Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17914 del 27/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17914 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUIDO GINO nato il 07/10/1981

avverso la sentenza del 14/09/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’annullamento con o senza
rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 27/11/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce
confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data
25.2.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato
Guido Gino alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al reato, di cui agli

c.p.), in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte di appello di Lecce ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazione
di legge e vizio di motivazione, in ordine all’aggravante della minorata
difesa, di cui all’art. 61, n. 5), c.p., ritenuta sussistente sulla base della
sola ed insufficienza circostanza che il furto è stato commesso in orario
notturno; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il
giudice di secondo grado, affermato la sussistenza della recidiva
aggravata oggetto di contestazione, esclusivamente sulla base dei
precedenti penali dell’imputato; 3) violazione di legge e vizio di
motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante, di cui
all’art. 62, co. 1, n. 4), c.p.; 5) violazione di legge e vizio di
motivazione, in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale
della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
4. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, che, anzi, si colloca
ai confini della inammissibilità, perché con esso il ricorrente rappresenta
censure di merito in ordine alla valutazione delle risultanze processuali.
Ed invero la sentenza impugnata appare esente da vizi nella parte della
motivazione in cui si afferma la sussistenza della circostanza aggravante
della minorata difesa, attraverso una valutazione né manifestamente
illogica, né contraddittoria degli elementi di fatto; in particolare, delle
circostanze ambientali in cui venne commesso il furto (in tempo di
notte; in una zona del centro abitato, in quel momento poco
frequentata, in considerazione delle avverse condizioni metereologiche;
zona che, pur in presenza di una telecamera, non era costantemente

artt. 61 n. 5, 624-bis, co. 1 e 3 (in relazione all’art. 625 comma 2 n. 2

sorvegliata da un operatore, in guisa da assicurarne un monitoraggio “in
tempo reale”), ritenute, con logico argomentare, tali da assicurare,
proprio per il relativo isolamento venutosi a creare per la concomitante
presenza delle richiamate circostanze, una diminuita capacità di difesa
contro l’azione predatoria, consumatasi all’interno del gabbiotto, la cui
porta venne forzata, di una giostra, collocata sulla pubblica via.
Sotto questo profilo la motivazione del giudice di secondo grado è, come

si diceva, immune da vizi, sia ove si ritenga l’aggravante di cui all’art.
61, co. 1, n. 5), c.p., integrata di per sé dalla commissione del furto in
ora notturna (cfr. Cass., sez. V, 26.1.2015, n. 32244, rv. 265300; Cass.,
sez. V, 13.1.2011, n. 7433, rv. 249603), sia nel caso in cui si opti per la
diversa soluzione, secondo cui se il tempo di notte, di per sé solo, non
realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono, tuttavia,
concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva
valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di
difesa, pubblica o privata, non essendo necessario che tale difesa si
presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto
ostacolata (cfr. Cass, sez. IV, 5.10.2017, n. 53570, rv. 271259; Cass.,
sez. IV, 30.11.2016, n. 53343, rv. 268697).
5. Fondati, invece, appaiono gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla
recidiva ed alla circostanza attenuante, di cui all’art. 62, co. 1, n. 4, c.p.,
in essi assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza sul trattamento
sanzionatorio.
Ed invero, come già affermato dalla Suprema Corte nella sua
espressione più autorevole, in presenza di contestazione della recidiva a
norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99, c.p., è compito del
giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia
sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del
suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui
essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei
comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di
omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e
a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità

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r

del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato
riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (cfr. Cass., Sez. U.,
27.5.2010, n. 35738, rv. 247838).
Nel prosieguo della sua evoluzione giurisprudenziale la Suprema Corte
ha, inoltre, chiarito, proprio con riferimento ad un caso di contestazione
di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, che l’applicazione

all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere
fornita

adeguata

motivazione,

con

particolare

riguardo

all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in
contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
Occorre, in altri termini, procedere alla concreta verifica in ordine alla
sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a
delinquere del reo, considerato che l’applicazione dell’aumento di pena
per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del
giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo
all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in
contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che
giustifichi l’aumento di pena. (cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015;
Cass., sez. VI, 15.3.2011, n. 14550, rv. 250039; Cass., sez. II,
12.11.2015, n. 50146, rv. 265684).
A tali principi non si è puntualmente attenuta la corte di appello, che, in
definitiva, ha ritenuto configurabile nel caso in esame la recidiva
reiterata, specifica, nel quinquennio, contestata all’imputato, solo sulla
base dei precedenti penali di quest’ultimo.
Non può,

infatti, considerarsi sufficiente a tal fine, perché

eccessivamente sintetica ed apodittica, la valutazione dei suddetti
precedenti, ritenuti dal giudice di secondo grado “della stessa indole e
recenti”, in mancanza di ogni verifica, da parte della corte territoriale,
sul valore sintomatico di una maggiore capacità a delinquere del reo da
attribuire alla nuova condotta criminosa posta in essere da quest’ultimo.
Al tempo stesso anche l’esclusione dell’invocata attenuante, di cui all’art.
62, co. 1, n. 4), c.p., da parte della corte di appello appare motivata in

3

dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene

termini assolutamente apodittici, con un mero richiamo ai danni arrecati
dall’azione criminosa, che, tuttavia, a fronte di una specifica doglianza
sul punto, non vengono quantificati con precisione (ad eccezione della
somma di denaro sottratta, del valore di 4,80 euro, mancando ogni
indicazione in ordine al valore del televisore a batteria da sette pollici del
pari sottratto e dei danni arrecati dall’effrazione della porta del

6. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata sentenza va,
dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di
Lecce, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali,
conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce,
per nuovo esame su detto punto.
Così deciso in Roma il 27.11.2017.
Il residente

Il Consigliere Estensorq

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

2

gabbiotto, innanzi indicato).

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