Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17920 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17920 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LODDO LORENZO nato il 05/03/1983 a LANUSEI
LODDO GIAN LUCA nato 11 11/03/1975 a GAIRO
LODDO CIRILLO nato il 12/02/1931 a GAIRO
LODDO VITO nato il 19/07/1940 a GAIRO

avverso la sentenza del 23/09/2016 del TRIBUNALE di LANUSEI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio per le statuizioni lesioni civili
petreato di ingiuria, rigetto nel resto.
Udito il difensore

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lanusei, con sentenza del 23 settembre 2016, ha – in parziale riforma della
pronunzia di primo grado – dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di ingiurie
ascritto a Lorenzo LODDO, Gianluca LODDO e Cirillo LODDO e ha confermato la condanna
inflitta a Vito LODDO per il reato di minaccia.
Sono state confermate anche le statuizioni civili relative ad entrambi i reati.
2. Avverso tale sentenza gli imputati Lorenzo, Gianluca e Cirillo LODDO hanno proposto, con
atto sottoscritto dal proprio difensore, ricorso per cassazione articglato in un unico motivo, con

i ricorrenti che, in ossequio ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, il
giudice di secondo grado, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato,
avrebbe dovuto revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi, civili, fermo
restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento
del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.
I ricorrenti – rilevatone l’ingente importo e illustrate le loro rispettive limitate condizioni
economiche, nonché quelle, altrettanto limitate, della persona offesa – hanno chiesto, inoltre,
la sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. dell’esecutività della provvisionale.
3. Avverso la suddetta sentenza anche Vito LODDO ha proposto ricorso, con atto sottoscritto
dal proprio difensore e articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’art.
125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto – pur denunciando,, con i motivi di appello, il
mancato esercizio da parte del Giudice di Pace di un penetrante controllo circa l’attendibilità
della persona offesa e l’eccessività della provvisionale – il Tribunale avrebbe risposto alle
doglianze difensive con motivazione generica ed apodittica.
3.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine
alle valutazione delle risultanze processuali. Il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto
riscontrate le dichiarazioni della persona offesa dalla deposizione del teste Angus, il quale, al
contrario, si sarebbe limitato a riferire di generici dissapori tra la persone offesa e l’imputato.
3.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione
in riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità. Sostiene il ricorrente
che, alla luce dei dati emersi nel giudizio di merito, la persona offesa avrebbe sporto querela
oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 124 cod. pen. Tale circostanza emergerebbe, in
primo luogo, dalla stessa formulazione del capo di imputazione che indica quale data del
commesso reato “luglio 2010”, mentre la querela è stata presentata in data 21 ottobre 2010.
In secondo luogo, la tardività della querela emergerebbe dalla corretta analisi delle risultanze
dibattimentali: la stessa persona offesa ha affermato che le minacce si sono verificate appena
comunicata l’autorizzazione dell’ANAS, ovvero circa un mese dopo l’adozione della stessa in
data 8 ottobre 2009.

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il quale si deduce violazione di legge in ordine alla conferma delle statuizioni civili. Sostengono

In ordine a tale questione la pronunzia del giudice di secondo grado si caratterizzerebbe per
una motivazione illogica e contraddittoria.
3.4. Infine, il ricorrente – rilevatone l’ingente importo e illustrate le proprie limitate
condizioni economiche, nonché quelle, altrettanto limitate, della persona offesa – ha chiesto,
analogamente ai coimputati, la sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. dell’esecutività della
provvisionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell’interesse di LODDO Lorenzo, LODDO Gianluca e LODDO Cirillo

Invero, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e
qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice
dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve
revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto
della parte civile di agire

“ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e

l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016,
Schirru e altro, Rv. 267884).
La sentenza impugnata va quindi annullata nei confronti di LODDO Lorenzo, LODDO Gianluca e
LODDO Cirillo limitatamente al capo concernente le statuizioni civili, che vanno eliminate.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di LODDO Vito va invece rigettato.
2.1. Il primo motivo è inammissibile, giacché attiene alla valutazione delle prove e non
a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in sede di legittimità.
Va qui ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno,
se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si
fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato
che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la
rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva.
Peraltro, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio
libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori,
piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando
non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, come nel caso di specie, si sottrae al
controllo di legittimità.
Inammissibile è anche la censura relativa alla provvisionale.
Va in proposito ribadito il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui il
provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al
risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione
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meritano accoglimento.

definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare
in giudicato e desinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento
(Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011,
Mapelli, Rv. 250934; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, giacché ancora una volta si richiede una
rivalutazione delle risultanze processuali.
Va ancora ricordato il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per
Cassazione la valutazione di eventuali contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed

congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv, 250362).
2.3. Infondati sono il terzo e il quarto motivo.
Le censure in ordine alla tardività della querela erano già state poste con l’atto di appello e il
Tribunale ha fornito logica ed esaustiva risposta, affermando come non vi sia alcuna ragione di
dubitare della collocazione temporale dei fatti come desumibile dalle dichiarazioni della persona
offesa, che sul punto si sono rivelate puntuali ed ancorate a dati ben precisi.
Le avverse deduzioni difensive reiterate nel ricorso in esame implicano valutazioni di fatti
inibite a questa Corte.
Né può trascurarsi che l’onere della prova dell’intempestività della querela incombe a chi lo
deduce, sicché l’eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante (Sez. 5, n.
13335 del 17/01/2013, P.M. e p.o. in proc. Moggi e altri, Rv. 25506001; Sez. 6, n. 35122 del
24/06/2003, Sangalli, Rv. 22632701).
2.4. La decisione sul ricorso e l’inammissibilità delle censure sulla quantificazione della
provvisionale non consentono un provvedimento di sospensione dell’esecuzione della condanna
civile ex art. 612 cod. proc. pen., nei termini proposti dal LODDO (si veda in materia (Sez. 5,
n. 1471 del 31/10/1991, Benevento, Rv. 18908301).
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LODDO Lorenzo, LODDO Gianluca e
LODDO Cirillo limitatamente al capo concernente le statuizioni civili, che elimina.
Rigetta il ricorso di LODDO Vito che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla

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