Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17913 del 03/04/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17913 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SINIBALDI LUIGI N. IL 23/01/1984
avverso la sentenza n. 1095/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
08/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA _
Udito il Procuratore Qenerale in persong dgl_pott., i-24,1Mo ri,b,u-ep-4.0_
che ha concluso per
1,0,42~01114.W Du9
Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i difen or Avv.
Data Udienza: 03/04/2013
Osserva in:
PATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 8/7/2013 la Corte di Appello di Bari,
decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che
aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza della
medesima corte, limitatamente al capo di essa concernente la
trasmissione degli atti ad altra sezione di quella Corte,
dichiarava n.d.p. in ordine al reato di lesioni perché estinto
per prescrizione, rideterminava la pena come da dispositivo in
ordine al residuo reato di rapina, revocando la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto la
sentenza di primo grado.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo
difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta
di annullamento denuncia violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine al diniego dell’attenuante della
provocazione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità del motivo,
speculare alla questione già valutata e decisa dalla corte di
merito, e senza alcun collegamento con la motivazione espressa
sul punto nella sentenza impugnata, con la quale non si
confronta.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
2
posizione del coimputato Sinibaldi Luigi, e disposto la
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 3/4/2013
sigliere est.
Presidente
Il