Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17915 del 27/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17915 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Labiad Abdelillah, nato a Casablanca (Marocco) il 04/04/1971

avverso la sentenza emessa il 12/10/2016 dalla Corte di appello di Torino

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 27/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino
confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verbania, il
26/02/2014, nei confronti di Abdelillah Labiad, ritenuto responsabile di un delitto
di furto pluriaggravato, in ipotesi commesso in concorso con altri quattro
soggetti (la vicenda aveva riguardato la sottrazione di un ingente quantitativo di
Le aggravanti

ravvisate, correlate al numero degli autori ed al rilevante danno patrimoniale
cagionato, venivano ritenute equivalenti alla circostanza attenuante prevista
dall’art. 625-bis cod. pen., per avere il Labiad offerto agli inquirenti un contributo
utile alla individuazione dei correi.

2. Avverso la decisione emessa in grado di appello propone ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 69 e 625-bis cod. pen., giacché la circostanza da ultimo indicata non
avrebbe dovuto – secondo la tesi difensiva – rientrare nel giudizio di
comparazione. In altre parole, i giudici di merito avrebbero dovuto operare la
riduzione di pena, da correlare alla predetta attenuante, sul trattamento
sanzionatorio già applicato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., atteso che
quest’ultima norma risulta espressamente richiamata dall’articolo successivo;
criterio, questo, coerente con il più generale principio secondo cui «le circostanze
attenuanti speciali sono di regola Zsenti dal giudizio di bilanciamento, come
risulta per esempio dalla disposizione contenuta nell’art. 7, d.l. 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
Inoltre, nell’interesse del ricorrente si fa osservare che nel caso di specie la
circostanza

de qua

avrebbe dovuto applicarsi necessariamente nella sua

massima estensione (cioè, fino a una riduzione della pena base nella misura
della metà), stante l’indiscusso e decisivo rilievo dell’attività di collaborazione
prestata dal Labiad.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, la difesa rileva vizi della motivazione
della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
La Corte territoriale giustifica la mancata applicazione dell’art.

62-bis cod.

pen. in favore dell’imputato in considerazione dei suoi precedenti penali, peraltro
eterogenei rispetto al reato in rubrica, e della gravità del fatto: non tiene conto,

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rame, per un valore complessivo di oltre 150.000,00 euro).

tuttavia, della già ricordata collaborazione prestata in ausilio alle indagini, da
valutare anche come segnale di evidente resipiscenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

con la quale – senza chiedere il rinvio della trattazione del processo a causa di
un formale impedimento – egli rappresenta di non essere in grado di partecipare
all’odierna udienza, instando quindi per una nomina di ufficio ai sensi dell’art. 97,
comma 4, del codice di rito a beneficio del proprio assistito: norma, quest’ultima,
applicabile al giudizio di legittimità solo in ordine alla valida instaurazione del
contraddittorio e alla disciplina degli avvisi, mentre le parti private (per mezzo
dei loro difensori) hanno semplicemente facoltà, non obbligo, di comparire
dinanzi alla Corte di Cassazione (v. artt. 613, comma 3, e 614, comma 2, cod.
proc. pen.).

3. Quanto alla doglianza afferente la portata dell’attenuante ex art. 625-bis
cod. pen., va ricordato che – stando alla lettera della norma – “nei casi previsti
dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà
qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei
correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o
si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare”.

La

tesi del ricorrente è che, stante il richiamo espresso (anche) dell’art. 625, la
riduzione conseguente all’applicazione della circostanza in esame dovrebbe
operarsi sulla pena come aumentata in ragione delle ipotesi di furto aggravato, o
comunque come risultante all’esito di un già compiuto bilanciamento di tali
aggravanti con altre circostanze di segno contrario (ad esempio, le attenuanti
generiche di cui all’art.

62-bis cod. pen.): in sostanza, così richiamando gli

approdi di una parte della dottrina, si sostiene che il combinato disposto delle
norme anzidette imponga di interpretare il rinvio espresso all’art. 625 come una
clausola implicita di esclusione dell’attenuante de

qua

dal giudizio di

comparazione.
La tesi non può essere condivisa.
Ad avviso del collegio, il richiamo all’art. 625 deve spiegarsi non già come
indicativo della volontà del legislatore di introdurre un peculiare regime di
bilanciamento per l’attenuante in esame, ma solo per chiarire che la circostanza

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2. Va innanzi tutto disattesa la richiesta del difensore di fiducia del Labiad,

trova applicazione anche nelle ipotesi di furto ove ricorrano le aggravanti speciali
ivi previste (un eventuale silenzio della norma, sul punto, avrebbe potuto
comportare dubbi sull’operatività della circostanza anche in dette ipotesi); non a
caso, del resto, l’art. 625-bis prescrive che il trattamento sanzionatorio sia
suscettibile di riduzione (anche) “nei casi” previsti dall’articolo precedente, e non
invece che la diminuzione riguardi in via immediata le pene di cui all’art. 625.
Né può ritenersi principio generale quello invocato dalla difesa, secondo cui
le circostanze attenuanti speciali

(rectius,

ad effetto speciale) sarebbero

regola dovrebbe ricavarsi in via esemplificativa dall’art. 7 (rectius, 8) del d.l. n.
152/1991, ma a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità – sia pure con
riferimento alla diversa materia della normativa penale in tema di stupefacenti ha già avuto modo di affermare che «la circostanza attenuante ad effetto
speciale della collaborazione prevista dall’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309
del 1990 è soggetta all’ordinario giudizio di comparazione tra circostanze
eterogenee di cui all’art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo
speciale regime previsto dall’art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (conv. in legge n. 203 del
1991) per i reati di stampo mafioso, che esclude l’applicazione del giudizio di
bilanciamento» (Cass., Sez. III, n. 38015 del 12/06/2013, Gasi, Rv 256432).
La norma di cui al citato art. 8, dunque, lungi dal costituire esemplificazione di
un principio di portata generale, prevede un regime derogatorio della disciplina
ordinaria in tema di bilanciamento delle circostanze, come tale da intendersi di
stretta interpretazione.

4. La motivazione adottata dalla Corte territoriale è infine immune da
censure anche con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche in favore
del Labiad (dovendosi tenere conto, per inciso, che proprio in ragione
dell’omesso riconoscimento delle generiche l’imputato veniva a trovarsi in
carenza di interesse per far valere l’eventuale sottrazione al giudizio di
bilanciamento della circostanza di cui all’art. 625-bis cod. pen., stante la
necessità – a quel punto – di operare la conseguente riduzione da una pena
senz’altro superiore). Per consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del
24/09/2008, Caridi, Rv 242419); si è anche più volte affermato che «ai fini della

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normalmente sottratte al bilanciamento: nel corpo del ricorso si legge che tale

concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole
o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente
in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Ineccepibili, in definitiva, risultano le argomentazioni dei giudici torinesi, che
pongono l’accento sulla gravità del fatto, risultante da una accurata

un consistente danno patrimoniale, nonché sui plurimi precedenti dell’imputato,
per reati – seppure di diversa indole – connotati da elevata offensività.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Labiad al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/11/2017.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Marit•Vessi helli

lo Micheli
/

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

2,…01E

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