Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17912 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17912 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
DIMEO ANTONIO nato il 31/03/1966 a CERIGNOLA
SCIARAPPA GAETANO nato il 17/05/1983 a FOGGIA
LOBERTO SAVINO nato il 28/03/1966 a CERIGNOLA
PALAMUSO STEFANO nato il 19/05/1975 a SAN GAVINO MONREALE
SCIARAPPA MARIO nato il 16/11/1963 a ORSARA DI PUGLIA
OLIVIERI SALVATORE nato il 31/01/1978 a FOGGIA
ALIKO ARMANDO nato il 17/05/1975
FRAKULLI ERNOLD nato il 01/04/1987
SEBASTIANO ALFREDO nato il 09/07/1962 a FOGGIA
CAPORALE CRESCENZO nato il 01/06/1978 a FOGGIA
VINCENTI ANTONIO nato il 13/10/1982 a FOGGIA
MUSICCO FRANCESCO nato il 22/02/1973 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Data Udienza: 26/10/2017

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Il Proc. Gen. per la posizione di Caporale Crescenzo conclude per l’annullamento
con rinvio riguardo il trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto.
Per tutte le altre posizioni: inammissibilità.
Udito il difensore
L’avvocato Mari per la posizione di Sebastiano Alfredo, chiede l’accoglimento del
ricorso presentato.
Per la posizione di Caporale Crescenzo, argomentando i motivi di ricorso
presentati insiste sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; per le

riporta ai motivi di ricorso presentati.

restanti posizioni che oggi rappresenta in qualità di sostituto processuale si

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Pasquale Fimiani, ha
concluso chiedendo, per la posizione di Caporale Crescenzo, l’annullamento con rinvio
riguardo al trattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nel
resto; per tutte le altre posizioni, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore dell’imputato Sebastiano Alfredo, avv. Massimiliano Mari, ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso presentato; per le restanti posizioni, che
rappresenta, in qualità di sostituto processuale, si riporta ai motivi di ricorso presentati.

RITENUTO IN FATTO

giudizio abbreviato, condannava Sciarappa Mario, Sciarappa Gaetano, rispettivamente
padre e figlio, Dimeo Antonio, Loberto Savino, Caporale Crescenzo, Sebastiano Alfredo,
Olivieri Salvatore, Vincenti Antonio, Musicco Francesco, Frakulli Ernold, Aliko Armando e
Palamuso Stefano, (congiuntamente a Rinaldi Pasquale e Petracca Benito nonché con
Puddu Samuele), per il delitto, contestato sub A), di associazione a delinquere, ex art.
416 commi 1 e 5 cod. pen., a decorrere dal novembre 2013 ed accertato fino al febbraio
2015, finalizzata alla realizzazione di reati di furto aggravato di generi alimentari, in
stabilimenti e depositi di stoccaggio situati in varie regioni italiane, nonché per i reati fine, caratterizzati da un furto consumato e da due furti tentati, ascritti ai capi sub B), C),
e D), commessi in Modena, Reggio Emilia ed Acqui Terme, in date ricomprese tra i mesi
di novembre del 2013 ed il gennaio del 2015.
2.Con sentenza del 24/11/2016, la Corte d’Appello di Bologna, previa riqualificazione
del reato sub A), legato alla qualifica di promotori od organizzatori, per gli imputati
Dimeo Antonio, Caporale Crescenzo, Sebastiano Alfredo, Olivieri Salvatore, Vincenti
Antonio, Frakulli Ernold, Aliko Armando, nonché per i coimputati Rinaldi Pasquale e
Petracca Benito, in quello di cui all’art. 416, comma 2 (partecipazione all’associazione per
delinquere), ferma l’aggravante, di cui al comma 5, del numero delle persone, assolveva
Musicco e Palamuso dal reato associativo, per non aver commesso il fatto; riqualificava i
reati di furto aggravato, sub B), C) e D), ex art. 624 bis e 625 cod. pen., nel reato di cui
all’art. 624 cod. pen.; escludeva la recidiva contestata a Sebastiano e a Dimeo e,
riconosciuta la continuazione tra il reato associativo e le contestazioni relative ai reati fine, rideterminava le pene finali: per Loberto ed Olivieri, in anni due e mesi di
reclusione; per Sciarappa Mario, in anni quattro, sei mesi e venti giorni di reclusione ed C
360,00 di multa; per Sciarappa Gaetano, in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed
C 340,00 di multa; per Aliko, Frakulli e Caporale, in anni due e mesi due di reclusione
ciascuno; per Palamuso, in anni quattro di reclusione ed C 310,00 di multa; per
Sebastiano, in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione; per Dimeo, in anni tre,
mesi sei di reclusione ed C 280,00 di multa; per Petracca Benito e Vincenti Antonio, in
anni uno e mesi sei di reclusione, ciascuno; per Musicco, in mesi sei di reclusione ed C
50,00 di multa ; escludeva le pene accessorie, per Olivieri, Sebastiano, Vincenti, Musicco
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1.Con sentenza del 17 marzo 2016 il G.U.P., presso il Tribunale di Modena, in sede di

e Dimeo; sostituiva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici, con
quella dell’interdizione temporanea per anni cinque, per Sciarappa Mario, Sciarappa
Gaetano e Palamuso Stefano, con esclusione della pena accessoria dell’interdizione
legale, loro applicata; revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena,
concesso a Caporale Crescenzo, con la sentenza emessa il 13/02/2014 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Foggia, sentenza divenuta irrevocabile 1’8/10/2014; confermava nel resto.
3. Segnatamente, la corte, con riferimento al reato di natura associativa, dopo aver
richiamato le elaborazioni giurisprudenziali in tema di distinzione tra reato associativo e

di causa e dei provvedimenti già assunti dal Tribunale della Libertà, una struttura
associativa, durata per oltre un anno e mezzo, finalizzata alla commissione di atti
predatori presso salumifici, caseifici e venditori all’ingrosso di generi alimentari e
composta da dieci persone, oltre ad essere caratterizzata dalla dotazione di mezzi (quali
autovetture, camion refrigerati, utenze di telefonia mobile, intestate a soggetti ignari ed
utilizzate unicamente durante la commissione dei furti, ricetrasmittenti ed attrezzi, atti
allo scasso, alla movimentazione ed al carico di quantitativi ingenti di merci), e dal
conseguimento di ingenti ricavi, ottenuti mediante la perpetrazione degli illeciti in varie
regioni di Italia. Il sodalizio, osservavano i giudici del secondo grado, era provvisto,
altresì, di una rete cospicua di ricettatori, oltre che di soggetti in grado di mantenere nel
tempo i legami interpersonali indispensabili e di risolvere, altresì, i contrasti insorti con
altri gruppi. A conferma di tale assunto, la corte richiamava plurimi reati – fine,
commessi con certezza dagli imputati, per lo più anche rei confessi, ed oggetto di
accertamento in altri procedimenti penali, taluni dei quali conclusisi con provvedimenti
irrevocabili ed altri tuttora pendenti. In seno a tale organizzazione, i giudici del merito
individuavano in Loberto Savino, la figura del “basista”, preposto alla ricerca degli
obiettivi, nonché in Sciarappa Gaetano e Mario, i capi della predetta organizzazione
associativa. Elementi, indicativi della sussistenza del reato associativo, venivano
individuati, nel rinvenimento- in occasione di controlli, risalenti al 10/07/2013, al
17/11/2014 ed al 24/02/2015, sfociati anche nel fermo di taluni degli imputati, talvolta
coincidenti temporalmente ovvero effettuati a breve distanza di tempo, rispetto ad alcuni
dei reati-fine contestati nei vari procedimenti – di materiale vario, tra cui guanti e cappelli
scuri, torce elettriche e radio trasmittenti; ulteriore valenza probatoria assumevano,
secondo i giudici, gli esiti di intercettazioni ambientali, con particolare riguardo alle
intercettazioni, interne all’autovettura in uso a Loberto Savino, a seguito dell’installazione
di un GPS, che aveva consentito di seguirne gli spostamenti, e di una cimice, grazie alla
quale erano state ascoltate le conversazioni avvenute all’interno del veicolo. A ciò si
aggiungevano, quali elementi a conforto della tesi accusatoria, le riprese, effettuate dalla
P.G. con le videocamere, dei sopralluoghi, eseguiti da taluni degli imputati e, in
particolare, dal Loberto, da solo o congiuntamente ad altri correi: nella zona di Acqui

concorso di persone nel reato continuato, poneva in evidenza, sulla scorta delle risultanze

Terme, il 22/11/2014 e tre giorni dopo, a breve distanza di tempo, rispetto ad un furto
commesso nella stessa zona; a Terzo, il 13/12/2014, ai danni di una società di catering;
a Busseto, il 10/12/2014; in data 19 e 20 gennaio 2015, a Piadena e a Campegine; in
data 10/03/2015, presso il caseificio Tirelli di Guastalla, in cui il 9/05/2015 furono
sottratte 324 forme , del valore pari ad C 110.000, con modalità esecutive analoghe a
quelle degli altri illeciti; in data 12/03/2015, presso il caseificio Rainbow di Monticelli
d’Ongina (PC), che subì un furto il 23/04/2015 (l’indomani, il Sebastiano era stato
fermato con un autocarro, con un carico di valore pari ad C 85.000, proveniente da detto

l’autonomia del reato associativo, anche in relazione alle connotazioni specifiche
dell’elemento soggettivo, e richiamata la figura giurisprudenziale del c.d. “accordo a
struttura aperta”, confermava la responsabilità degli imputati, già condannati in primo
grado, fatta eccezione per Musicco e Palamuso, quali compartecipi al delitto di cui all’art.
416, comma 2, cod. pen., riconoscendo, nel contempo, il ruolo di organizzatori ai soli
Sciarappa Gaetano e Mario e a Loberto Savino, anche in considerazione degli
accertamenti di innumerevoli furti analoghi, ascritti ai singoli imputati nell’ambito di altri
procedimenti. Quanto, poi, ai reati contestati sub B), C) e D), qualificati sub art. 624
cod. pen., la Corte territoriale ravvisava l’inammissibilità degli appelli proposti dal Loberto
e dal Dinneo, confermava la responsabilità per tali reati, uniti dal vincolo della
continuazione, per Musicco (capo D), per Caporale (capo B), per Palamuso (capi B e C),
oltre che per Rinaldi (capi B e C), estraneo alla presente fase. Relativamente al
trattamento sanzionatorio, la corte evidenziava il divieto di reformatio in peius rispetto al
trattamento, disposto dal primo giudice, ritenuto dal collegio troppo mite, e procedeva
singolarmente alla valutazione delle censure, proposte dagli appellanti, in relazione
all’effettiva applicazione della recidiva ed alla contestuale verifica dei presupposti per la
sua applicazione; la corte confermava, altresì, per gli imputati Dimeo e Palamuso, il
diniego delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice, per
l’inverso, come prevalenti sulle contestante aggravanti, in favore di Crescenzo Caporale e
di Savino Loberto, oltre che del coimputato Rinaldi.
4. Avverso tale decisione, tramite difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per
cassazione gli imputati Sciarappa Mario e Gaetano, Loberto Savino, Dinneo Antonio,
Sebastiano Alfredo, Olivieri Salvatore, Caporale Crescenzo, Antonio Vincenti, Musicco
Francesco, Palamuso Stefano, nonché, personalmente, Aliko Aramando e Frakulli Ernold.
4.1. Gli imputati Sciarappa Gaetano e Mario, Loberto Savino, Olivieri Salvatore, Vincenti
Antonio, Caporale Crescenzo e Sebastiano Alfredo deducono, separatamente, vizi di
violazione di legge e di natura argomentativa, ex art. 606 sub b) ed e) c.p.p., con
riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 3 c.p.- ascritto in
qualità di capi, promotori ed organizzatori, ai primi tre, e di compartecipi, a tutti gli altrioltre a censure, pertinenti i reati – fine, e censure relative al trattamento sanzionatorio.

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caseificio). Con riferimento alle singole posizioni, la Corte territoriale, delineata

Per le censure omogenee si procede ad un’esposizione congiunta.
In particolare, in relazione all’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’associazione e,
distintamente, in relazione al ruolo asseritamente svolto da ciascuno, i ricorrenti
individuano le connotazioni essenziali di una struttura associativa nell’esistenza del
vincolo permanente e continuativo, tra tre e più persone, e nell’accertamento di un
intento collettivo di perpetrare i c.d. reati-fine, congiunto alla consapevolezza di
contribuire ad un sodalizio, provvisto di mezzi per la realizzazione degli illeciti.
Ciò premesso, la difesa degli Sciarappa deduce che la fattispecie, oggetto di disamina,

sistematiche, sopra enunciate. A conferma di tale assunto la difesa aveva eccepito, nel
corso dei giudizi di merito, la mancanza di una “base”, ossia di un luogo di ricovero degli
automezzi, impiegati nelle singole operazioni criminose. Anche con riferimento alle
modalità di perpetrazione dei singoli delitti, risulterebbe un’organizzazione, piuttosto
rudimentale. I lunghi periodi di intervallo, riscontrabili nel corso del tempo,
costituirebbero un indice contrario: i furti, confessati e riscontrati, si collocano alla fine
del 2013 e del 2014, a distanza fra loro di oltre un anno. Valutati tali indici, emergerebbe
come maggiormente esatta l’indicazione di un concorso, ex art. 110 cod. pen., anziché la
prospettazione di una struttura associativa. La stessa affermazione dell’imputato Aliko,
circa l’accettazione delle proposte di partecipare ai furti, organizzati di volta in volta,
avvalorerebbe questa tesi difensiva. Altrettante incongruenze motivazionali
emergerebbero con riferimento al ruolo di capi od organizzatori attribuiti ai ricorrenti,
rientrando nella norma il fatto che, nelle varie occasioni, i soggetti coinvolti svolgessero
ruoli diversi, senza, per questo, assurgere ad un ruolo di predominio, interno al gruppo
delinquenziale.
A tali prospettazioni, si aggiungerebbe, secondo la difesa del Loberto, l’indeterminatezza
del disegno criminoso, elemento indispensabile in vista del discrimine, esistente tra il
reato associativo ed il reato continuato commesso da più persone. Sotto altro versante,
anche secondo questo ricorrente, le dichiarazioni rese dal coimputato Aliko sarebbero
esclusivamente indice di un’organizzazione dei singoli furti, non già dell’associazione
criminosa. La stessa scelta operativa di procedere ad intercettazioni ambientali all’interno
della vettura del Loberto indicherebbe il ruolo minoritario del medesimo, il quale,
sostanzialmente, era incaricato, proprio in considerazione della sua incensuratezza, di
rischiare in più occasioni, onde stabilire gli obiettivi, di volta in volta presi di mira.
Relativamente poi al ruolo di compartecipi, ex art. 416 bis cod. pen., ascritto dalla corte
territoriale ad Olivieri e a Vincenti, i due ricorrenti deducono la necessità di un
accertamento oltremodo rigoroso, in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso,
ancorchè su un piano disgiunto, rispetto all’accertamento della responsabilità del singolo
imputato, in relazione alla commissione dei reati – fine. Tenuto conto del lasso
temporale, sopra ricordato, non sarebbe stata fornita adeguata motivazione, circa

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risulta connotata da una sorta di “turnover”, il che contrasterebbe con le indicazioni

l’esistenza di un vincolo duraturo né, tanto meno, sarebbero stati evidenziati
comportamenti indicativi, in via di certezza assoluta, di una “messa a disposizione” dei
singoli individui, in modo permanente, rispetto al sodalizio. Né sarebbero stati indicati
elementi univoci, atti a dimostrare, in capo agli imputati, una sicura volontà di fornire un
contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, elemento, questo,
indispensabile, congiuntamente alla riprova di una stabile adesione dell’agente.
La difesa del Vincenti, per di più, oltre a contestare un’omessa valutazione approfondita
della c.d. affectio societatís, deduce, altresì, che all’esponente è stata contestata la

fine, per il quale si procede separatamente, nell’ambito di altro procedimento penale
pendente.
La difesa del Caporale, sul punto specifico, prospetta un vizio di motivazione, circa la
valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in relazione all’art. 192
comma 2, cod. di rito, dovendosi basare la decisione su elementi univoci e non
suscettibili di una diversa interpretazione. In particolare, non si verterebbe in siffatta
situazione, per la posizione del ricorrente, al quale è stato contestato, in via esclusiva, il
reato di furto sub B), commesso nel novembre del 2013, pochi giorni dopo la costituzione
della contestata associazione. Il Caporale non risulterebbe coinvolto in un’attività
frenetica, riguardante, invece, gli altri imputati. In sostanza, non emergerebbe il vincolo
indispensabile per la partecipazione alla struttura associativa, anche in considerazione del
fatto che nel periodo in contestazione, a carico dell’esponente, non risulta alcuno dei
controlli o fermi indicati, nella sentenza impugnata, quali elementi rivelatori dell’esistenza
della struttura associativa. Né risulterebbe, in capo al Caporale, il possesso di una delle
sim card, caratterizzate da intestazione fittizia, e in genere utilizzate qualche giorno
prima della commissione dei furti. Proprio in considerazione di ciò, secondo l’esponente,
sarebbe paradossale attribuire al Caporale il compito di procurare tali sim card, tanto più
tenuto conto della regolarità della sim, intestata alla consorte del medesimo ed utilizzata
per i contatti con i propri familiari. I contatti con Sciarappa Mario, la cui conoscenza risale
ad antica data, sarebbero sporadici; per di più, non risulterebbe alcun elemento, da cui
desumere un ruolo attivo del prevenuto, nel pagamento delle spese legali, sostenute da
tre arrestati, in occasione del furto commesso a Tagliacozzo; né, tanto meno,
risulterebbero spartizioni del ricavato con il Caporale o suoi interventi sostitutivi, nei casi
di impossibilità degli altri correi, in vista della partecipazione ai furti già programmati.
Da ultimo, la difesa del Sebastiano, con riferimento al fenomeno associativo, osserva,
anch’essa, che depone, in senso contrario all’assunto accusatorio, sostenuto dai giudici di
merito nella sentenza impugnata, il fatto che il prevenuto risponda di un unico reato fine, commesso in danno della Latteria Sociale San Sebastiano, sita in Marmirolo ( MN ),
avvenuto in data 13 novembre 2014, rientrante, a seguito di stralcio, in altro
procedimento penale, definito con sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di

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partecipazione al sodalizio, sulla scorta del concorso del medesimo in un unico reato –

Mantova. Il prevenuto non risulterebbe coinvolto in altri accadimenti, emergenti dalle
carte processuali. Il controllo del 10 luglio 2013, menzionato nella sentenza impugnata,
sarebbe collocato al di fuori del periodo di operatività dell’associazione. Anche per il
Sebastiano, non sarebbe riscontrabile l’utilizzo delle predette Sim Card; né, tanto meno,
sarebbero riscontrabili contatti con le c.d. “schede lavoro” ovvero contatti telefonici fra
gli autori dei singoli reati di furto. Anche per questo ricorrente, mancherebbero elementi
indizianti, desumibili dalle intercettazioni, in relazione alla ripartizione del ricavato degli
illeciti.

trattamento . sanzionatorio, i ricorrenti sviluppano le seguenti censure.
4.2.1. Sciarappa Mario e Gaetano: 1) vizio, ex art. 606 lett. b) ed e)c.p.p., con
riferimento al riconoscimento ad entrambi i prevenuti della recidiva reiterata aggravata,
ex art. 99 cod. pen., posto che i giudici, pur enunciando correttamente gli orientamenti
giurisprudenziali, implicanti una verifica in concreto della pericolosità sociale
dell’imputato, dopo aver verificato tali presupposti, in considerazione dei reati, oggetto di
trattazione nel presente procedimento, non avevano differenziato, tra padre e figlio,
l’entità della misura dell’aumento per la continuazione, distinzione doverosa, quanto
meno per la differenza di età e per le differenziazioni, in tema di precedenti penali,
specifici, ma risalenti nel tempo, per Mario, e aspecifici, per Gaetano; limitatamente alla
posizione di Sciarappa Mario, la difesa osserva, altresì, con separato ricorso, che
l’aumento di anni uno e mesi quattro di reclusione, conseguente all’applicazione della
recidiva, compiuto sulla pena del reato più grave, sub B) rappresenterebbe una
sostanziale disapplicazione dei principi generali, pur enunciati nella sentenza impugnata;
2) mancata concessione delle attenuanti generiche, dovendosi tener conto, alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali, degli elementi oggettivi e soggettivi, contemplati dall’art.
133 cod. pen.. Il giudice dell’appello, pur considerati, quali indici di resipiscenza, la
ricorrenza di un’occupazione stabile e la volontà di cessare l’assunzione di stupefacenti, li
aveva poi considerati elementi minoritari, anche alla luce di un asserito utilitarismo della
confessione resa nel procedimento. Tali argomentazioni sarebbero affette da genericità e
contraddittorietà. Per di più, i precedenti, a carico degli imputati, sarebbero stati
considerati due volte, essendo già stati oggetto di valutazione, in relazione
all’applicazione della recidiva.
4.2.2. Loberto Savino: 1) vizio di violazione di legge, ex art. 606 , comma 1, lett. b)
c.p.p. in relazione all’art. 81 cpv., cod. pen., ed omessa motivazione, sul punto, avendo
la corte d’appello inflitto un aumento per la continuazione, pari a nove mesi, anziché un
anno, come all’esito del primo grado di giudizio, a fronte di una forbice edittale inferiore,
ex art. 624 cod. pen., non già ex art. 624 bis cod. pen., così come originariamente
contestato.

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4.2. Per quanto attiene ai restanti profili riguardanti le contestazioni dei reati- fine ed il

4.2.3. Vincenti Antonio: 1) vizio di violazione di legge, ex art. 606 lett. b) c.p.p., e
correlati vizi motivazionali, ex art. 606 lett. e) c.p.p., in correlazione agli art. 132 e 133,
cod. pen., non avendo la corte territoriale specificamente motivato la determinazione di
una pena base, individuata in tre anni, nell’ambito di una forbice, tra un minimo ed un
massimo di pena, coincidente con il comma 2 dell’art. 416 cod. pen.; ricorrerebbe,
altresì, una motivazione apparente, considerato che l’esponente risponde, a differenza di
altri, di un solo reato – fine.
4.2.4. Caporale Crescenzo: 1) violazione di legge e segnatamente dell’art. 192, comma

dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato, sub B), coincidente con il furto
aggravato, in danno del caseificio “Albalat “, con sede in Albareto – Modena, commesso
in data 16 novembre 2013; secondo i giudici del merito, gli elementi di colpevolezza sono
tratti dai frequenti contatti telefonici, intercorsi tra gli autori del reato, ma in realtà, ciò
sarebbe smentito dal fatto che l’unica utenza telefonica, intestata a Palmieri Giovanna ed
in uso al Caporale, non è stata riscontrata, come presente, al casello di Modena Nord; al
riguardo, non sarebbe dirimente constatare che l’utenza in questione ha agganciato, alle
ore 14, altra cella, agganciata, altresì, dalla Sim in uso all’Olivieri; e ciò, anche a voler
tener conto della confessione di quest’ultimo, posto che l’ultimo contatto utile, durante
quella giornata, fu registrato sul ponte radio di Bologna, a diversi km di distanza, rispetto
al luogo di commissione del reato; 2) violazione dell’art. 606, lett. b), codice di rito, in
relazione all’art. 69, cod. pen.: per il reato più grave, sub A), la corte ha applicato la
pena base di anni 3 e mesi 4 di reclusione, ridotta ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, per
effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, aumentata ex art. 81 cpv. cod.
pen., di mesi 9 e, infine, ridotta per il rito abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 2, ma la
pena base, secondo il ricorrente, essendo molto distante dal minimo edittale, sarebbe
stata determinata, tenendosi conto dell’aggravante di cui al comma 5, per il numero delle
persone; se così fosse, si tratterebbe di una palese violazione delle disposizioni in tema di
bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, attesa la prevalenza delle
attenuanti generiche sulle seconde; 3) violazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), codice di
rito, in relazione agli art. 81 e 133 cod. pen.: nel

raffronto con altre posizioni di
coimputati, le cui condotte oggettivamente sarebbero provviste di connotazioni di
maggiore gravità, il trattamento sanzionatorio finale dell’imputato sarebbe deleterio, in
considerazione dell’elevatezza, sia della pena base, quasi ragguagliabile alla pena base
per reati, in forme più gravi, sia dell’aumento per il vincolo della continuazione, identico
ad altri aumenti, applicati ad imputati, chiamati a rispondere di plurimi reati satellite.
3.2.5. Sebastiano Alfredo: 1) violazione dell’art. 606, lett. e) cod. di rito, in relazione
all’art. 62 bis cod. pen., per contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed
assoluta carenza della stessa; invero la corte territoriale aveva eliso la recidiva, applicata
dal primo giudice, ma aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche; nel

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3, codice di rito e vizio argomentativo, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla

confronto con altre posizioni, la motivazione addotta dalla corte territoriale risulterebbe
irragionevole; per la precisione, il prevenuto risulterebbe gravato, solo da precedenti
risalenti nel tempo, tanto da meritare l’esclusione della recidiva; ciononostante,
diversamente da altri coimputati, non aveva avuto il beneficio delle attenuanti generiche.
2) violazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), codice di rito, in relazione all’art. 133 cod.
pen., per contraddittorietà, manifesta illogicità ed assoluta carenza; il deducente sarebbe
stato destinatario di un trattamento particolarmente severo, a fronte di altri coimputati e
nonostante la riqualificazione del reato associativo, ex art. 416 comma 2, cod. pen., la

quella applicata dal primo giudice, in relazione all’art. 416, comma 1, cod. pen.; 3)
violazione dell’art. 606, lett. b), in relazione all’art. 585, comma 4, codice di rito: la corte
ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, avanzata dall’imputato, volta ad ottenere il
riconoscimento del vincolo della continuazione, tra il reato, di cui all’art. 416 cod. pen.,
ed il reato – fine, oggetto del separato procedimento; sul punto specifico, non erano stati
depositati motivi aggiunti, ma solo una memoria nel corso del procedimento, in
conformità all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale occorre produrre la
sentenza passata in giudicato, condizioni non ancora intervenute al momento della
scadenza del termine per la presentazione dei motivi aggiunti.
4.3. Gli altri ricorrenti svolgono le seguenti censure:
4.3.1. Dimeo Antonio: violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 62 bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione: secondo i giudici del
merito la mancata concessione delle attenuanti generiche sarebbe giustificata dalla
tardività dell’intervenuta confessione resa dall’imputato; in effetti, se, per un verso, nella
sentenza impugnata è riaffermato, in relazione ad altra posizione, il diritto dell’imputato
al silenzio, sotto altro profilo sarebbe stato dato rilievo negativo ad una scelta opposta,
eventualmente seguita da una scelta di natura confessoria.
4.3.2. Palamuso Stefano: 1) violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), codice di rito, per
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in ordine
all’affermazione relativa alla consapevolezza del medesimo del fatto che il cugino e i
sodali stessero andando a commettere il furto, presso il caseificio “Albalat”; secondo la
corte bolognese, il Palamuso avrebbe accompagnato il cugino, prima della commissione
del furto, e poi sarebbe tornato a riprenderlo; l’errore, denotante un travisamento della
prova, consisterebbe nel ritenere che il Palamuso avesse accompagnato il cugino, presso
il caseificio in questione e non già sulla località. Altro travisamento sarebbe costituito
nell’aver ritenuto che il cugino, tale Puddu, allorchè lo aveva contattato, si trovasse
presso il magazzino, in cui era avvenuto il furto, e non già, come invece nella realtà, a
Nonantola; per di più, l’ammissione del Palamuso di aver sospettato che si trattasse di un
furto, in occasione di altro episodio, vicino nel tempo, pertinente al tentato furto,
avvenuto in Cavola di Torino, aveva contribuito ad avvalorare l’erroneo convincimento dei

8

Corte, senza fornire adeguate spiegazioni, è partita da una pena base, di poco inferiore a

giudici; 2) vizi di natura analoga in relazione all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, per i capi B) e C) di imputazione, e, precisamente, con riferimento
all’affermazione relativa alla consapevolezza del ricorrente di fornire nell’occasione, sopra
ricordata, un contributo causale; 3) violazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), codice di
rito, in relazione all’applicazione della recidiva reiterata, a fronte di una valutazione,
anch’essa espressa nella sentenza impugnata, circa l’occasionalità dell’apporto
dell’imputato. Se pur non rientrante nella sfera dell’art. 114 cod. pen., sarebbe indubbia
la marginalità del ruolo dell’imputato, dato fattuale in virtù del quale il ricorrente era

parte ricorrente, occorreva tener conto del fatto che, tra l’imputato e gli Sciarappa,
intercorreva un rapporto di conoscenza di lunga data, oltre che, ai fini dell’esclusione
della recidiva contestata, del comportamento processuale dell’imputato medesimo.
4.3.3. Musicco Francesco: erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606,
lett. b), codice di rito, in relazione all’art. 56, cod. pen., atteso che ricorrerebbe
un’insufficiente motivazione, in relazione al tentativo di furto, commesso in danno del
magazzino “Albalat”, posto che dal rapporto di P.G. si evinceva, una volta sola,

il

nominativo del Musicco, ritrovato a bordo di un mezzo, di proprietà di Gentile Luigi, in
orario compatibile con il passaggio del camion isotermico condotto dal Dimeo.
4.3.4. Aliko Armando e Frakulli Ernold: 1) per ciascuno dei ricorrenti, violazione ex art.
606, lett. b), codice di rito, in relazione all’omessa valutazione dei criteri di cui all’art.
133 cod. pen., in vista della richiesta rideterminazione della pena, con conseguente vizio,
per omesso graduazione della pena.
5. Con memorie del 2/6/2017, la difesa degli imputati Aliko e Frakulli ha ribadito i motivi
del ricorso, presentato personalmente dai due ricorrenti, evidenziando, con riferimento a
ciascuna delle due posizioni, l’esigenza di valutazione della personalità del reo e
dell’effettiva offensività del fatto-reato, oltre alla necessità di tener conto del ruolo
ricoperto dall’imputato, al quale era stato contestato un unico episodio criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Caporale Crescenzo non merita accoglimento, mentre i ricorsi di tutti gli altri
imputati sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
Occorre procedere alla disamina, innanzitutto delle censure, riguardanti l’accertamento
del reato di associazione a delinquere, ex art. 416, cod. pen., nella sua essenza, oltre che
con riferimento alle singole posizioni dei ricorrenti.
Nel prosieguo, saranno esaminate le censure, relative alla partecipazione dei singoli
reati-fine, contestati nell’ambito del presente procedimento, e, in ultimo, le censure,
relative al trattamento sanzionatorio.
Ove possibile, per la natura similare delle argomentazioni, si procederà ad una
trattazione congiunta delle varie posizioni, onde concentrare la trattazione.
1. Reato associativo, ex art. 416,commi 1, 2 e 5, cod. pen..

9

stato assolto dal reato più grave di natura associativa. Nella sostanza, ad avviso della

Non colgono nel segno risultando palesemente infondate le censure, proposte dai vari
ricorrenti, come sopra elencate.
1.1. Al riguardo, attesa la distinzione corrente tra la contestazione di un reato di
associazione a delinquere ed il concorso di persone nel reato continuato, deve ritenersi
che la motivazione, contenuta sul punto specifico nella sentenza impugnata, appare
congrua e scevra da vizi, di violazione di legge e di natura argomentativa, essendo stata
individuata un’organizzazione, volta alla realizzazione di una pluralità di crimini, di
analoga natura, nelle varie regioni di Italia.

telefoniche ed ambientali, all’interno della vettura del Loberto, oltre che del rinvenimento,
in occasione di fermi operati dagli agenti, di veicoli refrigerati e di altro materiale, atto
alla perpetrazione degli illeciti, i giudici bolognesi hanno ritenuto l’esistenza di
un’organizzazione, caratterizza da un impiego di mezzi, in vista delle sottrazioni,
perdurate in un arco di tempo considerevole, e da legami, duraturi nel tempo,
intercorrenti tra una decina di persone, circa, rimaste coinvolte nel presente
procedimento. In tale contesto ha assunto, in sede motivazionale, un indubbio rilievo
rimarcare l’esistenza di procedimenti penali, pendenti ovvero, taluni, esauriti, a carico dei
medesimi soggetti, in correlazione ai vari reati -fine commessi nell’arco di tempo
considerato, di circa un anno e mezzo.
1.2. Non rileva, in senso contrario a dette considerazioni, la mancanza di un luogo,
adibito a stabile base del gruppo criminale ovvero una sorta di indeterminatezza del
programma. Dalla sentenza impugnata si ricavano elementi, denotanti una struttura
organizzativa fissa, ove si considerino i vari ruoli, di cui appresso, le attività preliminari,
connotate da ispezioni e sopralluoghi, e le attività successive al compimento dei singoli
crimini, strettamente connesse ad una rete di ricettazione, indispensabile per il
conseguimento del ricavato, determinato dallo smercio dei beni sottratti, presso i vari
salumifici e caseifici.
1.3. Emerge, come evidenziato dai giudici di merito, una struttura, c.d. “aperta”,
caratterizzata dal legame stabile tra i compartecipi e dall’arruolamento di personale
necessario, di volta in volta, così spiegato il dedotto “turnover”; trattasi, peraltro, di
“associazione”, non assimilabile, ad un semplice livello di organizzazione” rudimentale”,
come sostenuto dalla difesa degli Sciarappa, essendo stati individuati, per di più,
elementi probatori, circa la cura nella definizione di contrasti, insorti nelle more, oltre che
delle posizioni dei singoli associati, in situazioni contingenti di difficoltà, quali quelle
legate agli arresti, di cui si trova traccia negli atti di causa.
Risulta, proprio su tali basi, delineato l’elemento soggettivo, tipico del reato, la c.d.
“affectio societatis “, consistente in una volontà partecipativa, pienamente consapevole,
di carattere permanente nel tempo, al di là del numero, in concreto, dei reati – fine,
commessi da ciascuno degli imputati.

10

Sulla base delle indagini di P.G. e, in particolare, degli esiti delle intercettazioni

Né, sotto altro profilo, proprio per il contesto descritto, risulta compatibile con una mera
prospettazione di un substrato organizzativo, predisposto esclusivamente, in vista del
compimento dei singoli reati di furto, residuando di fondo una struttura stabile nel tempo.
1.4. Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato che per la configurazione del delitto
di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e
complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale
predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si
dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale, per il

(Sez.

1, n. 3161

del

05/12/1994). Ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, non si richiede
l’apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, né è necessario che il
vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a
priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza
che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche
un’attività associativa che si svolga per un breve periodo

(Sez.

5, n.31149 del

05/05/2009, Rv. 244486; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013).
2. Singole posizioni degli imputati nel reato associativo
La conferma dell’assunto sostenuto in merito all’esistenza dell’associazione si trae dalla
parte motiva della sentenza impugnata, pertinente ai singoli ruoli, svolti da ciascuno dei
soggetti coinvolti nella vicenda. Per ciascuna posizione è opportuno richiamare gli
elementi enunciati dalle sentenze di merito_ a carico degli imputati, in relazione alla
disamina delle singole censure, proposte dai ciascuno dei ricorrenti.
2.1. Sciarappa Mario, Sciarappa Gaetano e Loberto Savino
Nei confronti di costoro è stato contestato il reato associativo, nella qualità di
organizzatori e/o in posizione apicale, ruolo, quest’ultimo, compatibile con la posizione
dei due Sciarappa. Risultano accertati, in modo certo, a carico dei predetti, sei furti, e, a
carico di Loberto, cinque furti, di cui uno, nella forma del tentativo, commesso a
Tagliacozzo e contestato nell’ambito di un separato procedimento, sicchè già il numero
dei reati fine, appare significativo di un legame stabile.
I giudici di merito riportano, a sostegno dell’assunto accusatorio, stralci di intercettazioni
telefoniche ed ambientali, da cui emergono le direttive, impartite per la spartizione del
ricavato, oltre che per il pagamento, pro quota, delle spese legali sostenute dai tre
arrestati, in occasione del furto di Tagliacozzo, e l’espletamento di innumerevoli
sopralluoghi da parte del Loberto, in vista della ricerca degli obiettivi, ovverossia nella
veste di “basista”.
Rafforzano la valenza delle motivazioni delle sentenze di merito- da leggersi
congiuntamente costituendo un unicum inscindibile- le conversazioni, intercettate,
implicanti direttive, impartite agli imputati, sia per l’organizzazione dei reati che per le
fasi successive.

il

quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato

Proprio questo complesso di deduzioni, tratte dalle telefonate, oggetto di intercettazione,
con riferimento alle posizione dei due Sciarappa, rende priva di ogni valenza
l’argomentazione difensiva, relativa ad una sorta di interscambiabilità dei ruoli, tra i vari
compartecipi, in posizione sostanziale di parità.
Ed ancora, in relazione al Loberto, la serie, oltremodo cospicua di sopralluoghi,
comprovata in via di certezza dalle video riprese e dalle intercettazioni ambientali a bordo
del suo veicolo, non sono altrimenti spiegabili, in via logica, solo con riferimento allo
stato di incensuratezza dell’imputato, come tale più libero nei suoi spostamenti, ed

Loberto, di un ruolo organizzativo centrale all’interno del gruppo associativo, non solo
per i singoli reati, in quanto rappresentativo di un programma, di una certa consistenza,
ancorchè determinato, nei dettagli e nelle singole operazioni, progressivamente, nel
tempo.
Non cambia la conclusione il riscontro di una posizione di sovraordinazione degli
Sciarappa, rimanendo, comunque il ruolo, svolto dal Loberto, ad un livello superiore, in
seno all’organizzazione, quale figura essenziale, nella predisposizione degli obiettivi,
fissati nel corso del tempo.
2.2. Olivieri Salvatore e Vincenti Antonio
A carico di costoro, risulta dalla sentenza impugnata l’arresto, nella fragranza del reato di
tentato furto commesso a Tagliacozzo l’ 1/12/2014, oggetto di procedimento penale, nei
loro confronti, pendente, in via separata; tra l’altro, i due imputati- già rei confessi, in
relazione al furto, perpetrato a Marmirolo, definito con sentenza di condanna, passata in
giudicato -in data 29/10/2014 erano stati controllati, nello stesso luogo e a breve
distanza di tempo rispetto al tentato furto, commesso in danno del caseificio Albalat, un
mese dopo, peraltro già oggetto di un furto, commesso in data 16/11/2013, con la
partecipazione dell’Olivieri; risulta, altresì, che i due parteciparono a due sopralluoghi, in
zona non distante da Terzo, località in cui avvenne altro furto, in data 13/12/2014.
I giudici, nel descrivere detto quadro probatorio, hanno posto in evidenza una
compartecipazione stabile dell’Olivieri e del Vincenti, ancorchè quest’ultimo sia
intervenuto nel sodalizio solo negli ultimi mesi del 2014 (cfr., sul punto, le pag. 77 e pag.
29, rispettivamente, delle sentenze del primo e del secondo grado di giudizio).
Al riguardo, la difesa dell’Olivieri, ha svolto osservazioni, sostanzialmente generiche, sulla
scorta di una comprovata responsabilità del prevenuto, in relazione ai soli due furti,
commessi in data 16/11/2013 e 1/12/2014, senza il raggiungimento di una prova certa
della partecipazione all’accordo associativo.
Il Vincenti, per l’inverso, ha posto l’accento sullo stato di detenzione , dal 12/11/2012 al
4/08/2014, dapprima carcerario e poi domestico, quale dato preclusivo di una
compartecipazione associativa del soggetto.

12

all’organizzazione dei singoli furti; emerge, per l’inverso, lo svolgimento, da parte del

In proposito, nella sentenza impugnata, è stata rilevata l’irrilevanza di tale ultimo dato, in
considerazione di un inserimento del Vincenti, nei mesi successivi alla sua scarcerazione,
in coincidenza con un incremento delle attività dell’associazione, il che non è affatto
incompatibile con la previsione, desumibile dal contesto complessivo motivazionale della
sentenza, circa inserimenti nel gruppo associativo, successivi, nel tempo, e pur sempre
connotati da una compartecipazione a carattere stabile.
In merito alla partecipazione degli imputati al sodalizio criminoso, i giudici di merito, nel
dar conto della pluralità dei reati- fine posti in essere dagli imputati come rappresentativa

più volte affermati da questa Corte, secondo cui l’appartenenza di un soggetto ad un
sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato
fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell’azione, siano tali da evidenziare la
sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto
essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi
mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli
autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti
occasionalmente a disposizione (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014).
Peraltro, nell’ipotesi in cui l’imputato sia a conoscenza dell’esistenza del sodalizio e sia
consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma
associativo, risponderà del reato di cui all’art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui la
realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori (Sez. 3, n. 26724
del 04/03/2015).
2.3. Sebastiano Alfredo
A carico di costui risulta una sentenza di condanna irrevocabile, per il furto commesso a
Marmirolo; in data 10/07/2013, ossia il medesimo giorno del furto, eseguito presso il
salumificio Suicon di Castelnovo Rangone, l’odierno ricorrente fu ritrovato, presso l’area
di servizio Secchia Est, in occasione di un controllo, congiuntamente al coimputato
Loberto e ad altri due pregiudicati foggiani, in possesso di sei radio trasmittenti, cappelli
e guanti; lo stesso camion, utilizzato per il furto, sopra indicato, fu poi utilizzato in
occasione del tentato furto, a Cavola di Toano, contestato, sub C), nel presente
procedimento; Sebastiano – proseguono i giudici del merito – su richiesta di Sciarappa
Mario, dopo l’arresto di Olivieri, Petracca e Vincenti, secondo quanto si desume dal tenore
delle intercettazioni telefoniche, si attivò per reperire schede “pulite”, poi consegnate al
Loberto ed utilizzate per commettere il furto, a Terzo, in data 13/12/ 2014; a suo carico
risulta, altresì, il coinvolgimento in altro furto, perpetrato a Monticielli d’Ongina il 23
aprile 2015, presso il caseificio Rainbow (per la precisione, Sebastiano fu trovato alla
guida del camion, a poche ore dal fatto, con un carico di C 85.000,00, e fermato per
ricettazione, occasione nella quale il prevenuto ammise di conoscere la provenienza non
lecita della merce).

13

nella sostanza anche dell’affectio societatis, hanno fatto corretta applicazione dei principi

Orbene, a fronte del complesso di tali elementi indiziari, denotanti una partecipazione ed
un inserimento del ricorrente, di carattere stabile, nell’ambito dell’organismo associativo,
si reputano palesemente infondate le censure, riguardanti l’unica imputazione, a carico
del Sebastiano, di partecipazione all’associazione a delinquere, essendo stato il medesimo
giudicato separatamente per la realizzazione dei reati-fine. La difesa richiama precedenti
provvedimenti di natura cautelare e la carenza del requisito richiesto, in quella sede,
della “gravità” degli indizi, sottolineando la ricorrenza di un vizio di violazione di legge,
rispetto all’art. 192, comma 2, codice di rito, e di un vizio di natura argomentativo, anche

successive, relative alla spartizione del ricavato.
Tali censure non scalfiscono le conclusioni del provvedimento impugnato, essendo
desumibile chiaramente la posizione del Sebastiano, con ruoli interscambiabili,
strettamente connessi al rapporto, intercorrente tra il medesimo ed il coimputato Loberto
Savino; in sostanza, è così delineato un ruolo del ricorrente, non solo di esecutore ovvero
di compartecipe nell’esecuzione dei reati-fine, ma anche di partecipe a sopralluoghi, in
vista della scelta e dello studio dei singoli obiettivi, o di coadiuvante, nel prelievo e nel
ritiro della merce, oggetto di sottrazione. Anche per il Sebastiano la Corte territoriale ha,
dunque fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte soprarichiamati.
2.4.Caporale Crescenzo
A carico di costui, nella sentenza impugnata, è espressamente indicato il suo
coinvolgimento nel furto, di cui al capo B), presso il caseificio Albalat di Albareto, in data
16 novembre 2013, nonché risulta a suo carico il tenore di talune telefonate intercettate
il 2/12/2014, contenenti riferimenti all’arresto di Olivieri, Petracca e Vincenti (costoro
furono ritrovati a bordo di un’autovettura, di proprietà del Caporale, già utilizzata, un
mese prima, in occasione di un sopralluogo eseguito nei pressi del Caseificio Albalat), ed
all’incarico, conferitogli da Sciarappa Mario, di reperire schede “da lavoro”.
Le censure, mosse dalla difesa in relazione ad una pretesa violazione dell’art. 192,
comma 3, codice di rito, ed alla ricorrenza di un’asserita carenza o illogicità
motivazionale, con riferimento al capo di imputazione, sub A) , per l’appunto, la
partecipazione associativa, non appaiono fondate.
Come nel caso precedente, non vale, infatti, il richiamo alla fase cautelare ovvero
critiche, rimaste al livello generico, circa la mancanza di una prova certa del c.d. “pactum
sceleris “, né il fatto che a carico del prevenuto sia stato mosso un unico addebito, in
relazione ai reati – fine, il cui coinvolgimento dei singoli imputati è oggetto di trattazione,
nel prosieguo.
La motivazione, adottata dai giudici di merito, mediante il richiamo degli elementi
accusatori, dimostra l’assunzione di un ruolo, non affidabile a soggetti non partecipi del
sodalizio, ancorchè, in ipotesi, non di spicco, ma pur sempre connesso ad un
indispensabile rapporto fiduciario.

14

in considerazione della mancanza di un ruolo specifico del Sebastiano, nelle fasi

In tale ottica si pongono i riferimenti alla presenza del prevenuto, in occasione dei
sopralluoghi, il riscontro dell’utilizzo, in più occasioni, di un veicolo di proprietà del
ricorrente e la ricezione di direttive, da parte dello Sciarappa, circa l’acquisizione di Sim
Card, cosiddette schede di lavoro, a nulla rilevando le argomentazioni, prettamente di
merito, inerenti ad altre telefonate intercettate, tra altri coimputati, presumibilmente
legate ad ulteriori operazioni similari, ovvero il riscontro dell’uso, da parte del Caporale,
di un’utenza regolare, intestata a Palmieri Giovanna ( sul punto, cfr. le pag. 80 e 32,
rispettivamente, delle sentenze del primo e del secondo grado di giudizio ).

ricavato, in favore del Caporale.
La realtà processuale, invero, a fortiori,

può non rappresentare lo specchio fedele della

realtà materiale e fenomenica, essendo connotata, necessariamente, per un verso,
dall’acquisizione di elementi probatori, in via diretta, rispetto a profili significativi e
salienti, e, nello stesso tempo, di elementi indizianti, in modo univoco, rispetto a tutti i
possibili risvolti delle azioni umane.
Con ciò si vuol dire che il quadro accusatorio, ancorchè mancante di taluno dei tasselli
correlati al capo di imputazione, può avere una valenza probatoria, anche secondo
deduzioni logiche, univoca e provvista di certezza, così come, nella fattispecie, emerge
dal quadro logico – fattuale, prospettato dai giudici del secondo grado di giudizio.
3. Responsabilità individuali per i singoli reati- fine
Propongono censure, in relazione all’accertamento delle responsabilità penali, con
riferimento ai singoli reati – fine, i ricorrenti Caporale Crescenzo, Dimeo Antonio,
Palamuso Stefano e Musicco Francesco.
3.1.Caporale Crescenzo
Il ricorrente deduce vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 192, codice di rito,
nonché di natura motivazionale, con riferimento al capo di imputazione, sub B),
pertinente al furto consumato, perpetrato il 16/11/2013 in danno del caseificio Albalat,
con sede in Albareto – Modena, fatto qualificato dalla corte territoriale, quale reato, ex
art. 624 , anziché 624 bis, cod. pen., sulla scorta del rilievo dell’inidoneità del dato,
evidenziato nella sentenza impugnata, incentrato sul collegamento, intercorso tra
l’utenza, intestata alla Palmieri, in uso al Caporale, e l’utenza, in uso al coimputato
Olivieri, reo confesso, lungo l’autostrada A 14.
Secondo la difesa del ricorrente, le movimentazioni delle utenze telefoniche, diversificate
a vari ore, dimostrerebbero l’inconcludenza del dato in questione, oltre alla confessione,
resa dall’Olivieri, circa la propria partecipazione al reato in contestazione, sub B).
Nella sentenza impugnata , in merito a tale dato, si pone in evidenza, la coincidenza, tra
le due utenze, per larghi tratti, non solo nel viaggio di andata, compiuto dal Caporale, da
Foggia, verso il Nord, ma anche nel viaggio di ritorno, il che avvalora un viaggio
congiunto dei due imputati, o sullo stesso mezzo o su mezzi diversi. Trattasi di dati, che

15

Anche in questo caso, non assume significato il mancato riscontro di una spartizione del

sono stati ritenuti, senza illogicità, perfettamente coniugati, sia con l’incapacità del
Caporale di dare spiegazioni alternative, sia con la successiva confessione dell’Olivieri.
3.2. Palamuso Stefano
Costui ha riportato la condanna, poi confermata in grado d’appello, sia per il furto
consumato, commesso ad Albareto, di cui al capo di imputazione sub B), sia per il reato
di tentato furto, perpetrato a Cavola, sub C), reati commessi entrambi nell’anno 2013.
Secondo la difesa del Palamuso, la corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento
della prova, posto che la condotta, a lui addebitata, di aver accompagnato il cugino,

nel viaggio di ritorno, non avrebbe alcuna valenza indiziante, in considerazione del fatto
che l’imputato si era recato, con il cugino, nella località, ma non nei pressi del luogo, in
cui fu consumato il reato di cui trattasi. Altrettanto illogica sarebbe la motivazione, resa
dalla corte territoriale, circa la consapevolezza del Palamuso, in ordine agli illeciti
contestatigli, non potendosi desumere la consapevolezza, in relazione al reato di tentato
furto, sub C), da quella, inerente al reato sub B), commesso ad Albareto.
L’assunto è manifestamente infondato.
La motivazione, sul punto specifico, della Corte territoriale non merita alcuna censura
essendo rafforzata, per quanto attiene la prima azione delittuosa, dalla partecipazione del
prevenuto, congiuntamente ad altri coimputati, ai sopralluoghi preliminari, oltre che dal
riscontro di contatti telefonici, la notte del furto, con correi.
All’evidenza, siffatto contesto probatorio spiega un’efficacia indiziaria sull’analoga azione
di accompagnatore del cugino, anche in occasione della realizzazione del reato di tentato
furto, su C), rilievo, assolutamente logico e connesso alla ripetitività delle condotte,
esplicitata dalla corte nella sentenza impugnata, avvalorato, anche questa volta, da un
ulteriore dato, di natura probatoria, rappresentato dall’incontro, sul posto, poche ore
prima del tentato furto, del Palamuso con Dimeo, che aveva condotto il camion,
parcheggiato nei pressi, con il quale sarebbe stata prelevata la merce, Gaetano Sciarappa
e Pasquale Rinaldi( altro soggetto, coinvolto nella vicenda processuale, ma non presente
in questa fase del processo ).
3.3.Musicco Francesco
Tale posizione è strettamente connessa alla partecipazione dell’odierno ricorrente al
tentato furto, perpetrato in Tagliacozzo. La corte territoriale ha rimarcato il fatto che
l’imputato fu trovato, tre ore dopo l’arresto di Olivieri, Petracca e Vincenti, per il tentato
furto, perpetrato in tale località, alla guida di un camion frigo. Il Musicco era in
compagnia di Dimeo Antonio, il quale, con la propria confessione, aveva dichiarato che il
mezzo sarebbe servito per il trasposto della merce prelevata.
Da queste circostanze inequivoche, la corte territoriale ha senza illogicità tratto il
convincimento della colpevolezza dell’odierno ricorrente.

16

Samuele Puddu, la notte del furto, commesso ad Albareto, sia nel viaggio di andata che

Al riguardo, basta dire che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dalla difesa del
ricorrente, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge con chiarezza la
prossimità degli atti esecutivi, posti in essere dall’autore del reato, rispetto alla
consumazione del delitto, non potendosi non intendere come tali la predisposizione del
camion, ritrovato nei pressi del

locus delicti,

e del tutto coincidente con la

programmazione, svelata dal correo, di un trasporto successivo delle merci, proprio con
tale mezzo.
Risulta, all’evidenza, sia la stretta connessione, sia pure accertata in un momento

delitto di furto, sia l’idoneità e l’adeguatezza, valutabile ex ante , degli atti posti in essere
dai singoli soggetti, inseriti in un contesto di condotta materiale, da valutarsi nel suo
complesso.
4. Trattamento Sanzionatorio
Va rilevato in premessa, al riguardo, che la corte territoriale, si è attenuta a criteri
generali, da individuarsi nel divieto di reformatio in peius, nella mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis, non concesse già in precedenza,
nella valutazione, di volta in volta, dei motivi appello, pertinenti l’applicazione dell’istituto
della recidiva e nella riconduzione, entro limiti di legalità, dell’aumento di pena, stabilito
dal G.U.P., in violazione art. 63 comma 4, cod. pen..
Sempre in linea generale deve rilevarsi come, in merito alla concessione delle circostanza
attenuanti generiche, esse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento
della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze
che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a
delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di
elementi di segno positivo (Cassazione penale, sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La
concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto
rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della
pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo
(Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010). Inoltre, sempre in tema di diniego della concessione
delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non
impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione
difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante
rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime
possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché
in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore
sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016).
Quanto alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, essa rientra nella discrezionalità del

17

successivo, con l’arresto precedente dei tre coimputati, nell’atto di porre in essere il

giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità
della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013).
Tanto premesso in linea generale, si osserva che tutti gli imputati, ad eccezione dei
ricorrenti Olivieri Salvatore e Musicco Francesco, hanno presentato ricorso, sotto questa
angolazione, per cui si passa ad esaminare ciascuna posizione.

Costoro rispondono del reato associativo, aggravato dalla qualifica di organizzatori e/o
promotori, in ogni caso con funzione apicale, nonché dei reati, di furto consumato, sub
B), e, nella forma tentata, sub C) e D). Sono stati condannati, ciascuno, alla pena di anni
quattro e quattro mesi di reclusione ed € 360,00, Sciarappa Mario, ed € 340,00,
Sciarappa Gaetano.
I giudici di merito, nei loro confronti, hanno applicato la recidiva, in considerazione della
personalità negativa degli stessi mettendo in sostanza in risalto come anche i fatti
oggetto di contestazione si presentino vieppiù rappresentativi della loro pericolosità. Nel
contesto descritto la sentenza impugnata ha dato conto, quindi, del rapporto esistente
tra i fatti per cui si procede e le precedenti condanne, verificando come la pregressa
condotta criminosa si presenti indicativa di una perdurante inclinazione al delitto,
influente quale fattore criminogeno per la commissione dei fatti in esame. I nuovi episodi,
dunque, sono stati ritenuti particolarmente significativi, in rapporto alla natura e al
tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all’art.
133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità dei rei.
La negazione delle circostanze attenuanti generiche, poi, è stata giustificata, mediante il
richiamo dell’ammissione esclusiva, in relazione al solo furto perpetrato a Terzo, e
dell’evidenziazione di una sorta di utilitarismo e calcolo, a fronte della mole di ulteriori
elementi probatori, di natura accusatoria, acquisiti al procedimento. Parimenti, non sono
state ritenute meritevoli di valutazione determinante l’attività lavorativa, intrapresa dagli
Sciarappa, presso il Sert, durante la detenzione domiciliare, e l’intento, manifestato dai
due soggetti, di disintossicazione dall’uso di sostanze stupefacenti.
La difesa degli Sciarappa, nel rimarcare una sorta di illogicità, addebitabile ai giudicanti,
per non aver differenziato le posizioni, ha sollevato censure alquanto generiche ponendo
l’accento sul carattere facoltativo della recidiva reiterata, ex art. 99 cod. pen., applicata
nella fattispecie, nonché sulla doverosa considerazione delle ulteriori circostanze, di
segno positivo, in effetti non valutate dai giudici, a fini dell’esclusione dell’aggravante in
questione, oltre che nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel giudizio
di equivalenza e nella determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen..

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4.1. Sciarappa Mario e Gaetano

La valutazione effettuata dai giudici di merito risulta del tutto immune da censure,
apparendo l’iter argomentativo innanzi citato, sia con riguardo alla ritenuta recidiva che
al diniego delle generiche, esaustive ed in linea con i principi generali soprariportati .
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non
può essere considerato, come indice del vizio di motivazione, il diverso trattamento
sanzionatorio, riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo
che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico,
sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 –

Le due figure degli Sciarappa, nell’ambito organizzativo dell’associazione, sulla base di
quanto emerge dal provvedimento impugnato, sono sostanzialmente parificate. A ciò si
aggiunga che tutti gli elementi considerati, tratti dall’evoluzione della vicenda, incluso
l’accertamento di precedenti, a carico di ciascuno dei due ricorrenti, hanno indotto i
giudici ad una valutazione di notevole disvalore. In tale contesto, è sostenere che non
sarebbero stati presi in considerazione la diversità e la specificità dei singoli precedenti
penali, a carico di ciascuno dei due soggetti, il comportamento processuale e, in
particolare, la confessione, resa dai ricorrenti. Le circostanze, anche se non codificate di
volta in volta, sono state invece prese in considerazione, ma non sono state ritenute
idonee a superare la prognosi futura, nettamente negativa, sulla base di un riscontro di
abitualità al crimine, giudizio complessivo, a fronte del quale riveste un rilievo minoritario
la diversità dei precedenti.
4.2. Loberto Savino
Al Loberto- condannato, anch’egli, per il reato associativo e per i reati di furto, sub i capi
di imputazione lett. B) e D), ad una pena di anni due e mesi sei di reclusione -in
precedenza sono state riconosciute dal G.U.P. le circostanze attenuanti generiche, in
misura prevalente, in considerazione dell’incensuratezza del soggetto; la pena, in
concreto, è poi stata determinata, tenendosi conto della diminuente del rito, previa
diminuzione della pena base, per le attenuanti generiche, e successivo aumento per la
continuazione.
La difesa dell’imputato incentra le proprie considerazioni sull’asserito aumento, per la
continuazione, applicato dalla corte territoriale, per un periodo di mesi nove, previa
diversa qualificazione giuridica della contestazione originaria, ex art. 624 bis, cod. pen.,
nella fattispecie, di cui all’art. 624, cod. pen.; l’aumento applicato, inferiore di tre mesi
rispetto all’aumento di un anno applicato dal primo giudice, sarebbe incongruo, a fronte
della forbice edittale, riconosciuta, per il reato di cui all’art. 624, cod. pen., di minore
disvalore giuridico e sociale.
La censura è manifestamente infondata, posto che il potere discrezionale, attribuito al
giudice del merito, trova limiti, in via esclusiva, in un’adeguata motivazione, nella
fattispecie individuata, da parte della corte territoriale, in una misura, comunque inferiore

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dep. 30/06/2015, La Penna e altri, Rv. 26402001).

a quella stabilita dal primo giudice, essendo intervenuta la derubricazione, e ritenuta
congrua per l’addebito del reato di partecipazione all’associazione a delinquere e dei due
reati di furto, sub B) e D).
4.3. Sebastiano Alfredo
A costui- condannato per il reato associativo ad una pena di anni due, mesi e venti giorni
di reclusione -sono state negate le attenuanti generiche, per la mancanza totale di
qualsiasi forma di resipiscenza; esclusa l’applicazione della recidiva, per la risalenza dei
precedenti penali a suo carico, la corte territoriale ha poi proceduto ad applicare, sulla

La difesa del Sebastiano lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche,
ponendo in evidenza una disparità di trattamento, rispetto ad altri coimputati, quale ad
es. il Musicco, ritenuto meritevole del beneficio in questione, in considerazione del suo
ruolo di autista, in un solo episodio. In tale disparità, considerata la limitazione della
confessione, resa da altri imputati, ai soli reati fine, la difesa del Sebastiano ha
individuato l’irragionevolezza ed illogicità della motivazione, contenuta, sul punto
specifico, nella sentenza impugnata.
A questo proposito, richiamato l’orientamento giurisprudenziale, sopra individuato, va
ribadito che ciascuna posizione, ancorchè inserita in un contesto processuale, merita una
specificazione propria, anche in considerazione della doverosa valutazione di elementi,
prettamente soggettivi, in quanto tali pertinenti ad una sfera personale, sicché risulta
vano ogni confronto, salvo, per l’appunto, un’irragionevolezza evidente.
Non vale, pertanto, riscontrare, nel caso specifico, l’assunzione di una pena base, di poco
inferiore a quella assunta dal primo giudice, sulla base di una qualificazione giuridica più
grave dei reati fine; né, tanto più, vale rimarcare la mancata applicazione del vincolo
continuativo, in violazione dell’art. 585, comma 4, codice di rito, in relazione ad altra
sentenza, passata in giudicato, non prodotta dalla difesa, nel corso del secondo grado di
giudizio, per impossibilità materiale.
In proposito, basti osservare che anche nel presente grado di giudizio non è stata
prodotta la sentenza citata, traducendosi la relativa richiesta di applicazione della
continuazione in assunti del tutto generici. In ogni caso è sufficiente osservare che, in
presenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del vincolo della
continuazione, in senso favorevole all’imputato, spetterà al Giudice dell’Esecuzione
provvedervi(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 – dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv.
27007401 ).
4.4. Vincenti Antonio
Anche al Vincenti, condannato ad una pena di un anno e mesi sei di reclusione, per la
sola partecipazione di natura associativa, sono state concesse dal G.U.P. le attenuanti
generiche, prevalenti sulle aggravanti; la derubricazione del reato, originariamente
contestato, ha indotto la corte a ridurre la pena base, ridotta ulteriormente per le

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pena base, la riduzione prevista per il rito abbreviato.

attenuanti generiche e la previsione del rito abbreviato, sino ad un anno e mesi sei di
reclusione.
La difesa ha lamentato la determinazione di una pena base, in considerazione della
derubricazione della contestazione originaria, eccessivamente rigorosa, nella misura di
tre anni, avuto riguardo, altresì, alla partecipazione del Vincenti al solo episodio di
Tagliacozzo, oggetto di procedimento penale, tuttora pendente, separato.
Anche in questo caso, la censura non è fondata.
Ed invero, richiamata la giurisprudenza in materia, va detto che la corte territoriale ha

del reato, in quello meno grave di partecipazione all’associazione, e la conseguente
esigenza di una riduzione della pena, poi scelta espressamente in una misura intermedia
di tre anni, ritenuta adeguata, dai giudici, rispetto all’arresto, in occasione del tentato
furto a Tagliacozzo, della confessione, ad opera del Vincenti e dell’Olivieri, del furto di
Marmirolo e del controllo eseguito, nei loro confronti, a brevissima distanza di tempo,
rispetto ad un tentativo di furto, eseguito in Albareto, presso il Caseifcio Albalat, già,
peraltro, oggetto di un furto consumato, avvenuto in data 16/11/2013, e contestato, sub
B)
4.5. Caporale Crescenzo
Il Caporale è stato ritenuto responsabile del reato associativo, in misura meramente
partecipativa, oltre che del reato di furto consumato, sub B), e condannato alla pena di
anni due e mesi due di reclusione; il medesimo ha ottenuto dal G.U.P. il beneficio delle
attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti; la pena base, diminuita per
le circostanze attenuanti generiche e successivamente aumentata per la continuazione, è
stata poi ridotta ulteriormente, per il rito abbreviato.
La difesa dell’imputato ha lamentato che il tenore del dispositivo della sentenza del
secondo grado di giudizio, impugnata in questa sede, induce a ritenere che i giudici, nel
determinare la pena, abbiano tenuto conto dell’aggravante del numero delle persone, in
ragione dell’aggravante, di cui all’art. 416, comma 5, cod. pen.; parte ricorrente ha
dedotto, altresì, un eccessivo rigore della pena base, determinata in anni tre e mesi
quattro di reclusione, notevolmente discostata, rispetto al minimo edittale.
Il giudice del secondo grado del giudizio, dopo aver richiamato il riconoscimento (ritenuto
benevolo) delle attenuanti generiche prevalenti, ha determinato la pena base anzidetta,
in relazione al delitto più grave di natura associativa, senza tener conto della predetta
aggravante del numero delle persone, in una misura presso che corrispondete alla misura
media, all’interno della forbice edittale( cfr., sul punto, pag. 59 della sentenza ).
A tale conclusione, si perviene, nonostante nel dispositivo si tenga ferma l’aggravante, di
cui al comma 5 dell’art. 416, cod. pen., sulla scorta della motivazione, chiara ed esplicita,
già richiamata.
4.6. Palamuso Stefano

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adeguatamente motivato la propria scelta sanzionatoria, richiamando la derubricazione

Al Palamuso, assolto dall’imputazione di natura associativa e condannato per i reati di
furto, sub B) e C), alla pena di anni quattro di reclusione ed C 310,00 di multa, sono
state negate le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della sussistenza, a
carico del prevenuto, di precedenti penali, per 15 rapine, commesse negli anni 2000 e
2001.; non è stata riconosciuta, neppure, l’attenuante del contributo di minima
importanza, per aver accompagnato il cugino, Puddu Samuele, con contestuale
rideterminazione degli aumenti di pena, per la recidiva e per la continuazione.
La difesa ha lamentato una sorta di automatismo nell’applicazione della recidiva, posto

denoterebbero una maggiore capacità criminosa e non sarebbero ostativi al
riconoscimento dell’attenuante, di cui all’art. 114, cod. pen., tanto più considerata
l’assoluzione dell’imputato dal reato associativo, implicante elementi di contraddittorietà.
Questi ultimi assunti devono essere smentiti. Trattasi, invero, di imputazioni distinte e le
valutazioni, espresse dai giudicanti in sede di determinazione del trattamento
sanzionatorio, attengono alle restanti imputazioni, con una preponderanza, evidente e
per di più del tutto legittima, della gravità e del numero cospicuo dei precedenti penali, la
cui risalenza nel tempo rimane assorbita dalla ricaduta nel crimine, comprovata dal
processo odierno.
Quanto poi alla attenuante, di cui all’art. 114, cod. pen., i giudici di merito motivano
ampiamente e congruamente, non già con riferirhento alle connotazioni soggettive
dell’imputato, quanto piuttosto all’obiettività della condotta, caratterizza
dall’accompagnamento e dal prelievo sul posto, oltre che da contatti continui con gli altri
coimputati, condotta essenziale nello svolgimento dei fatti, di per se stessa
oggettivamente provvista di gravità e disvalore.
4.7. Dimeo Antonio
Il Dimeo, condannato per i reati di furto, sub B), C) e D), alla pena di anni tre e mesi sei
di reclusione ed C 280,00 di multa, non ha ottenuto la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, in considerazione, da un lato, della tardività della confessione, resa
dall’imputato, con un manoscritto confessorio, contestuale alla richiesta degli arresti
domiciliari e, sotto altro profilo, in relazione alla sussistenza, a suo carico, di due
precedenti penali a suo carico, peraltro non considerati, per la loro risalenza, agli effetti
dell’applicaizone della recidiva , esclusa dalla corte territoriale.
Costui è descritto, nella sentenza impugnata, con il ruolo di autista del camion
refrigerato, utilizzato in tutte e tre le azioni criminose, contestate nel presente
procedimento e commesse nell’arco temporale di circa un anno( cfr., sul punto, la pag.
30 della sentenza impugnata ).
La difesa, nel ricorso, ha ritenuto illogica la determinazione, sottesa alla negazione delle
attenuanti generiche„ non essendo riconosciuto nell’ordinamento giuridico un principio

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che, pur in presenza di gravi precedenti, risalenti nel tempo, i nuovi episodi criminosi non

generale, preclusivo del beneficio, legato alla mancata confessione dell’imputato, e
dovendosi, per l’inverso, considerare la marginalità del ruolo, svolto dal prevenuto.
Tali rilievi sono manifestamente infondati, facendo corretta applicazione dei principi
espressi da questa Corte in tema di diniego delle attenunati generiche riportati in
premessa. E’ evidente, infatti, l’intento dei giudicanti di sottolineare la mancanza di
un’effettiva resipiscenza, essendo la confessione, comunque tardiva, strumentale per la
richiesta di concessione degli arresti domiciliari.
D’altronde, sotto il profilo obiettivo, certamente non si reputa marginale, così come

di autista, in ben tre azioni delittuose, contestate nel presente procedimento, trattandosi
di un ruolo essenziale, nella dinamica del crimine, e, per di più, ripetuto.
4.8. Aliko Armando e Frakulli Ernold
I ricorrenti, condannati alla pena di anni anni due e mesi cinque di reclusione, sono stati
dichiarati responsabili del reato associativo, sulla scorta delle loro dichiarazioni,
confermative di un reclutamento ad opera del Loberto e della loro partecipazione a
quattro azioni delittuose, oltre che a numerosi sopralluoghi.
In primo grado, sono state loro concesse le circostanze attenuanti generiche, prevalenti
sulle circostanze aggravanti, mentre in secondo grado, per effetto della derubricazione
dell’imputazione originaria, è stata applicata un’ulteriore riduzione della pena base ,
contenuta per la concessione delle attenuanti generiche, successivamente aumentata per
la continuazione con il tentato furto, contestato sub D), e infine ulteriormente ridotta, con
la diminuente del rito, a due anni e due mesi di reclusione.
I motivi, proposti personalmente degli imputati e poi ribaditi, con memoria del
29/05/2017, dal loro difensore, incentrati su un’omessa valutazione dei criteri, fissati
dall’art. 133, cod. pen., per la determinazione della pena, con riguardo particolare alla
valutazione degli elementi soggettivi e all’effettiva offensività del fatto-reato, sono
sostanzialmente generici e aspecifici.
Invero, dalla motivazione, già riportata, si evince chiaramente la valutazione della loro
partecipazione alla struttura associativa e della loro presenza in plurime azioni delittuose,
così rimanendo ben delineate le connotazioni oggettive del loro apporto, nonché del loro
comportamento processuale, premiato dall’avvenuta concessione delle attenuanti
generiche.
5. Per tutte le considerazioni esposte i ricorsi sono inammissibili, fatta eccezione per il
ricorso, proposto da Caporale Crescenzo, che si rigetta. Ciascun ricorrente va condannato
alle spese del procedimento e, fatta eccezione per il Caporale Crescenzo, al pagamento
di una somma, che si reputa equo determinare in C 2.000,00, ciascuno, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

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implicitamente evidenziato nella sentenza impugnata, l’apporto dell’imputato, con il ruolo

Rigetta il ricorso di Caporale Crescenzo che condanna al pagamento delle spese del
procedimento. Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti che condanna al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di C 2.000,00 a favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2017

Il Consigliere estensore

/Th
Depositato in Cancelleria

Caterina Mazzitelli

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