Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1791 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1791 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CERRUTI ALFREDO TOMMASO MARIA N. IL 23/05/1969
2) PAUSINI LAURA N. IL 16/05/1974 * C/
3) MORVILLO CANDIDA N. IL 05/03/1974 * C/
4) LATELLA MARIA N. IL 13/06/1957 * C/
avverso la sentenza n. 3154/2010 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
21/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
tesentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/9/2011, il Giudice dell’Udienza preliminare del
Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pausini
Laura, Morvillo Candida e Latella Maria in ordine al reato di diffamazione a mezzo
stampa, contestato alla Latella sotto il profilo dell’omesso controllo quale
direttore della rivista, ai danni di Alfredo Tommaso Maria Cerruti, con la formula
“perché il fatto non sussiste”.

rivista A.Anna, all’affermazione della giornalista Morvillo del seguente tenore: “il
fidanzato le rubò anche dei soldi”, la Pausini aveva risposto: “abbiamo una causa
in corso, non è il caso di parlarne”, così lasciando intendere che il Cerruti avesse
effettivamente rubato del denaro alla Pausini e che la causa in corso riguardasse
– contrariamente al vero – proprio quella sottrazione.

Questa Corte, con sentenza del 9/2/2010, aveva annullato una precedente
sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. per insussistenza del fatto: la
Corte riteneva “carente e contraddittoria la motivazione esibita dal giudice del
merito per giustificare, in ragione del contesto dell’intervista, l’esclusione di
responsabilità sia della giornalista, che aveva comunque attribuito ad Cerruti
Alfredo un comportamento non corretto, sia della cantante, che quella
affermazione non aveva contestato, sia della direttrice del settimanale, che di
quel testo avrebbe dovuto sindacare l’eventuale significato diffamatorio. Infatti
un effettivo riferimento al contesto del discorso esigeva che si desse conto della
preliminare recriminazione di Pausini Laura circa lo stato di stupida sottomissione
decennale al suo ex fidanzato manager. Ma su questa essenziale premessa tace
del tutto la sentenza impugnata, che pure al contesto del discorso si richiama
quale indiscusso criterio interpretativo. Solo nel contesto di quella espressione di
risentimento poteva invece trovare una spiegazione l’affermazione, altrimenti del
tutto gratuita, della giornalista, che ex abrupto accusa Cerruti Alfredo di avere
rubato “anche dei soldi” alla giovane fidanzata sottomessa. E solo collegando il
risentimento espresso dalla cantante alla sua estensione patrimoniale da parte
della giornalista, è possibile accertare quale sia il significato effettivo della
ritrosia esibita da Laura Pausini di fronte a quell’affermazione”.

Il Giudice rilevava, innanzitutto, che il testo dell’intervista pubblicata non
corrispondeva letteralmente al testo dell’intervista, che era stata registrata,
aggiungendo che, benché alla Pausini fosse stato sottoposto il testo da
pubblicare, la stessa non lo aveva personalmente approvato. L’intervista
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Secondo l’imputazione, in un’intervista alla nota cantante apparsa sulla

registrata conteneva una domanda della giornalista sull’essere la causa tra la
Pausini e il Cerruti ancora in corso, con risposta affermativa cui seguiva la
dichiarata impossibilità da parte della cantante di dire qualcosa in più; nonché
un’ulteriore domanda della Morvillo (non, quindi, un’affermazione) in ordine
all’avere il Cerruti preso anche dei soldi alla Pausini, alla quale la stessa aveva
risposto: “No, non posso dire niente di questo”. Tale discrasia, secondo il
Giudice, avrebbe potuto giustificare il proscioglimento della sola Pausini.
Più in generale, il Giudice, dopo aver descritto i soggetti coinvolti e la rivista

secondo cui “alle orecchie del lettore medio di quel genere di settimanale,
l’espressione ‘rubare dei soldi’ ha il semplice significato di ‘avere una
controversia di carattere economico’, a nulla certo rilevando se la controversia
venga giocata nel ruolo di attore o in quello di convenuto”. In sostanza, secondo
il Giudice, “per il lettore medio di A.Anna, il concetto di rubare non ha alcuna
necessaria coincidenza con la nozione giuridica di furto”.
La mancanza del punto interrogativo nella frase della giornalista, poi, non
mutava la sua natura di “una frase che comunque stimola una risposta”; rispetto
ad essa, “la Pausini glissa, non conferma: e se è vero che essa non smentisce
esplicitamente, è altrettanto vero che siamo in un genere letterario dove non si
applicano i brocardi del dixit, tacuit, voluit, colui, ferma comunque la inesistenza
di un obbligo giuridico di (ipotetica) smentita esplicita”. La Pausini, in una
precisazione apparsa nel numero successivo della rivista, aveva chiarito che ella
intendeva semplicemente non parlare, sotto nessun profilo, dei rapporti
economici ancora aperti con Cerruti.
Quanto alla necessità, segnalata dalla sentenza di annullamento, di
interpretare le frasi incriminate alla luce del contesto complessivo dell’intervista,
il Giudice sottolineava come essa fosse assai ampia, mentre i riferimenti al
Cerruti erano molto limitati. La contestualizzazione, quindi, faceva comprendere
che la frase incriminata “si riduce ad un piccolo grumo, al limite
dell’impercettibilità, nel contesto di un discorso che a tutto somiglia tranne che a
un j’accuse nei confronti di quel Cerruti Alfredo Tommaso Maria che scompare
nel corpo della narrazione, di cui costituisce solo un piccolo sassolino, le cui
presunte malefatte economiche non vengono degnate neppure di una
affermazione esplicita”; il criterio di giudizio era stato esplicitato
immediatamente prima, in un passo in cui il Giudice affermava che “si può
parlare di diffamazione solo quando – in contesti ingiustificati – una persona
venga esposta al ludibrio, e non semplicemente quando solo l’interessato, in una
lettura attentissima, e probabilmente anche vittimistica, riesce a leggere ciò che
il mitico pubblico non percepisce minimamente”.

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su cui era apparsa l’intervista, condivideva la valutazione del precedente giudice

2. Ricorre per cassazione la parte civile Alfredo Tommaso Maria Cerruti,
articolando distinti motivi.
Con un primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. peri., per inosservanza dell’art. 627,
comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza di annullamento aveva posto come punto fermo la natura
obbiettivamente lesiva dell’onore e della reputazione personale e professionale
della parte civile: il Giudice di rinvio non poteva discostarsi da tale valutazione,

reato.

Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art. 595 cod. peri., nonché la manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
Argomentando sul tipo di rivista su cui era apparsa l’intervista alla Pausini, il
Giudice aveva relativizzato il reato di diffamazione a seconda del livello culturale
dello scritto e dell’ambito letterario della rivista: e ciò era errato, soprattutto
quando al ricorrente era stata attribuita, con un’affermazione falsa, una condotta
di “ruberia” di denaro. Il reato di diffamazione a mezzo stampa consiste nella
comunicazione di una espressione direttamente o indirettamente offensiva a più
persone in assenza dell’offeso, e ciò a prescindere dal supporto su cui l’offesa è
riportata, della corposità del documento, del tipo di lettore. La sentenza, inoltre,
fa erroneamente leva sulla notorietà della cantante Pausini per ritenere che il
Cerruti, che fa parte dello stesso ambiente, debba subire gli incommoda delle
interviste offensive: ma la sussistenza del reato non dipende dalla notorietà dei
protagonisti, ma dalla natura offensiva della condotta.
Contraria a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento è la valutazione
del Giudice secondo cui l’espressione “rubare dei soldi” abbia il mero significato
di “avere una controversia di carattere economico”; in realtà la stessa
motivazione dimostrava la carica offensiva dell’espressione perché il Giudice,
dopo aver negato che l’espressione facesse riferimento ad una condotta
giuridicamente qualificabile come furto, portava come esempio il “politico che
ruba”, quindi una condotta che va da una gestione economica disinvolta e
interessata ad una illecita. Il Giudice aveva glissato sulla circostanza che quella
della giornalista non era stata una domanda, ma un’affermazione, con la
conseguenza che il messaggio concernente la condotta del Cerruti era inequivoco
e si riferiva ad una condotta scorretta o illecita del Cerruti; per di più l’articolo
taceva la circostanza che la controversia, cui faceva riferimento la Pausini nella

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potendo prosciogliere gli imputati solo per difetto dell’elemento soggettivo del

risposta, era stata promossa dal Cerruti, che vantava un credito verso l’artista,
cosicché tale riferimento era falso. In definitiva la giornalista aveva dato una
notizia non vera, inutilmente lesiva della reputazione del Cerruti, non necessaria
all’esercizio del diritto di cronaca e che non rispettava il requisito della
continenza, posto il carattere infamante del’espressione “rubare”.
La sentenza era errata anche quando esentava da responsabilità la Pausini
non attribuendole alcun obbligo giuridico di smentire la notizia oggetto
dell’affermazione della giornalista. In realtà, con il riferimento alla causa in

del Cerruti avesse dato origine ad una controversia giudiziaria. La sentenza, poi,
era contraddittoria nella parte in cui, dopo avere affermato che la Pausini non
aveva l’obbligo di smentire, dava atto della smentita pubblicata nel numero
successivo della rivista (smentita che, in realtà, manteneva l’incertezza
sull’oggetto della controversia civile tra Cerruti e Pausini e, quindi, confermava il
lettore nella convinzione che comprendesse anche il furto di denaro). Del tutto
irrilevante era la mancata richiesta di rettifica da parte del Cerruti.
La sentenza aveva, poi, violato l’indicazione della Corte di analizzare la frase
offensiva nel contesto dell’intervista: da una parte, sostenendo implicitamente
che un’unica frase offensiva non poteva integrare la diffamazione, dall’altra
travisando il fatto, non avvedendosi che l’attribuzione del furto al Cerruti
concludeva una serie di domande sul periodo di fidanzamento tra Pausini e
Cerruti, rispetto alla quale l’artista sosteneva di essere stata sottomessa e sotto
“una bolla di vetro”.

Con un terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine
all’elemento soggettivo del reato quanto a Laura Pausini e l’assenza totale di
motivazione in ordine alla insussistenza del fatto di reato contestato a Maria
Latella.
Quanto alla Pausini, il riferimento alla sbobinatura dell’intervista era
palesemente contraddittoria: da una parte dimostrava che la affermazione della
giornalista era lesiva della reputazione del Cerruti, circostanza che era
incompatibile con il proscioglimento della giornalista e del direttore della rivista,
dall’altra non teneva conto che la Pausini aveva approvato il testo dell’intervista
così come poi pubblicato sul periodico, il Giudice dando contraddittoriamente atto
che il testo era stato sottoposto alla cantante, ma aggiungendo che non vi era
prova di una sua approvazione esplicita (valutazione incompatibile con il
proscioglimento all’udienza preliminare, in cui il G.U.P. avrebbe dovuto valutare
se vi erano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio).

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corso, la Pausini aveva rafforzato nel lettore la convinzione che il presunto furto

Quanto alla direttrice, il Giudice avrebbe dovuto motivare sull’insussistenza
della sua responsabilità.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore di Laura Pausini ha depositato memoria.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la memoria sottolinea che la
sentenza di annullamento di questa Corte non recava alcun accertamento della
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di diffamazione né alcuna

adeguarsi.
Il Giudice di rinvio, d’altro canto, aveva seguito un percorso motivazionale
diverso, sulla base della registrazione del testo dell’intervista che dimostrava che
la Pausini non aveva alcun intento recriminatorio nei confronti del Cerruti e
avesse negato la circostanza, oggetto della domanda della giornalista, sul furto
di denaro da parte di questi.
In definitiva: non vi era violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e, comunque,
la responsabilità della Pausini doveva escludersi sia dal testo dell’intervista
pubblicato che da quello registrato.
Anche il secondo motivo di ricorso, secondo il difensore, è infondato: al
giudice del merito spetta l’apprezzamento della valenza lesiva delle espressioni
adoperate in un’intervista e la sua valutazione, se congruamente motivata come era nel caso di specie – si sottrae al sindacato della Cassazione. Fra l’altro,
esattamente il giudice aveva interpretato la valenza offensiva del testo
dell’intervista alla luce del contesto in cui era stata pubblicata. In ogni caso, la
valutazione della risposta della Pausini doveva essere fatta alla luce di quella
effettiva, risultante dalla registrazione, nella quale ella non collegava affatto la
controversia civile in corso con il Cerruti con la domanda della giornalista circa il
furto di denaro: e infatti, accortasi che la risposta pubblicata non corrispondeva a
quella data, la Pausini aveva fatto pubblicare una rettifica. Comunque era la
giornalista ad avere creato la suggestione circa la condotta illecita del Cerruti.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato: l’invio da parte dell’addetta
stampa della Pausini del testo approvato dalla cantante non produceva la
responsabilità della stessa per la diffamazione, trattandosi di reato doloso, per la
cui configurabilità occorre la coscienza e volontà di usare espressioni offensive,
circostanza che non ricorreva nel caso di specie; in effetti la direzione della
rivista aveva inviato la registrazione dell’intervista solo in epoca successiva alla
mail di approvazione del testo, cosicché la Pausini non poteva verificare che la
risposta data sulla causa civile era stata abbinata dalla giornalista ad una
domanda diversa; fermo restando che lo scorretto abbinamento non produceva,

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affermazione di principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto

comunque, una valenza diffamatoria della risposta.
Il difensore dell’imputata conclude, pertanto, per la dichiarazione di
inammissibilità o comunque, il rigetto del ricorso, quanto meno per la
responsabilità di Laura Pausini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato: il passo della sentenza di

ha affermato un principio di diritto, cui il Giudice del rinvio avrebbe dovuto
uniformarsi, ma ha, piuttosto, chiesto una motivazione “meno carente e
contraddittoria” rispetto a quella adottata nella precedente sentenza di
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del G.I.P. del Tribunale di Bergamo.

2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, limitatamente alle posizioni della
Morvilio e della Latella, sono invece fondati.
Se è vero – come si è appena affermato – che la sentenza di annullamento
non stabiliva alcun principio di diritto, da essa si ricavava con evidenza
l’indicazione al giudice di merito della necessità di motivare adeguatamente una
sentenza di proscioglimento, tenuto conto che a Cerruti Alfredo era stato
attribuito “un comportamento non corretto” e che l’affermazione della giornalista
Morvillo era “del tutto gratuita”.

Ebbene, di fronte a questa sollecitazione il Giudice, nella sentenza
impugnata, fa tutt’altro: si impegna a dimostrare che l’attribuzione certa al
Cerruti della condotta di “rubare dei soldi” alla Pausini non integri il reato
contestato; sforzo per niente coronato da successo.

Dalla stessa motivazione, sia pure quasi “affogato” dalle ulteriori
considerazioni, si ricava un dato del tutto incontestato e assai limpido: Cerruti
non ha affatto rubato dei soldi alla Pausini nel periodo della loro collaborazione;
l’artista lo nega esplicitamente (come si vedrà nel prosieguo) e, nella
controversia civile promossa dal Cerruti, non solo non è stata proposta alcuna
domanda riconvenzionale da parte della Pausini, ma ella, nemmeno a livello di
eccezione, ha mai lamentato tale condotta da parte del suo fidanzato/manager.
Ci si poteva attendere che da questo dato il Giudice partisse: cioè dal fatto
che un soggetto, la cui correttezza e onestà nessuno mette in dubbio – tanto
meno la presunta vittima – si veda attribuita, su una rivista a grande diffusione,
l’accusa di avere rubato dei soldi. Se questo era l’inevitabile punto di partenza,

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annullamento sopra riportato dimostra che la Quinta Sezione di questa Corte non

ben si comprende la difficoltà di prosciogliere gli imputati “per insussistenza del
fatto”.

La motivazione principale che il Giudice propone è la seguente: “alle
orecchie del lettore medio di quel genere di settimanale l’espressione rubare dei
soldi ha il semplice significato di avere una controversia di carattere economico”.
Poco dopo si afferma che “nella nozione semantico – linguistica della gente
comune, il concetto di rubare non ha alcuna necessaria coincidenza con la

A prescindere dall’incomprensibile riferimento alle orecchie del lettore, non
si può non rilevare la astrattezza, se non la evanescenza, dei concetti usati: il
Giudice conosce il “lettore medio” della rivista? Il fatto che (come si sottolinea in
precedenza), la rivista sia letta negli studi dentistici o di parrucchiere significa
che tutti i lettori di Anna interpretano il concetto di “rubare” nel senso che il
Giudice intende? Tutti i lettori della rivista sono “lettori medi”?
Sì, perché è ovvio che, quando una rivista ha una notevole diffusione, i
lettori sono diversi tra di loro: il Giudice ritiene che nessuno dei lettori abbia
interpretato la frase “il suo fidanzato le rubò dei soldi” nel senso che il fidanzato
abbia sottratto alla Pausini soldi non suoi?

Non viene spiegato, poi, per quale motivo il “lettore medio” debba
interpretare l’accusa: “hai rubato!” come “abbiamo una controversia di carattere
economico!”, visto che il precetto di “non rubare” è conosciuto da millenni nel
suo significato essenziale di “sottrarre e impossessarsi dei beni altrui”, senza
avere mai perso la sua connotazione assolutamente negativa.

Non si può, poi, dimenticare che “la nozione giuridica di furto” non entra in
gioco nella presente decisione: agli imputati non è contestato il reato di calunnia,
ma quello di diffamazione, cosicché è sufficiente l’offesa alla reputazione del
Cerruti, che può derivare dall’attribuzione di una condotta illecita o gravemente
scorretta, a prescindere che essa integri o meno un reato.

Del tutto inconferenti sono le considerazioni sugli incommoda che il Cerruti
dovrebbe accettare per avere svolto la funzione di manager di una cantante:
evidentemente anche un manager mantiene il diritto all’onore e alla reputazione;
quelle relative alla possibilità per il Cerruti di pubblicare una smentita o una
rettifica, possibilità del tutto astratta e che, comunque, non fa venir meno il
reato contestato (Sez. 5, n. 16323 del 07/03/2006 – dep. 12/05/2006, Mule’ ed
altro, Rv. 234426; Sez. 5, n. 32364 del 02/07/2002 – dep. 30/09/2002, Pasinetti

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nozione giuridica di furto”.

e altro, Rv. 222622); e quelle relative alla modestia dei riferimenti al Cerruti
rispetto al testo complessivo dell’intervista: modestia che lo stesso Giudice
definisce “al limite dell’impercettibilità” e, quindi, ammette essere “percettibile”,
salvo poi contraddittoriamente sostenere che “il mitico pubblico” non dovrebbe
riuscire a percepirlo, perché il riferimento è “scomparso” nel corpo della
narrazione … artifici dialettici che non spiegano affatto perché le donne in attesa
dal parrucchiere che il Giudice prende ad esempio, così attente al “pettegolezzo
sulla vita sentimentale” della cantante, non dovevano accorgersi proprio di quel

soldi alla Pausini.

La decisione di prosciogliere le imputate con la formula “perché il fatto non
sussiste” ha poi, come esattamente rilevato dal ricorrente, indotto il Giudice a
non fornire alcuna motivazione specifica quanto alla posizione del Direttore della
rivista, Maria Latella.

3. La sentenza impugnata deve, al contrario, essere annullata senza rinvio
quanto alla posizione di Laura Pausini.

Il dato nuovo, successivo alla sentenza di annullamento della Quinta Sezione
di questa Corte, è costituito dalla produzione della registrazione della telefonata
sulla base della quale la Morvillo stese il suo articolo, e della relativa trascrizione.
Come si è anticipato, emerge dalla stessa sentenza (ed è considerato dato
pacifico) che alla domanda della giornalista, riferito al Cerruti: “Ma è vero che ti
aveva preso dei soldi anche?”, la Pausini aveva risposto: “No, non posso dire
niente di questo”.

Se ciò inevitabilmente aggrava la posizione della giornalista – che ha
cancellato la risposta tassativamente negativa fornita dalla cantante, per di più
trasformando la sua domanda in un’affermazione – inevitabilmente impone il
proscioglimento della Pausini – come del resto già osservato dal Giudice nella
prima parte della sentenza – con la formula “perché il fatto non costituisce
reato”.
In effetti, non vi è dubbio che, al momento di rispondere alla giornalista, la
Pausini in nessun modo diffamò il Cerruti, negando recisamente che egli le
avesse rubato dei soldi; nella fase successiva, l’intervista venne però
“approvata” dalla cantante, così come riferiva la sua addetta stampa alla
direzione della rivista.
Si tratta, tuttavia, con ogni evidenza di una condotta che, al più può

passaggio in cui si affermava che l’ex fidanzato/manager avrebbe rubato dei

considerarsi colposa, conseguenza di un disattento controllo sul testo sottoposto
dalla Morvillo, compiuto da chi ben sapeva di non avere in alcun modo riferito
falsità sulla persona del Cerruti e che, comunque, non poteva certamente
ricordare con esattezza le parole pronunciate.
Il dibattimento invocato dal ricorrente, secondo cui l’istruttoria avrebbe
potuto dimostrare se il testo era stato effettivamente sottoposto alla cantante
oppure era stato direttamente approvato dalla sua addetta stampa, è, quindi, del

3. La sentenza deve, in definitiva, essere annullata senza rinvio quanto alla
Pausini e con rinvio quanto alla Morvillo e alla Latella.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio nei confronti della Pausini
perché il fatto non costituisce reato., e con rinvio al G.I.P. del Tribunale di
Bergamo per nuovo giudizio nei confronti della Morvillo e della Latella.

Così deciso il 9 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

tutto superfluo, perché la condotta non potrebbe integrare il reato contestato.

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