Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17910 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17910 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STEMMA STEFANO nato il 04/06/1980 a PALERMO

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Stemma Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di Palermo del 25 gennaio 2017, che aveva confermato la sentenza di
primo grado con la quale Stemma era stato condannato per il reato di cui all’art.
707 cod.pen.
1.1 Al riguardo il ricorrente lamenta come non poteva certo sostenersi che

fossero idonei o comunque destinati allo scasso; la Corte territoriale non aveva
neppure tenuto conto che il luogo ove era avvenuto il sequestro degli attrezzi era
vicino alla abitazione del ricorrente
1.2 II ricorrente eccepisce inoltre che la Corte di appello avrebbe potuto
emettere sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi
dell’art. 131 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è
stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui
“è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, n. 5191 del
29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del
27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708)
Nel caso in esame, il ricorso è privo del requisito della specficità, in quanto
il ricorrente ripropone le stesse censure di cui all’atto di appello, senza
confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello, che aveva rilevato, quanto
al primo motivo, che il ricorrente fosse stato trovato a pochissima distanza da
una autovettura e che non avesse fornito alcuna spiegazione sul possesso degli

gli attrezzi che gli erano stati trovati addosso (una pinza ed un cacciavite)

attrezzi e, quanto a secondo, che la gravità del fatto e i precedenti penali
dell’imputato impedivano l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/04/2018

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA