Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17921 del 21/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 17921 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ha pronunciato la seguente

S’ ev -r
~z31:41.4-

sul ricorso proposto da:
ANGELELLI DANILO N. IL 16/09/1973
avverso la sentenza n. 8574/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.49 ricorrente ANGELELLI Danilo

Motivi della decisione

L’imputato

in epigrafe ricorre

per cassazione,a mezzo del difensore,

avverso la sentenza 11 febbraio 2013 resa dalla Corte d’appello di Roma a
conferma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Roma che, in esito a
giudizio abbreviato, giudicò il predetto responsabile del delitto previsto dall’art.

73 comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990, commesso in Roma il 13 giugno 2012, di
detenzione,a fini di spaccio,di gr. 128 lordi di sostanza stupefacente tipo hashish,
condannandolo, esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni quattro di
reclusione ed euro 18.000,00 di nnulta,partendo dalla pena base di anni SEI di
reclusione ed euro 27.000,00, diminuita di un terzo per il rito.
Deduce vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della
scrinninante della destinazione dello stupefacente all’esclusivo uso personale,
delle attenuanti generiche e della speciale attenuante del “fatto lieve “.
Con memorie rispettivamente depositate dai difensori in cancelleria il 24 marzo
ed il 29 aprile 2014, si è invocato l’annullamento della sentenza impugnata in
punto pena a seguito della pronunzia della sentenza n. 32 / 2014 della Corte
costituzionale.
Il ricorso è infondato per manifesta infondatezza.
La Corte d’appello ha ineccepibilmente argomentato che la non modesta
quantità di stupefacente detenuto, in uno con la notoria, rapida deteriorabilità
della sostanza per la perdita di efficacia psicotropa deponevano per destinazione
al consumo di terzi, a prescindere dal documentato stato di tossicodipendenza
che, congiuntamente all’assenza di attività lavorativa, costituiva ulteriore motivo
sufficiente per indurre alla ricerca di ”

un ritorno economico ” ,rivelatasi

obiettivamente controproducente la precostituzione di una scorta. Inoltre si è
ribadita l’ostatività alla concessione della speciale attenuante di cui all’art.
73,comma V° d.P.R. n. 309/1990 sul rilievo della rilevante entità del numero di
210 dosi medie singole droganti, estraibili dal coacervo di hashish in sequestro.
La Corte distrettuale ha poi evidenziato l’innmeritevolezza dell’imputato a fruire
delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche
specifici dell’imputato che ne connotavano negativamente la personalità.
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma 2° codice di rito la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio,condividendo il Collegio
quanto dedotto con i motivi nuovi di annullamento.
Giova rammentare che la Corte costituzionale,con sentenza n. 32 del 2014
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex

„<- art. 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo ) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 46 con cui venne introdotta (per usare le stesse parole del Giudice delle leggi ) " una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio", significativamente imperniato nella parificazione quoad poenam "droghe pesanti". Per l'effetto, acclarata l'illegittimità della valenza modificativa/abrogativa della novella, si è automaticamente determinata la " reviviscenza " delle disposizioni originarie dettate - sub art. 73 - dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,con specifico riferimento alle specifiche fattispecie incriminatrici ed al relativo trattamento sanzionatorio. Come peraltro sottolineato dalla stessa Corte costituzionale,si pone, in relazione ai processi pendenti nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva, la necessità, a mente del chiaro disposto dell'art. 2, comma 4 0 cod.pen., dell'applicazione della disposizione più favorevole al reo, attesochè ( com'è pacifico ) le disposizioni penali in vigore alla data surrichiamata del commesso reato risultano diverse da quelle posteriori ed attualmente applicabili, in particolare per quanto attiene alla previsione della misura delle sanzioni penali. E' pacifico che l'individuazione della disposizione più favorevole al reo in tema di trattamento sanzionatorio applicabile nel caso concreto va compiuta tra la normativa vigente all'epoca del fatto e quella divenuta attualmente applicabile,per effetto dell'intervento "ripristinatorio " di quella originariamente introdotta - e mai legittimamente abrogata o modificata dalla novella di cui alla legge n. 46 del 2006 -; ciò per effetto della pronunzia di incostituzionalità che, ovviamente, non può venire in giuoco ex se , a norma dell'art.2 comma 4 0 cod. pen. quale tertium comparationis, non trattandosi di "nuova disposizione di legge ". Ne discende che attualmente il delitto commesso dall'imputato in riferimento alle droghe c.d. leggere, risulta punito,ex art. 73, comma 4 0 del citato d.P.R., con la pena della reclusione da due a sei anni e con quella della multa, da 5.164 a 10.329 euro. La rilevata illegalità della pena base, di genere pecuniario, determinata in euro 27.000 di multa e quindi oltre il limite massimo edittale attualmente in vigore ed il difetto di adeguata motivazione a supporto della decisione discrezionale di applicare quella di genere detentivo,nel massimo edittale, ora vigente impongono l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del 2 dei delitti riguardanti le c.d. "droghe leggere" con quelli aventi ad oggetto le c.d. trattamento sanzionatorio, fermo il fatto che, a' sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., il punto concernente l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto è divenuto irrevocabile, al pari delle altre statuizioni oggetto degli infondati motivi di impugnazione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rinvia sul punto alla Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ascritto. Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014. PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA