Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17911 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17911 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALAPRICE VITO CARLO N. IL 28/08/1946 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
inoltre:
IGNOTI—
avverso il decreto n. 883/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
05/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/02/2014

n.130 ricorrente CALAPRICE Vito Carlo

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, CALAPRICE Vito Carlo, quale persona
danneggiata dal reato e prossimo congiunto di Di Sabato Maria, deceduta il
6 giugno 2010, impugna per cassazione, per tramite del difensore, il

data 5 gennaio 2013 – notificato al precedente difensore il 18 gennaio
2013 – nel procedimento penale a carico di ignoti, indagati in relazione al
delitto di cui all’art. 589 cod. pen. commesso in danno della predetta Di
Sabato Maria.
Preliminarmente il difensore propone istanza di restituzione nel termine per
la presentazione del ricorso per cassazione, ex art. 175 cod. proc. pen.
Deduce in subordine il ricorrente, in punto alla disposta archiviazione, vizi
di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in relazione
all’art. 408 e segg. cod. proc. pen.
Deve giudicarsi inammissibile per manifesta infondatezza

la richiesta di

rimessione in termini proposta dal ricorrente ex art. 175 cod. proc. pen.
sul rilievo della ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore a
cagione dell’errata informazione ricevuta dal precedente difensore di fiducia
che indicò il termine di giorni trenta in luogo di quello più breve di giorni
quindici stabilito dall’art. 585 cod. proc. pen. per l’impugnazione dei
provvedimenti emessi in camera di consiglio. In tal senso è pacifico e
consolidato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità da cui non v’è
ragione alcuna di discostarsi ( cfr. Sez. 1 n. 1801/ 2012 rv. 254211; Sez.
3 n. 39437/2013 rv. 257211 ).
Ciò posto, pacifica è l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto
tardivamente e comunque al di fuori dei casi previsti dagli artt. 409,
comma 6° in relazione all’art. 127, comma 5° cod. proc.pen.
Invero il ricorso si assume depositato in data 18 febbraio 2013 e quindi ben
oltre il termine di giorni quindici – previsto dagli artt.409, 127 e 585,
comma 1° lett. a ) codice di rito – decorrente dalla data di notifica del
provvedimento impugnato, eseguita il 18 gennaio 2013.
L’impugnazione enuncia in ogni caso e subordinatamente

presunte

violazioni della legge sostanziale penale, che nulla hanno a che vedere con
i motivi cui l’art. 409, comma 6° cod. proc. pen.

tassativamente

subordina la proponibilità del ricorso per cassazione; motivi che,previo

provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Monza in

espresso richiamo ai casi previsti dall’art. 127, comma 5 0 cod. proc. pen.,
attengono sostanzialmente all’omessa, preventiva e rituale instaurazione
del contraddittorio ai fini di decidere sulla opposizione alla richiesta di
archiviazione proposta e disciplinata dagli artt. 408, 409 e 410 cod. proc.
pen.; instaurazione del contraddittorio che ebbe effettivamente luogo
all’udienza in camera di consiglio tenutasi dinanzi al GIP in data 9 ottobre
2012.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 13 giugno 2000).

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Dichiara inammissibile il ricorso

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avanzata ex art. 175 cod. proc.

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e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 febbraio 2014.

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a

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