Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17916 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17916 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAKHAL HANANE nato il 28/11/1991 a RABAT( MAROCCO)

avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 05/12/2017

RTTFNUTnTRIF’ATTO.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo
grado nei confronti dell’imputata, che l’aveva condannata alla pena giustizia per il reato di cui
agli artt 624,625 n 2 e 7 cp, per furto di oggetti in un supermercato; fatto di Maggio 2013.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato la violazione del principio
di correlazione tra l’imputazione e la sentenza. Ha sostenuto il ricorrente che la sentenza aveva
ritenuto che a compiere il furto fossero state due donne e la ricorrente aveva avuto una parte
decisiva nella consumazione ma nell’imputazione non le era stato contestato il concorso di

1.1 Tramite il secondo motivo è stata censurata la motivazione per illogicità, poiché la Corte
avrebbe trascurato che nel fatto sarebbe mancato il requisito dell’impossessamento da parte
dell’imputata.
1.2 Col terzo motivo ci si è doluti della errata applicazione della legge penale, in relazione alla
ritenuta presenza delle aggravanti ex artt 624,625nr 2 e 7 cp.
1.3 Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione di legge e la motivazione illogica, per aver
ritenuto la Corte territoriale il furto consumato mentre dalla sentenza era risultato accertato che
la merce sottratta era dotata di dispositivo antitaccheggie e l’addetto alla sorveglianza del
supermercato aveva costantemente sorvegliato la donna. Il ricorso ha citato due pronunzie delle
SU, che in fattispecie simili hanno escluso la stessa consumazione del furto ritenendolo integrato
alla fase del tentativo
All’odierna udienza il PG, dr Fimiani, ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per gli inevitabili riflessi dei contenuti
del primo su quelli del secondo.
1.La censura relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è
condivisibile, poichè la Corte territoriale ha fornito chiara spiegazione della ritenuta
partecipazione della giudicabile al furto. In motivazione, infatti, è stato descritto il contributo
causale della ricorrente, consistito nel fare la spola tra gli stands e il camerino, ove era rimasta
la complice, al fine di trasportare gli indumenti e permetterne l’occultamento da parte dell’altra,
a nulla rilevando – ovviamente – che sia stata solo quest’ultima ad essere trovata in possesso
dei capi sottratti, che aveva ricevuto dall’imputata.
1.1 Pertanto, non può essere ravvisata alcuna violazione dell’art. 521 c.p.p., in quanto la non
corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza assume rilievo solo
quando si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli
elementi costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non
essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi ne!
corso del processo.(Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017).

persone nel reato_

2.Quanto all’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, occorre ribadire che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte nella composizione più autorevole, nel reato di furto l’aggravante
dell’uso del mezzo fraudolento vuol delineare una condotta, posta in essere nel corso dell’azione
delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia,
scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le
misure

che

questi

ha

apprestato

a

difesa

dei

beni

di

cui

ha

la

disponibilità.(Sez. U, Sentenza n. 40354 de/ 18/07/2013 Ud. dep. 30/09/2013 Rv. 255974) .
2.1 Nel caso di specie, le due imputate non si sono limitate al mero prelievo ed immediato

difese apprestate dall’esercizio commerciale, consistito nell’agire sinergicamente allo scopo di
impossessarsene, rappresentando l’innocua ed ordinaria scena nella quale l’imputata sceglieva
le vesti da far misurare alla complice e l’altra, al riparo nel camerino di prova, provvedeva ad
occultarle. In proposito, e per rispondere in pieno alle doglianze della ricorrente, può
aggiungersi che i casi esaminati dalle sentenze di questa Corte citate in ricorso sono diversi e si
riferiscono proprio al banale gesto di prelevare e nascondere direttamente gli oggetti esposti
sugli scaffali del market, in cui, per questo motivo, è stata esclusa l’aggravante in parola.
3.12 censura che contesta l’applicazione dell’aggravante della esposizione a pubblica fede merita
accoglimento. Infatti, è stato più volte affermato che non sussiste tale aggravante nel caso di
furto dei beni asportati dai banchi di un supermercato, dotati di un apposito dispositivo
antitaccheggio, che assicura un controllo costante e diretto della merce da parte del detentore,
situazione che, in sé, risulta incompatibile con la l’ipotesi di affidamento alla pubblica fede degli
avventori e clienti.( Sez. 5, n.20342 del 28/01/2015).
3.1 Sul punto va osservato, altresì, che contraddittoria appare la motivazione della Corte di
merito, che ha affermato la presenza di un Addetto della vigilanza, che sarebbe stato
insospettito dal comportamento delle imputate, e poi ha sostento che non vi era alcun controllo
diretto sulle stesse.
4.Merita, inoltre, accoglimento la censura volta ad escludere la consumazione del reato oggetto
d’imputazione. In proposito va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in
caso di furto, i! monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati
di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione
da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze di
polizia eventualmente presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”,
impediscono !a consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo
l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della
refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo, la cui
signoria

cosa

sulla

non

è

eliminata.(Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 Ud. (dep. 16/12/2014) Rv. 261186 ).
4.1 Applicando tali condivisi principi – che qui occorre ribadire – alla fattispecie concreta, deve
constatarsi che le due imputate furono tenute sotto controllo dagli addetti alla sorveglianza del
2

nascondimento della merce ma hanno attuato un efficace stratagemma in grado di eludere !e

supermercato e che i beni sottratti erano muniti di placche antitaccheggio, ragion per cui le
donne non erano in condizione di conseguire l’effettiva disponibilità della refurtiva, che a causa
della conseguente possibilità di intervento nella immediatezza, non era ancora uscita dalla sfera
di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta l’ipotesi di cui all’art 56
cp e con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che deve essere
eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento per la rideterminazione del

PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta
l’ipotesi di cui all’ad 56 cp e con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede,
che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento, identificata nella sezione
distaccata di Bolzano, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso il 5.12.2017

Il Presidente

I! consigliere estensore

Dr Maurizio Fumo

Dr Eduardo de Gregorio

A
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

AFR

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trattamento sanzionatoti°. I! ricorso nel resto deve essere rigettato.

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