Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17914 del 03/04/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17914 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINOCCHIARO SALVATORE N. IL 14/07/1983
avverso la sentenza n. 3541/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del DO. ft Q5e4c) TiN‘ne”:2-che ha concluso per JUL’uumAktillyr.;(liiitlie
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Udito, per la p
civile, l’Avv
Uditi difenso Avv.
Data Udienza: 03/04/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Finocchiaro Salvatore ricorre per cassazione contro la sentenza
della Corte di Appello di
Catania in
data 28/2/2012, che ha
confermato la decisione con la quale il Tribunale
aveva dichiarato colpevole del
reato
in sede
lo
di cui all’art.73/5 DPR
A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata
decisione denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione in
riferimento alla mancata risposta alla censura, formulata
nell’atto di appello circa la natura di reato autonomo della
condotta di cui all’art.73/5 cit, e non circostanza aggravante,
con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale e
vizio di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della
recidiva, divenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge
n.251/2005, facoltativa ed in ogni caso al divieto di prevalenza
tra circostanze attenuanti e la recidiva ex art.99/4 cp.
Il yillUmo motivo è destituito di fondamento, laddove pone in
discussione senza apprezzabili motivi in diritto la natura di
circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al co,5 ° cit.art.73,
principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.
Fondato è invece il secondo motivo, laddove contesta per
illogicità il giudizio di comparazione tra l’attenuante in parola
e la recidiva contestata ex art.99/4 cp., che la Corte
Costituzionale con la recente sentenza n.251/2012 ha posto in
discussione, dichiarando l’illegittimità costituzionale
dell’art.69/4 cp., nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante ex art.73/5 DPR 309/90
sulla recidiva di cui all’art.99/4 cp..
Va dunque annullata la sentenza impugnata limitatamente alla pena
con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello di
2
309/90 e condannato alla pena di giustizia.
Catania, che nel demandato nuovo esame proceda nell’ovvia
autonomia della valutazione di fatto, proceda ad una nuova
determinazione del giudizio ex art.69 cp. alla stregua
dell’enunciato principio della Corte Costituzionale.
P.
Q
M.
‘/Iitlk- per nuovo esame rgd altra Sezione della Corte di Appello di
Catania. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma 3/4/2013
IlCi/ – gliere est.
l Presidente
Annulla limitatamepte .11a pena la sentenza impugnata e rinvia