Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1791 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1791 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSCILLO NICOLINO N. IL 12/03/1940
avverso la sentenza n. 8140/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P U,Qie
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Ne)

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 16 febbraio 2012 la Corte di Appello di Roma confermava la
1

sentenza del Tribunale di Cassino del 2 marzo 2009 emessa nei confronti di RUSCILLO Nicolino
con la quale lo stesso era stato ritenuto colpevole dei reati di violazione della legge urbanistica
ed edilizia (artt. 44 lett. b), 93 – 94 D.P.R. 380/01 – reati accertati il 14 giugno 2007) e
condannato alla pena ritenuta di giustizia, con contestuale ordine di demolizione delle opere

1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato personalmente, censurando la decisione
impugnata per i seguenti motivi: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
per avere la Corte distrettuale escluso l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione
maturata certamente prima della data di accertamento delle opere e comunque in epoca ben
precedente la sentenza di secondo grado in ossequio al principio del favor rei, disapplicato
dalla Corte, stante l’assoluta incertezza del dies a quo dal quale calcolare la prescrizione; b)
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma del
giudizio di colpevolezza, avendo peraltro la Corte distrettuale omesso di esaminare il primo e
terzo motivo di appello; c) erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento
al trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificatamente eccessivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Invertendo l’ordine di trattazione delle censure sollevate, sono manifestamente

infondati il secondo e terzo motivo: del tutto correttamente la Corte ha ritenuto di confermare
il giudizio di colpevolezza sulla base di elementi ritenuti inoppugnabili (anche perché di tipo
documentale) senza affatto trascurare alcuni aspetti evidenziati dalla difesa enunciati nei
motivi di appello, ma puntualmente esaminati dalla Corte (come la struttura delle opere e
l’insostenibilità della tesi che si trattava di opere di rifacimento di una costruzione preesistente
in pessime condizioni di uso) di guisa che la decisione si sottrae – per quanto attiene al profilo
della completezza, a qualsivoglia tipo di vizio.
3. E’ del pari manifestamente infondata la censura attinente all’entità della pena, in
quanto la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per
le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il
quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli
artt. 132 e 133 c.p. (Sez. 3^ n. 1182/07 cit.): ne deriva l’ inammissibilità della censura che
tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena nel giudizio di legittimità.

1

abusive.

4. Quanto al primo motivo, correttamente la Corte di merito ha ritenuto di dover
escludere l’estinzione per prescrizione invocata dall’appellante, non già per assenza di prove in
ordine alla data di effettiva ultimazione delle opere (circostanza che, se vera, avrebbe invece

.

potuto comportare l’applicazione del principio del favor rei invocato dall’imputato), ma per la
presenza di plurime circostanze sintomaticamente indicative di una data diversa (e coincidente
o comunque assai prossima rispetto alla data di accertamento della violazione urbanistica
avvenuta – come ricordato dal giudice di appello – il 14 giugno 2007) rispetto a quella asserita
(ma solo verbalmente ed assiomaticamente, come evidenziato dalla Corte territoriale) del
2001-2002 in cui, a dire dell’imputato sarebbe stato completato un capannone industriale,
successivamente restaurato mediante le opere oggetto di accertamento nel giugno 2007. In
modo coerente con le risultanze probatorie la Corte territoriale ha individuato quest’ultima data
come quella dalla quale calcolare il tempo necessario a prescrivere, non essendoci elementi
sufficienti tali da far ritenere veridica la data di ultimazione del 2001-2002.
4.1 Quanto alla mancata applicazione del principio del

favor rei e delle massime

giurisprudenziali richiamate nel ricorso, da parte del giudice di appello è stata fatta corretta
applicazione di tale regola di diritto: è innegabilmente vero che in applicazione di tale principio
in tema di prescrizione, qualora vi sia incertezza assoluta in ordine all’epoca di commissione
del reato il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato,
incombendo all’accusa di provare la data di commissione dell’illecito e non all’imputato (Sez.
2″ 19.1.2005 n. 3292, Della Libera, Rv. 230731; v. anche Sez. 6″ 3.5.1993 n. 6866, Bambini,
Rv. 194597).
4.2 Ma va ugualmente sottolineato che tale principio trova applicazione solo nella ipotesi
in cui non sia possibile in alcun modo stabilire la data di commissione del reato o, comunque,
l’inizio del termine di prescrizione, con la conseguenza che, ove sia possibile elidere l’incertezza
anche attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili, la detta regola di diritto non può
essere né invocata né applicata. D’altro canto la determinazione del tempo del commesso
reato è un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede
di legittimità laddove tale giudizio sia basato su argomenti di tipo logico immuni da vizi di alcun
genere (Sez. 3″ 17.10.2007 n. 1182, Cilia e altro, Rv. 238850).
4.3 Nel caso di specie il giudice di appello, stante l’incertezza sulla data conseguente ad
una affermazione dell’imputato non suffragata da elementi concreti, ha basato il proprio
convincimento su altri argomenti di tipo fattuale (la testimonianza del verbalizzante che aveva
eseguito gli accertamenti; i rilievi fotografici) e su altri ancora di tipo logico derivanti dalla
totale inverosimiglianza della tesi difensiva in conseguenza del mancato ricordo da parte
dell’imputato delle circostanze in cui erano avvenuti gli acquisiti dei materiali necessari per il
riattamento del capannone come da egli riferito) che rendeva insostenibile la tesi di una
ultimazione delle opere risalente nel tempo. La censura del ricorrente è dunque
manifestamente infondata.

2

,

4.4 Sempre con riguardo al primo motivo è vero che, medio tempore è maturata la
prescrizione, successivamente, però, alla sentenza della Corte di Appello: ma la manifesta
infondatezza del ricorso, in coerenza con i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di

questa Corte laddove si afferma che la prescrizione verificatasi dopo la sentenza oggetto di

ricorso, impedisce di dichiarare l’estinzione dei reati stante la non regolare instaurazione di un
rapporto processuale quale diretta conseguenza della inammissibilità del ricorso, osta
irrimediabilmente alla declaratoria di estinzione dei reati (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di
C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sez. 2″ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA