Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17921 del 18/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17921 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTINI ROBERTO nato il 01/07/1974 a CREMONA

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato CONTARDI GENNARO, si riporta ai motivi del ricorso, insiste per ASR
o in alternativa ACR.

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 marzo 2017, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia
del Tribunale di Padova con la quale Roberto MONTINI (in qualità di legale rappresentante della
società P.I.C.O. Soc. Coop. a r.I.) era stato condannato per il delitto di cui all’art. 483 ‘cod. pen.
per avere falsamente attestato, nella “dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio
di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti” destinata alla Provincia di Padova, di
essere in regola con i versamenti agli enti di previdenza e alla Cassa Edile competente per
territorio.

ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge
in ordine agli artt. 483 cod. pen. e 38, 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000.
2.1. Sostiene il ricorrente che la dichiarazione in oggetto – in quanto depositata in
copia, e quindi priva di sottoscrizione in originale – non possiederebbe i necessari requisiti di
forma stabiliti dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa, con la conseguente
impossibilità che la stessa dichiarazione possa costituire “certificazione sostitutiva di atto di
notorietà”. Difetterebbe, quindi l’elemento materiale del delitto di falsità ideologica commessa
dal privato in atto pubblico.
2.2. Non si rinverrebbe, inoltre, nella sentenza impugnata alcuna valutazione in ordine
all’elemento psicologico del reato di cui all’art. 483 cod. pen. Al contrario, proprio la
circostanza del difetto dei requisiti di forma, “avrebbe dovuto indurre i giudicanti a
chiedersi…se [il ricorrente] avesse avuto la consapevolezza e volontà di predisporre una
dichiarazione falsa”.
2.3.

In sede di discussione il difensore del ricorrente ha posto la questione di

incostituzionalità degli artt. 38, 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000, per disparità di trattamento
“tra cittadini” in relazione alla legge 15/68 e, quindi, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. I giudici di merito hanno accertato che il MONTINI, in qualità di legale rappresentante della
società PICO Soc. Coop. a r.I., in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha falsamente
attestato di essere in regola con i versamenti di natura previdenziale.
Tale dichiarazione è risultata sottoscritta dal MONTINI, il quale non ha mai disconosciuto la sua
firma, ed inviata in copia all’ufficio competente della Provincia di Padova da un soggetto
cointeressato, ovvero il Consorzio Sestante, aggiudicatario dell’appalto.
L’invio era finalizzato ad ottenere l’autorizzazione a concedere in subappalto alcuni dei lavori
edili aggiudicati alla società di cui il MONTINI era legale rappresentante.
E’ allora evidente l’interesse di quest’ultimo alla presentazione dell’autocertificazione in
concorso con il legale rappresentante del Consorzio aggiudicatario dell’appalto.

2

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, con atto sottoscritto dal proprio difensore,

Sia il Tribunale che la Corte territoriale, rispondendo alle analoghe doglianze difensive, hanno
correttamente ritenuto irrilevante che il documento in oggetto fosse stato inviato dal suddetto
Consorzio, titolare dell’appalto, valorizzando quali dati per la riconducibilità della dichiarazione
sostitutiva all’imputato la circostanza che fosse stato lui a compilarla materialmente e a
sottoscriverla, allegando alla stessa una copia del proprio documento di identità.

2. Né può rilevare, peraltro, il fatto che alla Pubblica Amministrazione sia stata inviata una
copia “scannerizzata” della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circostanza questa che secondo le deduzioni difensive- farebbe venir meno i requisiti di forma richiesti dall’articolo 38

Da tempo questa Corte ha avuto modo di chiarire che integra il delitto di falsità ideologica
commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una
società circa il possesso, da parte di quest’ultima, di un requisito indispensabile per la
partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando che tale
attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma
ritualmente prodotta a corredo dell’istanza principale, unitamente alla fotocopia di un
documento di identificazione, in conformità del modello legale vigente (Sez. U, n. 35488 del
28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 23686601)
Si è infatti chiarito che è punibile ai sensi dell’art. 483 cod. pen. la produzione di
un’autocertificazione falsa, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa
sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge in base alle disposizioni dettate
dall’art. 3, comma undicesimo, legge 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali
riprese dall’art. 38 del T.U. emanato con d.lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 5, n. 42291 del
29/11/2006, Annovi, Rv. 23536501).
In virtù degli stessi principi si è quindi ritenuto che integra il reato di falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa dichiarazione del privato – in
sede di atto sostitutivo di notorietà – in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la
percezione degli assegni familiari e che non sia necessario, a tal fine, che l’autore del
documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente l’apposizione di una
sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da
esso richiamati (Sez. 5, n. 26182 del 20/05/2010, Guercio, Rv. 24790201).
D’altronde, così come facilmente evincibile dalla copia della autocertificazione in atti, nel caso
di specie la dichiarazione è stata presentata con sottoscrizione non autenticata ma è stata
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del MONTINI, in conformità di
quanto disposto dall’art. 38, comma terzo, del D.P.R. n. 445/2000.
Proprio quest’ultima norma prevede che “le istanze e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica”, con l’ulteriore precisazione che “nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59”.

3

DPR n. 445/2000.

Tale disposizione è espressamente richiamata da una nota in calce all’autocertificazione
sottoscritta dal MONTINI ed inviata, nel suo interesse, con le modalità sopra indicate.
Non ha quindi pregio la deduzione difensiva che sostiene l’irrilevanza penale del fatto in
ragione dell’invio alla Pubblica Amministrazione solo di una copia della dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio, giacché tali modalità sono espressamente previste dalla normativa vigente
(richiamata – come si è detto- nel modulo sottoscritto dal MONTINI) e, di conseguenza, sono
da ritenersi sussistenti tutti i requisiti per essere considerata l’autocertificazione in oggetto
dotata di efficacia probante, sicché la sua falsità sui fatti attestati come veri è punibile ai sensi

D’altro canto l’esplicito richiamo, con riferimento al profilo sanzionatorio, alle norme del codice
penale in materia di falsità contenuto nella normativa speciale conferma la punibilità ai sensi
del citato art. 483 della falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive rese su fatti destinati ad
essere recepiti come veri nella formazione di un atto pubblico.
Tale punibilità peraltro è implicita nella struttura della norma codicistica, nella quale la nozione
di attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità postula l’esistenza di
disposizioni extrapenali integratrici, che concorrano a determinare il contenuto delle
dichiarazioni del privato e attribuiscano al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in
atti aventi una determinata funzione probatoria (Sez. 5, n. 11186 del 05/05/1998, Cocciolo A,
Rv. 21240301).
Invero, una volta perfezionatasi la falsità con riferimento ad una determinata attestazione, non
incide su di essa il fatto che per circostanze o in virtù di accertamenti diversi e indipendenti
l’atto pubblico non possa venire a compimento.
In ragione di ciò questa Corte ha avuto modo di affermare che integra il reato di falsità
ideologica commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente, in
nome della società rappresentata, l’inesistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate;
infatti, il precetto primario di cui all’art. 483 cod. pen. deve intendersi integrato dal disposto
degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che le dichiarazioni sostitutive ivi previste
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art. 76, comma terzo del succitato d.P.R. n.
445 del 2000) (Sez. 5, n. 18731 del 31/01/2012, Corsale, Rv. 25267701).
3. Inammissibile per genericità è la censura con la quale si sostiene la carenza dell’elemento

soggettivo.
Il tenore delle norme sopra richiamate e la condotta del ricorrente non lasciano in effetti spazi
a fondati dubbi sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato.
A tal proposito va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità che
esclude il dolo del delitto di falso solo nei casi in cui la falsità risulti essere semplicemente
dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la
figura del falso documentale colposo (Sez. 6, n. 15485 del 24/03/2009, Ferraglio, Rv.
24352201; Sez. 5, sent. 1963 del 10.12.1999 – 21.2.2000, in proc. Veronese ed altri; Sez. 2,
sent. 2593 del 31.5.1989 – 23.2.1990 in proc. Pasini).
4

dell’art. 483 cod.pen.

Nel caso in esame può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che il MONTINI abbia
dolosamente dichiarato il falso, non essendo credibile che abbia colpevolmente ritenuto che la
autocertificazione contenente dati non veritieri non fosse presentata dal Consorzio
aggiudicatario dell’appalto proprio per ottenere l’autorizzazione a subappaltare i lavori alla
società P.I.C.O.
4. In ragione di tutto quanto suesposto risulta assolutamente non rilevante la questione di
illegittimità costituzionale proposta dal difensore dell’imputato in sede di discussione, questione
– per vero- articolata in termini generici.

disparità di trattamento, giacché le ipotesi disciplinate dalla normativa richiamata dalla difesa
riguardano situazioni diverse e comunque entrambe suscettibili di essere penalmente
perseguite, ai sensi dell’art. 483 cod. pen. e cioè di falsità ideologica.
5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

Va tuttavia detto che non si apprezzano i lamentati profili di illegittimità costituzionale per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA