Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17917 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17917 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOTTA ANGELO N. IL 30/08/1963
avverso la sentenza n. 154/2012 TRIB.SEZ.DIST. di NARDO’, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.25 ricorrente MAZZOTTA Angelo

Motivi della decisione

L’imputato

propone

ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,

avverso la sentenza di cui in epigrafe, di applicazione concordata della pena, in
quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 590, comma 3° in

2010,Iamentando la violazione dell’art. 163 cod. pen. in ordine al denegato
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen. per manifesta
infondatezza.
Rileva il Collegio che il giudice, attesa la particolare struttura giuridica della
sentenza di patteggiamento, non ha il potere di modificare l’accordo concluso
dalle parti. Non può, pertanto, concedere la sospensione condizionale della pena
qualora la efficacia della richiesta non sia stata subordinata a tale concessione
ovvero qualora la relativa domanda non abbia formato oggetto della pattuizione
intervenuta tra le parti (cfr. ex plutimis

Cass. S.U. 11 maggio 1993, Iovine, rv

193417 e, da ultimo, Sez.IV, 22 ottobre 2008, rv. 241371),come verificatosi nel
caso di specie. Resta quindi del tutto precluso ogni sindacato sull’esercizio di una
potestà discrezionale rimessa dalla legge all’esclusiva iniziativa del giudice.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

relazione all’art. 583, comma 1°, commesso in Porto Cesareo il 10 giugno

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