Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17914 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17914 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WILLIAMS SHARON N. IL 16/12/1984
avverso la sentenza n. 1298/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.15 ricorrente WILLIAMS SHARON
Motivi della decisione
L’imputata ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe ( resa dalla Corte d’appello di Torino a conferma di quella di primo
cod.pen.,73 d.P.R. n. 309/1990, commesso in Torino negli ultimi mesi del 2008 e
nel giugno 2009,Iamentando vizi motivazionali in punto alla mancata
assoluzione; al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 114
cod.pen. ed in punto pena.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato e perchè proposto per motivi non consentiti in sede di
legittimità, intendendo la ricorrente surrettiziamente prospettare,sub specie dei
dedotti vizi motivazionali ( invero insussistenti), una lettura alternativa
dell’apprezzamento delle risultanze di puro fatto ( ed in particolare delle
dichiarazioni rese dagli acquirenti delle dosi di stupefacente che concordemente
riferirono della presenza sistematica della donna in plurimi episodi di spaccio a
supporto del convivente Omonfonna, con il preciso incarico di occultare la droga e
di contribuire a stornare eventuali controlli di P.G. ) posto a base del congruo
apparato argomentativo di entrambe le pronunzie di merito alla cui stregua si
era dimostrata la sussistenza della consapevole e volontaria determinazione
della ricorrente di concorrere nell’attività di spaccio, con rilevanza per nulla
marginale e secondaria; donde la corretta esclusione dell’attenuante prevista
dall’art. 114 cod.pen. Ineccepibile va infine giudicata la motivazione della
sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena, già determinata dal
Giudice di prime cure in misura prossima al minimo edittale, grazie alla
concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata
recidiva.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della stessa
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
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grado con cui fu ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv.,110
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.