Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17912 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17912 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNARELLI MICHELE N. IL 10/07/1980
avverso la sentenza n. 10475/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.2 ricorrente MAGNARELLI Michele

Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con la sentenza di cui in
epigrafe, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a

MAGNARELLI Michele –

comma 2-sexies cod. strada,commessa in Roma il 30 maggio 2010 ad ore 22,10
– la pena cosicconne concordata tra le parti. Disponeva altresì la sospensione
della patente di guida per mesi SEI.
Propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la
violazione dell’art. 186 cod. strada in punto responsabilità ed in punto pena.
Il ricorso va giudicato preliminarmente tardivo e quindi inammissibile.
La sentenza impugnata risulta emessa, con motivazione contestuale in data 6
novembre 2012, alla presenza dell’imputato, detenuto per altra causa. Il ricorso
risulta proposto in data 11 gennaio 2013 all’ufficio matricola del carcere di Regina
Coeli di Roma ( ove il prevenuto era evidentemente all’epoca ancora ristretto ) e
quindi dopo l’avvenuta scadenza del termine di giorni quindici previsto dall’art.
585, comma 10 lett. a) cod.proc.pen.
Il Collegio condivide e fa proprio quanto statuito da questa stessa Sezione con
sentenza n.6387 / 2012 ( dep. 16 febbraio 2012 ) secondo la quale, in conformità
all’avviso espresso dalle Sezioni Unite penali con sentenza n. 295 / 1993
rv.195617, la sentenza di patteggiamento deve ritenersi emessa in camera di
consiglio ( risultando quindi impugnabile nel termine di giorni quindici) potendo
dirsi emessa in esito al dibattimento nel solo caso ( invero eccezionale e che
comunque non ricorre nella fattispecie in esame ) in cui il P.M. non aderisse alla
richiesta della parte e la richiesta medesima venisse accolta dal giudice, appunto,
all’esito del dibattimento.
Il richiamato orientamento è stato poi recepito da ulteriori sentenze di altre
Sezioni di questa Corte, di guisa che può considerarsi ormai divenuto consolidato
e prevalente. Da esso quindi non v’è ragione alcuna di discostarsi.
Subordinatamente a ciò, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Giudice a quo ha invero dato atto dell’insussistenza di elementi atti a legittimare
il proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 codice
di rito, avuto riguardo all’esito dell’alcooltest. Né può dirsi consentito all’imputato,
una volta ratificato dal giudice l’accordo intervenuto con il P.M., rimettere in
discussione, con il ricorso per cassazione, l’entità della pena cosiccome
concordata.

quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 / comma 2 lett. b) e

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Ronna,lì 21 maggio 2014.

P Q N1

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