Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17910 del 21/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17910 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NACCARI LUIGI N. IL 03/02/1981
avverso la sentenza n. 193/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
04/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Ggnerale in persala del Dott. gì .1.404,~ a ft 0~0 («aria
che ha concluso per 9, 1 t’ *o
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Udito, per 1 parte civile, l’Avv
Udit i e ensor Avv.

Data Udienza: 21/01/2013

1

Ritenuto in fatto
1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata
la decisione di primo grado, resa all’esito del giudizio abbreviato, che lo condannò per il delitto
di evasione per essersi allontanato dalla propria abitazione ove era agli arresti domiciliari.
Ad avviso della Corte di merito, il complessivo quadro probatorio, smentisce l’assunto
difensivo. Gli atti d’indagine, posti a fondamento della decisione di primo grado, danno la prova

A fronte delle diversa prospettazioni della difesa, secondo cui Luigi Naccari si allontanò
dalla propria abitazione per raggiungere la locale stazione dei Carabinieri, ritenendo che fosse
possibile farlo, la Corte d’appello ritiene del tutto irrilevanti le ragioni per le quali Naccari violò
t- l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione, ove avrebbe dovuto rimanere sino a una diversa
decisione del giudice competente.
Ad avviso della Corte d’appello, n vi, sono ragioni per applicare a Naccari le attenuanti
gi, c
generiche, pe’r4suoi precedenti ill e pe
géte sottoposto alla misura di sorvegliato speciale.
2. La difesa del ricorrente deduce:
– violazione di legge e difetto di motivazione, vizio di motivazione.
La Corte d’appello, ad avviso della difesa, si è limitato a riprodurre acriticamente la
motivazione de giudice di primo grado, senza esaminare le questioni poste con l’impugnazione.
La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, 1, non avrebbe consentito di adeguarsi alla
soluzione del primo giudice, dovendo la Corte di merito verificare se la situazione prospettata
dalla difesa fosse tale da escludere la sussistenza di una convergenza probatoriao, CazicAo.
La conferma della responsabilità di Naccari, senza considerare la situazione
rappresentata, ad avviso della difesa, rileva la sua astrattezza, Poiché si fonda su argomenti
assertivi. Il dolo richiesto per la configurazione del delitto di evasione richiede la
consapevolezza della violazione del divieto. Naccari, in realtà, non si è sottratto al controllo
degli organi di polizia, bensì ha voluto creare una situazione affinché fosse ripristinata la
custodia in carcere, essendo divenuta insostenibile la coabitazione con la propria convivente.
Sotto il profilo oggettivo, non si è realizzato il delitto di evasione.
-vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al
ridimensionamento della pena.
Inadeguata la motivazione sui precedenti, poiché arepoca dei fatti Naccari era
incensurato e la sorveglianza speciale gli era stata applicata per i fatti oggetto del
procedimento per il quale Naccari era agli arresti domiciliari.
Ad avviso del ricorrente, il giudice ha il dovere di motivare là dove si discosti dal minimo
edittale.

della condotta di evasione.

2

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Si è già detto in narrativa,/ la Corte di merito, mediante un proprio ragionamento
probatorio coerente e adeguato, ha descritto gli elementi di prova considerati e ha
argomentato, pur in estrema sintesi, le ragioni per le quali le censure dedotte alla ragione della
decisione di primo grado non avevano fondamento in base alle risultanze degli atti processuali.

come già detto in narrativa, in rilév ‘allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra
il delitto di evasione e le giustificazioni di Naccari, delle quali vi è sta una specifica descrizione
L.

nella sentenza di primo grado, non sono tali da configurare uno stato di necessità, unica
situazione che può legittimare la violazione del dovere di non allontanarsi dal luogo di
esecuzione della misura degli arresti domiciliari.

rigiLSAJOiste

Questa Corte si più volte espressa nel senso che lo stato di necessità-Yia dove la
situazione rappresentata non sia tale da non lasciare altra alternativa se non quella di violare
la legge.
e.
In particolare, si\Mermato che il reato di evasione”. non può

sclode

in caso di
tvP/0

allontanamento dall’abitazione in cui il soggetto è in stato di restrizione domiciliar 4càusa di
giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti
conviventi, dal momento che in detta situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno alla
persona( Sez.VI, 13 marzo 2008, deo. 16 luglio 2008, n. 29679; id. 9 giugno 2006 dep. 23
giugno 2009, n. 26163). Peraltro, il giudice di primo grado ha applicato a Naccari l’attenuante
prevista dal quarto comma dell’art.385 c.p., tenendo conto della sua condotta, la quale, pur se
tale da integrare il delitto di evasione anche sotto il profilo soggettivo, non avrebbe potuto che
concretizzare la volontaria elisione delle conseguenze negative del reato, recandosi
spontaneamente agli organi di polizia.
L’adeguatezza della pena, giustificata dal giudice di primo grado anche in
considerazione della recidiva, è stata ulteriormente precisata dalla Corte d’appello per la
sottoposizione di Naccari alla misura della sorveglianza speciale.
2. In conclusione, il ricorso è infondato e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2013.

111.,
La Corte d’appello ha conto ovricostruzione operata dal primo giudice e ha posto,

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