Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17917 del 07/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17917 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BRANCACCIO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERRELLI NICOLA nato il 16/06/1972 a BARI

avverso la sentenza del 15/04/2015 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
FERDINANDO LIGNOLA,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Ofgo

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Bari, all’udienza del 15 aprile
2015, in parziale riforma della sentenza del 23 ottobre 2009 del Tribunale di Bari, in
composizione monocratica, ha rideterminato la pena inflitta a Perrelli Nicola in mesi

la sentenza di primo grado.
La contestazione si riferisce al tentativo, posto in essere dall’imputato in concorso con
altri soggetti rimasti ignoti, di indurre la commissione concorso per l’esame di idoneità
al conseguimento della patente di guida ad attestare falsamente la veridicità e
genuinità delle risposte fornite al “test” di ammissione alla prova pratica, attraverso
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche ricetrasmittenti per contattare ignoti
“suggeritori”. I fatti sono stati scoperti a seguito dell’intervento della polizia giudiziaria
deputata al controllo, subito dopo la consegna delle prove d’esame da parte dei
candidati.
2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso il difensore dell’imputato,
enunciando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’inconfigurabilità del reato, anche se ipotizzato
quale tentato falso ideologico, poiché la presunta condotta ingannevole dell’imputato
non si sarebbe comunque spinta ad integrare la soglia dell’idoneità degli atti punibile
come tentativo.
Ed infatti, nonostante il diverso avviso del giudice d’appello, che si è limitato a reiterare
il convincimento del giudice di primo grado sul punto, disattendendo il motivo di
impugnazione del difensore del ricorrente, la prova d’esame di Perrelli non era stata
valutata dalla commissione esaminatrice al momento dell’intervento della polizia
giudiziaria, sicchè alcuna correzione di essa era avvenuta da parte dei commissari, i
quali, pertanto, non potevano essere stati indotti in errore. La prova di ciò sarebbe
costituita dalla mancata compilazione della attestazione di superamento del test sulla
scheda d’esame del ricorrente, che era stata controllata solo dopo l’intervento della
polizia giudiziaria e su sua richiesta. La motivazione contraddittoriamente dà atto di ciò,
ma conclude per la configurabilità del tentativo di reato.
La condotta del ricorrente, pertanto, concretizza una mera irregolarità amministrativa,
cui al più segue l’annullamento della prova e l’esclusione del candidato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la mancata applicazione da parte della
Corte d’Appello della riduzione di pena per il rito abbreviato, con cui si era celebrato il
primo grado di giudizio. In altre parole, la Corte d’Appello ha effettuato solo la

quattro di reclusione, per il reato di tentato falso per induzione, confermando nel resto

rideterminazione della pena per l’ipotesi tentata, dimenticando l’abbattimento della
misura della sanzione derivante dal riduzione per il rito abbreviato, già concessa invece
dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo.
2. Deve anzitutto procedersi a rivedere la qualificazione giuridica del fatto di reato,
prima di rispondere alla doglianza del primo motivo di ricorso circa la insussistenza

Come correttamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la condotta
contestata al ricorrente deve essere riqualificata nel reato di cui all’art. 1 della legge 19
aprile 1925, n. 475 (cfr. Sez. 5, n. 2740 del 4/10/2016, dep. 2017, Colella, Rv.
268862; negli stessi termini di ragionamento, ma con riferimento al reato previsto
dall’art. 2 del medesimo testo normativo, cfr. Sez. 5, n. 26438 del 30/3/2017, Pisanelli,
Rv. 270536), disciplina speciale rispetto a quella in astratto applicabile attinente al
reato di falso ideologico, sia pur nell’ipotesi tentata.
L’ art. 1 della citata legge, infatti, stabilisce:

“Chiunque in esami o concorsi, prescritti o

richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni
altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed
all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come
proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano
opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia
conseguito.”.
Sia tale disposizione che quella successiva dell’art. 2, riferita al reato di chi esegue o
procura dissertazioni, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di
cui all’articolo 1 cit., prevedono come aggravante della condotta (rispettivamente, dei
candidati che si sono avvalsi di elaborati altrui e di coloro i quali glieli hanno procurati),
il conseguimento dell’intento.
Nel caso di specie, l’intento sarebbe stato conseguito se si fosse verificato il positivo
superamento della prova di esame per il conseguimento della patente di guida.
Come emerge chiaramente dal testo delle norme incriminatrici, le disposizioni
richiamate rivestono carattere di specialità rispetto al reato di falso ideologico, in
quanto hanno ad oggetto una peculiare tipologia di condotte di falsità, caratterizzata
dal contesto di commissione e dalla specificità della finalizzazione (concorsi pubblici per
il conseguimento di titoli abilitativi o di studio), ed esauriscono l’intero disvalore penale
sotteso alla previsione penale.
Se ne deduce che non residua spazio alcuno per l’applicazione delle norme relative al
falso ideologico per induzione ipotizzate anche nel ricorso dell’imputato, sia pur nella

dell’ipotesi, sia pur tentata, di falso per induzione.

configurazione tentata, qualora l’unica falsità che si tenti di commettere sia quella
derivante dalla condotta contemplata nel primo dei due richiamati articoli della legge n.
475 del 1925.
Deve pertanto concludersi per l’applicabilità, nella presente fattispecie, del solo
disposto dell’art. 1 I. n. 475/1925.
Da una risalente pronuncia di questa Corte possono emergere ulteriori argomenti nel
senso della specialità delle norme della legge n. 475/1925 rispetto alle disposizioni del
codice penale, anche se, nel caso esaminato, si trattava del reato di truffa.

la specialità delle ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925,
n. 475 rispetto al delitto di truffa tentata proprio perché tali norme prevedono l’ipotesi
aggravata quando l’intento, • il superamento del concorso (o dell’esame), venga
conseguito.
Peraltro, anche quando la Cassazione ha affermato la possibilità di concorso tra la
fattispecie speciale in esame e alcuni reati di falso previsti dal codice penale (Sez. 5, n.
4726 del 15/04/1986, Saracino, Rv. 172930; Sez. 6, n. 37240 del 11/07/2014, Caruso,
Rv. 260332) non ha smentito la tesi qui sostenuta, essendosi ammessa la possibilità di
concorso formale nel caso in cui le ipotesi previste dalla legge speciale non esauriscono
il disvalore penale della condotta in quanto la presentazione di un elaborato non proprio
si realizza attraverso anche ulteriori, diverse condotte di falso.
Quanto all’obiezione difensiva secondo cui non si sarebbe raggiunta, in ogni caso,
neppure la soglia del tentativo punibile, sia pur in relazione al reato ipotizzato di falso
ideologico, deve ritenersi la sua manifesta infondatezza, anche rapportandola alla
corretta qualificazione dei fatti sopradetta.
La deduzione risulta anzitutto inammissibile, perché rivolta ad ottenere dalla Corte di
legittimità una rivalutazione, non consentita (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del
30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv.
205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568;
nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del
16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), di elementi di fatto già accertati nei precedenti
giudizi di merito, poiché, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e),
cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, si afferma costantemente la non deducibilità, nel
giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di
cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del
14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.
238215).
Tale accertamento, peraltro, è avvenuto in modo sovrapponibile, nell’ambito di due
pronunce di merito conformi ed è, quindi, valutabile, in sede di legittimità, solo sotto

Edi infatti, nella pronuncia Sez. 1, n. 1209 del 02/05/1989, Rv. 181459, si è affermata

alcuni, limitati profili anche in relazione al vizio di travisamento della prova (e cioè in
caso di dati probatori esaminati per la prima volta solo dal giudice d’appello e non da
quello di primo grado, ovvero di giudizi di merito che siano incorsi, in entrambi i gradi,
nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in una forma talmente
macroscopica e di manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro
della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al
compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti: cfr. Sez. 4, n. 44765 del
22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

stesso ricorrente, sostanzialmente, a non negare che l’elaborato fosse stato svolto
effettivamente e consegnato, deducendosi solo, per escludere il raggiungimento della
soglia del tentativo, la sua avvenuta correzione da parte della commissione d’esame;
correzione mancata, peraltro, solo in ragione dell’intervento del personale di vigilanza
che aveva notato la stranezza dell’abbigliamento (indossava una felpa nonostante il
clima molto caldo) e dell’atteggiamento del ricorrente nell’ambito della prova pubblica
(si copriva spesso la bocca con la mano destra bisbigliando parole).
In ogni caso, essa sarebbe infondata, alla luce della riqualificazione giuridica del fatto di
reato pocanzi svolta, essendo evidente che la disposizione di cui all’art. 1 della legge n.
475 del 1925 richiede la mera “presentazione”, alla commissione d’esame o di
concorso, dell’elaborato come elemento sufficiente a ritenere la stessa configurabilità
dell’ipotesi consumata del reato in parola, che è fattispecie di mera condotta, non
essendo, invece, necessaria anche la correzione di esso.
Già in passato, peraltro, si era precisato che il delitto previsto dall’art. 1 della legge 19
aprile 1925, n. 475 è reato di mera condotta, in relazione al . quale, non può in astratto
escludersi la configurabilità del tentativo, sempre che siano stati commessi atti univoci.
Nella specie il tentativo era stato escluso per la mancanza dell’univocità degli atti posti
in essere, consistiti nel mero possesso, da parte di alcuni candidati all’esame di
abilitazione alla professione di procuratore legale, di un telefono cellulare, del quale
non si erano ancora serviti al momento in cui erano stati scoperti.
Nel caso del ricorrente, invece, non soltanto egli risulta pacificamente essere stato
trovato in possesso di strumenti per la comunicazione esterna all’aula concorsuale (un
trasmettitore dotato di antenna, collegato ad una ricetrasmittente, posizionati
direttamente sul corpo utilizzando nastro adesivo medicale) e notato in atteggiamenti
palesemente indicativi di dialogo con terzi “suggeritori”, sebbene non individuati, ma gli
si addebita la presentazione vera e propria agli atti della procedura dell’elaborato
falsamente formato, sicchè non residua spazio neppure per ipotizzare questione di
configurabilità del tentativo, dovendosi far riferimento direttamente all’ipotesi
consumata di reato.

E’ evidente che tali condizioni siano del tutto mancanti nel caso di specie, in cui è lo

3. Il secondo motivo di ricorso sarebbe fondato e dovrebbe essere accolto, poiché
effettivamente il calcolo della pena effettuato dal giudice d’appello non ha tenuto conto
della riduzione per il rito abbreviato, ammesso in primo grado.
Tuttavia, esso rimane assorbito dalla statuizione di intervenuta prescrizione che deve
essere dichiarata.
Ed infatti, il reato, come riqualificato, risulta prescritto, poiché, in assenza di periodi di
sospensione, la causa di estinzione per decorso del tempo risulta maturata alla data del
8 aprile 2017.

di reato del tentativo di falso ideologico per induzione, poiché la condotta concreta
posta in essere dal ricorrente basta a far escludere la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., necessarie per procedere ad un’assoluzione nel merito,
anche in relazione a tale reato; risulta evidente, infatti, come i suoi comportamenti,
descritti nelle sentenze di merito, abbiano evidenziato ragioni consistenti nel senso di
far ritenere la loro idoneità ed univoca direzione alla consegna di un elaborato falso alla
commissione d’esame.
Del resto, la rilevata inammissibilità dei motivi attinenti all’alternativa ricostruzione dei
fatti proposta dal ricorrente non avrebbe neppure consentito una rivalutazione della
vicenda per poter arrivare ad una differente decisione nei termini pienamente liberatori
dalla responsabilità penale.

P.Q.M.

qualificato il fatto come reato ai sensi dell’art. 1 L. n. 475/1925, annulla senza rinvio la
sentenza impugnata per essere lo stesso estinto per prescrizione.

Così deciso il 7 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore
Matilde Br. ncaccio

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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Tale esito non sarebbe mutato, peraltro, anche se si fosse ritenuta sussistente l’ipotesi

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