Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17920 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17920 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Ebosele Okojie Taiye Peter, nato in Nigeria il 30/09/75

avverso la sentenza del 20/05/2011 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Anna Vittoria Vadino, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la
pronuncia di primo grado del 16/07/2008 con la quale il Tribunale di Ravenna
aveva condannato Peter Ebosele Okojie Taiye In relazione ai reati di cui agli artt.
110 e 337 cod. peri. (capo A), 582, 585, 576 n. 1 cod, pen. (capo B), 482 e 477
cod. pen. (capo C), commessi in Ravenna il 03/06/2008.

Data Udienza: 12/04/2013

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
personalmente, il quale ha dedotto la nullità degli atti del giudizio di secondo
grado e della sentenza gravata, per essergli stato il decreto di citazione al
giudizio di appello notificato presso il domicilio eletto in primo grado e non anche
presso quello successivamente eletto con l’atto di nomina del difensore incaricato
per il secondo giudizio.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il
quale è valida l’elezione di domicilio contenuta nel corpo dell’atto di
impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall’interessato al
pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua
volta, l’attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all’atto
di impugnazione nella sua interezza (Sez. 5, n. 15967 del 25/02/2005, Rinelli,
Rv. 232128); ovvero contenuta in un atto, come la nomina del difensore di
fiducia, allegato all’appello e in quest’ultimo specificamente indicato ed
espressamente richiamato (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39919 del 08/11/2006,
Meli, Rv. 235308).
Alla luce di tale regula iuris deve ritenersi che l’elezione di domicilio, che
l’imputato Ebosele avevano fatto nella nomina conferita al suo difensore per il
giudizio di secondo grado, procura allegata al medesimo appello e
nell’intestazione di questo atto richiamata, doveva ritenersi validamente
formalizzata: ne deriva che era viziata da nullità assoluta la notificazione del
decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso altro domicilio, con
la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi, ivi compresa la
sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado: sentenza che va, dunque,
annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della
Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 12/04/2013

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

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