Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17918 del 07/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17918 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile ALIANO MARCO LUIGI nato il 09/04/1984 a LENTINI
nel procedimento a carico di:
GAETA FILADELFO nato il 04/04/1952 a LENTINI
avverso l’ordinanza del 05/10/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di Siracusa per il
giudizio.
Udito il difensore

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza del 5 ottobre 2015, il Tribunale di Siracusa dichiarava
l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile Marco Luigi Aliano contro
la sentenza del Giudice di pace di Lentini che aveva assolto Filadelfo Gaeta dai
delitti contestatigli, ai sensi degli artt. 582 e 594 cod. pen., per non avere
commesso il fatto.
Il Tribunale osservava che l’inammissibilità del gravame della parte civile

del pubblico ministero ai sensi dell’art. 20 del d. Igs. n. 274/2000, non essendo
previsto che la parte civile possa, nel caso di assoluzione dell’imputato, proporre
appello, vigendo, per le impugnazioni, il principio di tassatività delle ipotesi.
2 – Propone ricorso la parte civile, a mezzo del suo procuratore speciale e
difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare
degli artt. 568, 576, 591 cod. proc. pen. e 2 d.lgs. n. 274/2000.
L’appello proposto dalla sola parte civile concludeva chiedendo la riforma
della sentenza assolutoria impugnato solo in riferimento alle statuizioni civili.
Nel dichiararne l’inammissibilità il Tribunale aveva omesso di applicare il
principio di diritto formulato dalle Sezioni unite, con sentenza n. 27614/2007,
secondo il quale la parte civile poteva proporre appello, agli effetti civili, contro la
sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado, con una disposizione
che trova applicazione nel processo davanti al Giudice di pace a seguito del rinvio
operato dall’art. 2 d. Igs. n. 274/2000.
Non può, invece, trovare applicazione l’art. 38 del decreto legislativo, da
ultimo citato, poiché lo stesso disciplina solo il gravame di merito quando la
citazione a giudizio dell’imputato sia avvenuta con il ricorso diretto della persona
offesa. Se ne deduce che, alla parte civile, è sempre consentito l’appello contro
le sentenze di proscioglimento anche del giudice di pace.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell’interesse della parte civile è fondato nei limiti che si
diranno.
1 – Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che la previsione
di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 – che riserva l’appello alle sole ipotesi in
cui la persona offesa citi l’imputato ex art. 21 (ricorso immediato), escludendolo
nel caso di citazione, ex art. 20, ad opera della polizia giudiziaria – non ha
efficacia derogatoria, ma anzi estensiva rispetto alla disciplina generale
contemplata nell’art. 576 cod. proc. pen., che legittima la persona offesa
costituita parte civile all’impugnazione contro le sentenze di proscioglimento
1

derivava dal fatto che la citazione a giudizio dell’imputato era avvenuta ad opera

pronunciate nel giudizio, la quale è, pertanto, applicabile anche nell’ipotesi di
citazione ex art. 20 succitato. È illegittima, pertanto, la decisione con cui il
giudice di merito dichiari, sulla sola base dell’art. 38 citato, l’inammissibilità
dell’impugnazione proposta dalla persona offesa, costituita parte civile avverso la
sentenza di assoluzion4lal reato di ingiuria)nei confronti dell’imputato, chiamato
a giudizio nelle forme ordinarie ex art. 20 (Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009,
Liporace, Rv. 244919; Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, Rv. 267143).
2 – L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, in relazione al solo delitto

vanno trasmessi al giudice penale che ha errato ritenendo inammissibile l’appello
e non al giudice civile competente per valore in grado di appello indicato dall’art.
622 cod. proc. pen., nonostante residui la sola decisione sulle statuizioni civili,
perché, per l’applicazione di tale norma, difetta il presupposto, l’annullamento,
con rinvio, di una sentenza (e non di un’ordinanza) nella sola parte in cui la
stessa abbia deciso sul risarcimento del danno (così Sez. 5, n. 18364 del
10/04/2012, De Liguori, Rv. 252691).
Quanto, invece, alla condotta contestata a titolo di ingiuria, il ricorso della
parte civile è inammissibile perché il relativo delitto è stato depenalizzato
dall’art. 1 d. Igs. 15 gennaio 2016, e la sentenza delle Sezioni unite, n. 46688
del 29/09/2016, Schirru, ha affermato che, nel medesimo processo, non può
procedersi alla sua valutazione neppure in relazione alle possibili conseguenze
civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Siracusa per il giudizio.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Maria

Depositato in Cancelleria
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di lesioni ed alle statuizioni civili che ne possono derivare, senza rinvio, e gli atti

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