Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17920 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 17920 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SgivTEA/7 4

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sul ricorso proposto da:
DEL DUCA VINCENZO N. IL 26/08/1987
avverso la sentenza n. 7702/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n. 48 ricorrente DEL DUCA Vincenzo

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ricorre personalmente per cassazione avverso la
sentenza 30 aprile 2012 con la quale la Corte d’appello di Napoli
confermava quella di primo grado emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in

previsto dagli artt. 110 cod. pen., 73, 80 d.P.R. n. 309/1990 in relazione all’art.
112 n. 4 cod. pen. ( cessione e detenzione a fini di spaccio di quantitativi diversi
di sostanza stupefacente tipo marijuana ) commesso in Napoli il 21 aprile 2008
condannandolo per l’effetto alla pena di anni QUATTRO di reclusione ed euro
18.000,00 di multa, concessa la speciale attenuante di cui all’art. 73, comma V°
del citato d.P.R. dichiarata equivalente all’aggravante di cui all’art. 80 del citato
d.P.R. ( pena base: anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa poi ridotta per
la diminuente per il rito abbreviato).
Deduce vizi di violazione della legge processuale e vizi motivazionali in punto
alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.80 del citato d.P.R. ed in
punto al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che, contrariamente alle insussistenti doglianze del ricorrente,
emerge in atti che il decreto di citazione per l’udienza del 30 aprile 2012 del
giudizio d’appello fu notificato a mezzo posta all’imputato con raccomanda
ricevuta il 3 aprile 2012 e sottoscritta dall’imputato, nel rispetto quindi del
termine libero a comparire previsto dalla legge. La Corte d’appello ha poi
ineccepibilmente motivato in ordine alla sussistenza dell’aggravante contestata
in relazione di cui all’art. 112 comma 4 cod. pen. per aver determinato un
minore a commettere il reato, come pacificamente ammesso dallo stesso Raiano
che ebbe ad ammettere le proprie responsabilità avendo accolto la proposta del
Del Duca di svolgere le funzioni di “palo “, previo compenso. Ostative al
riconoscimento delle attenuanti generiche sono state del tutto logicamente
ritenute la gravità delle modalità dell’azione ed il comportamento processuale
dell’imputato che ha negato circostanze evidenti riscontrate dalla P.G. , così
“mostrando spiccata capacità delinquenziale “.
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma 2° codice di rito

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio.
Giova invero rammentare che, per quanto in questa sede rileva, all’epoca del
commesso reato: 21 aprile 2008, l’art. 73, comma V° del d.P.R. n.309/1990
prevedeva un’attenuante ad effetto speciale,con pena della reclusione compresa

esito a giudizio abbreviato che dichiarò il predetto responsabile del delitto

tra UNO e SEI anni congiunta a pena della multa compresa tra 3.000 e 26.000 a
prescindere dalla tipologia delle sostanze stupefacenti trattate.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma

10 della legge

21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto

integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma

costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sc):4anze. Il delitto risultava

che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:

punito con la pene della reclusione da UNO a JP.iui I anni e della multa da 3) –■ 0′

euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in ert&Qt°’
rapporto alla natura “pesante” o” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum,quale jus superveniens rispetto all’assetto normativo in vigore
all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere valutato nell’ambito
di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il Collegio di individuare,
in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato nel novum normativo
introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 (in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, con cui non
solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere detentivo e pecuniario
previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10. Appare
quindi, a tale stregua, del tutto illegale ( in quanto eccedente il massimo edittale
attualmente in vigore ) la surrichiamata pena base,rispetto alla forbice edittale

2

delle pene di entrambi i generi,divenute attualmente applicabili. Al Giudice di
rinvio, individuato in altra sezione della Corte d’appello di Napoli, deve quindi
demandarsi la integrale revisione della determinazione del trattamento
sanzionatorio escluso ovviamente il giudizio di bilanciamento, divenuta l’ipotesi
del c.d. fatto lieve, fattispecie autonoma e fermo il divieto di riformatio in pejus
in difetto di impugnazione della Pubblica Accusa.
Conclusivamente deve annotarsi che, disposto da questa Corte il rinvio del

giudicato (progressivo) in tal modo formatosi sull’accertamento del reato e
sull’affermata responsabilità dell’imputato, preclude – ovviamente – che tali
questioni siano rimesse in discussione, attesa la definitività della decisione sui
suddetti punti ( cfr. ex multis: S.U. n. 4904 /1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez.
3 n.6607/2000; Sez. 4 n.2843/2008; Sez. 3 n.15101/2010).

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Rinvia sul punto alla Corte d’appello di Napoli.Rigetta nel resto.Visto l’art. 624
cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

procedimento esclusivamente in punto alla rideterminazione della pena, il

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