Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1792 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1792 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZO CARMELO ENZO N. IL 02/10/1969
avverso la sentenza n. 1827/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. AN9ETO CAPUTO
Udito il Procurat91eGenerale in persona del Dott.
che ha conclust5per

Udito, per la pa
Uditi dif or Avv.

ivile, l’Avv

Data Udienza: 14/12/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott.ssa F. Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 22/09/2014, la Corte di appello di Messina ha
confermato la sentenza del 20/04/2011 con la quale il Tribunale di Patti aveva
dichiarato Costanzo Carmelo colpevole dei reati in danno di Daniela Mobilia di

danneggiamento pluriaggravato (capo C).

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto
ricorso per cassazione Costanzo Carmelo, attraverso il difensore avv. F. Di
Santo, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 599, secondo
comma, cod. pen. Erroneamente la Corte di appello ha escluso, con riguardo al
reato di ingiuria, l’applicabilità dell’art. 599, secondo comma, cod. pen., posto
che il concetto di immediatezza della reazione richiede che l’azione reattiva sia
condotta a termine persistendo lo stato d’ira e, nel caso di specie, tutte le
condotte poste in essere dall’imputato (anche quelle successive al contestato
danneggiamento) si sono collocate in un medesimo, contiguo e limitato contesto
temporale.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 62, primo comma,
In. 2), cod. pen. e vizi di motivazione. Illogicamente La sentenza impugnata ha
escluso, per un verso, l’attenuante della provocazione in considerazione della
sproporzione tra il fatto ingiurioso altrui (la scorretta sosta dell’autovettura della
persona offesa) e i reati commessi e, per altro verso, la causa di non punibilità
della provocazione per il carattere non immediato della reazione, riferibile solo al
danneggiamento per il quale non opera; la Corte avrebbe dovuto valutare i
presupposti per il riconoscimento dell’invocata attenuante in relazione a tutti i
reati ascritti all’imputato.
Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 599, primo comma,
cod. pen. Incomprensibile è l’affermazione della Corte di appello secondo cui
l’espressione profferita dalla persona offesa è inidonea a costituire ingiuria,
laddove la causa di non punibilità è applicabile anche al primo offensore.
Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 420 ter e 178 cod. proc.
pen. A fronte della certificazione medica attestante uno stato di ansia e
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lesioni pluriaggravate (capo A), ingiuria e tentata violenza privata (capo B),

depressione del Costanzo, illegittimamente la Corte di appello ha escluso la
sussistenza di un legittimo impedimento, senza disporre alcun accertamento.
Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla dedotta revoca
della costituzione di parte civile, che dopo aver revocato il proprio originario
difensore e procuratore, ha omesso di rilasciare nuova procura speciale al nuovo
difensore.
Il sesto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 507
cod. proc. pen. L’atto di appello sollecitava la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale per l’esame di Maria Contenta Magistro e di Nunziatina Princiotta

esame necessario alla luce delle contraddizioni tra le dichiarazioni della parte
civile Daniela Mobilia e l’unico teste estraneo Cosimo Giovanni Merlo; la Corte di
appello ha rigettato la richiesta senza procedere ad una valutazione approfondita
della risultanze processuali e delle incongruenze circa la ricostruzione dei fatti.
Il settimo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192
cod. proc. e vizi di motivazione. La Corte ha omesso di motivare in ordine alla
credibilità del racconto della persona offesa, anche alla luce delle dichiarazioni
del teste Merlo, estraneo ai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento, salvo che per le doglianze relative alle
statuizioni civili.
Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dall’esame quarto motivo,
esso è inammissibile in quanto manifestamente infondato alla luce dell’ordinanza
dibattimentale del 22/09/2014, con la quale la Corte di appello ha escluso che la
certificazione prodotta dalla difesa documentasse un assoluto impedimento a
comparire, rilievo, questo, non scalfito dalle generiche censure del ricorrente.
Il settimo motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità. A fronte
della motivazione del giudice di primo grado, che aveva diffusamente ripercorso
gli elementi a sostegno della credibilità del racconto della persona offesa (la
certificazione medica attestante le lesioni subìte, la ricevuta fiscale della
riparazione dell’automobile, le riprese dell’accaduto effettuate da Fabio
Giordano), le doglianze proposte con l’atto di appello, ha osservato la Corte
distrettuale, non si sono tradotte in puntuali e concrete censure, rilievo, questo,
estensibile al motivo in esame, tanto più che la sentenza impugnata ha
richiamato, in particolare, la documentazione fotografica che ha “immortalato”
l’imputato colpire la vittima con un pugno.

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Spanò, presenti ai fatti come dimostrato dalla documentazione fotografica,

Alla luce della disamina del compendio probatorio svolta dalle concordi
sentenze di merito, manifestamente infondato è il sesto motivo, in relazione al
quale risulta del tutto congruo il rilievo della Corte di appello circa l’insussistenza
dei presupposti dell’acquisizione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. esclusa
dal primo giudice.
Il primo e il terzo motivo sono del pari inammissibili. Le corrispondenti
doglianze proposte con l’atto di appello facevano entrambe leva sulla deposizione
del teste Merlo, deposizione disattesa dal Tribunale di Patti sulla base di una
diffusa motivazione, espressamente recepita dalla Corte distrettuale (con

non rilevano le censure svolte dal ricorrente rispetto alle ulteriori argomentazioni
svolte dal giudice di appello) e non oggetto di specifica disamina critica.
Il secondo motivo non è fondato. L’argomentare della Corte incentrato sulla
“evidente sproporzione” tra il fatto della persona offesa e i reati attribuiti al
ricorrente è in linea con l’orientamento secondo cui la circostanza attenuante
della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e
proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto
altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo
stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, n. 604 del
14/11/2013 – dep. 09/01/2014, D’Annbrogi, Rv. 258678). Né in senso contrario
può argomentarsi sulla base dei rilievi della Corte di merito in ordine al reato di
danneggiamento, posto che, con motivazione incensurabile, la Corte di merito ha
valutato in termini complessivi la violenta e «ingravescente» condotta
dell’imputato, sicché il giudizio circa il difetto del nesso causale deve essere
riferito ai vari fatti unitariamente considerati.
Il quinto motivo è, invece, fondato. Dall’esame degli atti, consentito essendo
denunciato un error in procedendo, rileva il Collegio che Daniela Mobilia, con atto
del 25/06/2009, aveva nominato quale difensore l’avv. Eliana Raffa, conferendo
alla stessa procura speciale; con atto in data 26/11/2010, la persona offesa ha
nominato l’avv. Tindara Massara quale difensore di fiducia, senza conferire alla
stessa procura speciale e revocando ogni altra nomina. Come questa Corte ha
già avuto modo di affermare, è illegittima l’ordinanza con cui il giudice di merito
rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio
difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore,
in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il
rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare,
la previsione, ex art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in
giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza
che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura

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argomentazione integrante autonoma ed autosufficiente ratio decidendí, sicché

speciale al le g ale successivamente desi g nato, a pena di nullità della costituzione

( Sez. 5, n. 3519 del 02/12/2009 – dep. 27/01/2010, Boscolo, Rv. 245845 ) . Alla
luce del principio di diritto appena richiamato, la sentenza impu g nata deve
essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, mentre, nel
resto, il ricorso deve essere ri g ettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impu g nata limitatamente alle statuizioni

Così deciso il 14/12/2015.

civili, che elimina ; ri g etta nel resto.

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