Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17918 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17918 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CADILE MARCO N. IL 26/02/1980
avverso la sentenza n. 14090/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.30 ricorrente CADILE Marco
Motivi della decisione
Va giudicato inammissibile il ricorso di cui
in epigrafe, personalmente
proposto dall’imputato, riconosciuto responsabile dal Tribunale di Roma, con
sentenza resa in data 21 gennaio 2013, della contravvenzione di cui all’art. 116,
condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.
Deve rilevarsi che, a fronte del lamentato vizio motivazionale in punto al diniego
delle attenuanti generiche, il Giudice di prime cure ha ineccepibilmente ed
esaustivamente argomentato il proprio convincimento sul rilievo ostativo dei
precedenti specifici riportati dall’imputato, determinando la pena in misura del
tutto congrua.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P C2
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 21 maggio 2014.
commi 10 e 13° cod. strada, commessa in Roma il 5 marzo 2010 e per l’effetto