offesa, e per altro con quanto osservato nella sentenza di primo grado
sull’essere il Mambella unico teste estraneo, e come tale motivatamente ritenuto
credibile rispetto agli altri testimoni.

3. Il motivo dedotto dal D’Egidio sulla mancata applicazione della causa di
non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile.
La ricorrenza della fattispecie in esame non era infatti prospettata nei motivi
di appello, e non era neppure oggetto di richiesta nelle conclusioni all’esito del
giudizio di secondo grado, con le quali la difesa si limitava a riportarsi ai motivi di
gravame; non essendone pertanto possibile la deduzione nel giudizio di
legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

3

condanna della Menghi.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Menghi Nadia.
Dichiara inammissibile il ricorso di D’Egidio Italo e lo condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

Il Consigliere estensore

cflatia

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

.

1.0.11.1. 2018,

Il Presidente

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