Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17919 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17919 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERRERA ENRICO nato il 11/08/1980 a MESSINA

avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato RAGAZZONI GIULIO, si riporta ai motivi.

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2015 il Tribunale di Messina condannava,
in esito a giudizio abbreviato, Enrico GUERRERA alla pena di anni due e quattro meSi
di reclusione per il reato continuato di falso ideologico e di truffa aggravata ai danni
dello Stato in quanto, inducendo con false attestazioni in errore l’AGEA, quale
organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della
produzione agricola degli Stati Membri, procurava a sé un ingiusto profitto con pari

In particolare il GUERRERA, pur non svolgendo alcun tipo di attività nel settore
agricolo e non essendo titolare di alcun terreno, si recava presso i C.A.A. (Centri di
Assistenza Agricola) di Catania e di Siracusa ed avvalendosi della complicità di
Giuseppe Attilio AMORE (impiegato presso il CAA di Catania) e di Grazia GIUDICE
(impiegata presso il CAA ubicato in Lentini) otteneva l’apertura da parte dei CAA
aditi, dietro presentazione di documenti falsi, di pratiche a proprio nome con la
finalità di ottenere erogazioni indebite. Attraverso tali condotte, Enrico Guerrera
conseguiva effettivamente la somma di euro 17.745,90, in quattro distinte
erogazioni.
Il reato di cui all’art. 479 cod. pen. era stato ascritto, perché, in concorso con Grazia
Giudice e nella qualità di extraneus determinatore, “in occasione della formazione da parte di Giudice – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei
esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a
provare la verità”; segnatamente, a fronte della presentazione di false
autocertificazioni da parte di Enrico GUERRERA, Grazia Giudice dichiarava
contrariamente al vero, con riferimento alla pratica relativa al GUERRERA, che “il
presente fascicolo aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla
normativa vigente e dagli atti convenzionali stipulati con l’AGEA”; circostanza non
rispondente al vero, atteso che l’attestazione non veniva preceduta (in difformità con
gli obblighi normativi gravanti sui CAA) dall’accertamento dell’esistenza del titolo di
conduzione dell’azienda.
2. Con sentenza resa in data 15 febbraio 2016 la Corte di Appello di Messina, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Enrico GUERRERA per
i medesimi reati alla pena di due anni di reclusione, concedendo all’imputato la
sospensione condizionale della pena.
3. Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, per il
tramite del proprio difensore, articolandolo in tre motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in ordine alla
competenza territoriale; secondo il ricorrente, la Corte avrebbe errato nell’operare il

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danno in capo all’ente erogante ed all’Unione Europea.

riferimento all’art. 16 cod. proc. pen., in quanto il criterio principale da seguire
avrebbe dovuto essere quello enucleato dall’art. 8 del codice di rito, il quale consente
di individuare il Giudice competente con riguardo al luogo in cui il reato si è
consumato; in relazione alla fattispecie di cui all’art. 640 bis cod. pen., il reato si
sarebbe dovuto ritenere consumato nel luogo in cui si è formato l’atto falso,
utilizzato come artificio per conseguire il profitto.
Anche a non voler ritenere applicabile l’art. 8, il giudice avrebbe dovuto fare

territoriale con riguardo all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o
dell’omissione, coincidente ancora una volta con il luogo in cui è intervenuta la
formazione dell’atto falso.
In base a tali indicazioni normative, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la propria
incompetenza trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Siracusa.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e correlati
vizi motivazionali in relazione all’art. 640 bis cod. pen..
La Corte territoriale avrebbe omesso di fornire riscontro alle doglianze relative alla
configurabilità dell’ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, in particolare sotto
il profilo della effettiva percezione da parte dell’imputato del profitto derivante dal
fatto di reato.
Non sarebbe stata infatti adeguatamente dimostrata la titolarità in capo al
GUERRERA di conti correnti allo stesso intestati, sui quali sono pervenute le
erogazioni in questione; a parere del ricorrente la Corte, limitandosi a sostenere che
lo stesso non ha mai negato la titolarità del conto corrente, avrebbe operato
un’inversione dell’onere probatorio, richiedendo che fosse l’imputato a dover
dimostrare di non avere percepito tali somme.
La Corte avrebbe inoltre errato nel qualificare il fatto quale truffa aggravata ai danni
dello Stato, dovendosi piuttosto ravvisare nel caso di specie l’ipotesi di cui all’art.
316 ter cod. pen..
Sostiene il ricorrente che la contestazione di cui all’art. 640 bis cod. pen. sia stata
operata esclusivamente ritenendo che l’imputato avesse posto in essere
comportamenti tali da trarre in errore la funzionaria della CAA nella formazione della
domanda di finanziamento agricolo. La condotta illecita da addebitarsi al GUERRERA
consisterebbe invece nella falsità dell’autocertificazione presentata al CAA e non
nell’aver istigato od indotto in errore i funzionari, i quali contravvenendo ai propri
obblighi avrebbero scientemente omesso di procedere ai dovuti accertamenti.
Il Giudice del gravame avrebbe quindi dovuto confrontarsi con la condotta del
ricorrente, chiarendo se la mera dichiarazione di essere titolare di terreno agricolo,

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riferimento all’art. 9, comma 1, del codice di rito, determinando la competenza

recepita da un funzionario che abbia l’obbligo di controllare la veridicità di quanto
dichiarato, possa essere considerata un mero falso strutturale o se, al contrario, sia
idonea ad integrare gli estremi dell’artificio o del raggiro.
3.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di
motivazione in relazione all’art. 62 bis del codice penale.
La Corte territoriale avrebbe errato nel disattendere le richieste avanzate dal
ricorrente in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, le

contestate aggravanti, alla possibile riqualificazione del fatto come truffa semplice,
laddove si fosse optato per l’adesione a quell’orientamento giurisprudenziale che
qualifica l’art. 640 bis non come una fattispecie autonoma di reato, bensì quale
circostanza aggravante dell’art. 640 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. In ordine all’eccezione di incompetenza per territorio, correttamente essa è stata
rigettata dalla Corte territoriale.
E’ anzitutto opportuno chiarire quale sia il criterio di individuazione del luogo di
commissione del reato in relazione alla fattispecie prevista all’art. 640 bis cod. pen.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il delitto di truffa aggravata non può
ritenersi consumato nel luogo in cui si è formato l’atto falso, utilizzato come artificio
per conseguire il profitto; questa Corte ha infatti chiarito in innumerevoli pronunzie,
in relazione alla fattispecie prevista all’art. 640 cod. pen., che il luogo di
consumazione del reato coincide con quello in cui l’autore del reato percepisce il
profitto (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 27176101).
Più precisamente si afferma che ai fini della consumazione del reato di truffa è
necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di
disponibilità dell’agente (Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009, Coppola e altro, Rv.
243608).
Tale orientamento è stato confermato anche in relazione al reato di cui all’art. 640
bis cod. pen. (Cass. Sez. 1, n. 39193 del 17/07/2017, confl. comp. in proc. Assenza,
Rv. 270990).
Anche nel caso in esame, dunque, il luogo di consumazione del reato di truffa
aggravata coincide con quello in cui il soggetto agente ha conseguito il profitto.
Va precisato che, dei tre reati originariamente contestati all’imputato, soltanto quello
di cui all’art. 479 cod. pen. risultava commesso in Lentini (e dunque nel circondario
di Siracusa); la condotta di cui al capo P), qualificata ai sensi dell’art. 640 bis cod.

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quali avrebbero potuto condurre, all’esito del giudizio di bilanciamento con le

pen. ed oggetto di pronuncia assolutoria in primo grado, era stata invece realizzata
in Roccalumera (nel circondario di Messina).
Stante la contestazione in luogo imprecisato del delitto di truffa aggravata oggetto
dell’odierno ricorso ed in considerazione del fatto che i tre reati hanno pari gravità,
avendo la medesima sanzione edittale, la Corte territoriale ha correttamente
valorizzato la circostanza della connessione tra i reati originariamente ascritti al
GUERRERA

del luogo di realizzazione della fattispecie la cui commissione è più risalente nel
tempo, ossia quella di cui al capo P).
Del resto questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di competenza,
il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed
autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende
relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta
invariata per tutto il corso del processo, per il principio della “perpetuatio
iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che
aveva determinato la competenza anche per gli altri reati” (Sez. 6, n. 12405 del
18/01/2017, Castaldi e altri, Rv. 269662).
2. È inammissibile la doglianza, formulata con il secondo motivo di ricorso, relativa
alla mancata prova della titolarità del conto corrente sul quale sono state accreditate
le somme, nonché dell’effettiva percezione delle somme da parte del ricorrente; con
essa si tenta surrettiziamente di condurre questa Corte ad esaminare il fatto, il che
risulta precluso dalla natura stessa del giudizio di legittimità, soprattutto nel
momento in cui la circostanza in questione è stata valutata dai giudici di merito
all’interno di una più complessa ed articolata valutazione di piurimi elementi
convergenti nella medesima direzione.
La Corte di Appello ha infatti evidenziato che le pratiche in forza delle quali le somme
sono state erogate erano tutte intestate all’imputato, a favore del quale risultano
effettuati i bonifici in questione; il GUERRERA è quindi l’unico che poteva incassare le
somme erogate dall’ente.
Infondata si prospetta invece la censura relativa alla configurabilità dell’ipotesi di cui
all’art. 316 ter cod. pen., piuttosto che di truffa aggravata ai danni dello Stato
La qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito si presenta corretta:
le Sezioni Unite di questa Corte hanno ormai da tempo tracciato la distinzione tra le
due fattispecie in questione, mettendo in luce che !a volontà del legislatore del 2000,
nell’introdurre nel codice penale l’art. 316 ter, era quella di estendere la punibilità a
condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa. La residualità di tale

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Ha quindi ritenuto che la competenza territoriale dovesse incardinarsi tenuto conto

fattispecie fa sì che, tenendo fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, siano
riconducibili all’art. 316 ter cod. pen. solo o comunque soprattutto quelle condotte
cui non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore.
Ciò si verifica in particolare in quei casi in cui il procedimento di erogazione delle
pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte
dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo, ammettendo che il
riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via

eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche.
Sicché in questi casi l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione
dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta
correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del richiedente (Sez. U, n.
16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962).
In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza successiva ha affermato che in
tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all’ente erogatore
di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi
finanziari integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa
aggravata, qualora l’ente non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a
prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una
autonoma attività di accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014 Rv.
261000).
Nel caso di specie il procedimento, destinato a concludersi con il pagamento delle
erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli
Stati membri, prendeva le mosse dalla presentazione di un’autocertificazione al
C.A.A., alla quale doveva seguire un’autonoma attività di accertamento da parte del
funzionario pubblico: quest’ultimo infatti, in base all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n.
188/2000 e all’art. 8 della convenzione tra l’AGEA e il C.A.A., aveva l’obbligo di
accertare l’esistenza effettiva dei titoli di conduzione dell’azienda.
Correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che l’imputato non si è limitato
ad esporre notizie e dati falsi, ma ha adottato un comportamento assolutamente
conseguente per il raggiungimento dell’obiettivo, consistente nel trarre in inganno
l’ente pagatore e a ricevere indebitamente il contributo statale, pur avendo
consapevolezza di non possedere i requisiti richiesti dalla legge per accedere al
beneficio.
Peraltro, alla luce della giurisprudenza citata, non è possibile sostenere che
l’esistenza, nell’ambito di un procedimento amministrativo, di più fasi distinte tra

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provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando

loro, sia condizione di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la
condotta fraudolenta dell’imputato ed il profitto illecito conseguito.
D’altro canto, ai fini della conclusiva affermazione della responsabilità dell’imputato,
a nulla rileverebbe la circostanza che il deceptus fosse tenuto ad effettuare controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato, e comunque avesse la possibilità di effettuarli
utilmente: la rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non
viene, infatti, meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione

situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è
indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima
negligente (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268960).
Conclusivamente, merita ribadire che l’effettivo realizzarsi di una falsa
rappresentazione della realtà da parte dell’erogatore, con la conseguente
integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina
normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel
singolo caso concreto.
E quindi l’accertamento dell’esistenza di un’induzione in errore, quale elemento
costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente
configurazione del delitto previsto dall’art. 316 ter c.p., è questione di fatto, che
risulta riservata al giudice del merito (Sez. U, Carchivi, cit.).
3. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, prescindendosi in questa sede dalla questione

relativa alla qualificazione dell’ipotesi di cui all’art. 640 bis quale fattispecie
autonoma di reato, ci si limita a rilevarne l’inammissibilità, alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la concessione o meno delle attenuanti
generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del
giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel negare la concessione di dette attenuanti,
ha fatto proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziando peraltro
la genericità del motivo di appello con il quale ne era stata richiesta l’applicazione.
Si deve, inoltre, ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899; conformi: n. 459 del 1982 Rv. 151649; n. 10238 del

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strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta

1988, Rv. 179476; n, 6200 del 1992, Rv. 191140; n. 707 del 1998, Rv. 209443; n.
2285 del 2005, Rv. 230691; n. 34364 del 2010, Rv. 248244).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017.

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