Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17907 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17907 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUTRUPI ANTONINO nato il 14/10/1959 a REGGIO CALABRIA parte offesa nel
procedimento
c/
CARIDI ANTONIO STEFANO nato il 26/12/1969 a REGGIO CALABRIA
CHIRICO FRANCESCO nato il 05/10/1944 a PACE DEL MELA
ROMEO PAOLO nato il 19/03/1947 a REGGIO CALABRIA
SARRA ALBERTO VINCENZO nato H 24/07/1966 a REGGIO CALABRIA
avverso l’ordinanza del 05/06/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
i
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 05/06/2017, il Tribunale di REGGIO CALABRIA dichiarava inammissibile la
costituzione di parte civile proposta da CUTRUPI ANTONINO, in proprio e nell’interesse di ELSA SRL.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione CUTRUPI ANTONINO, a mezzo del
proprio difensore, deducendo la violazione di legge, l’abnormità del provvedimento e il vizio della
motivazione.
Il difensore depositava in data 8 febbraio 2018 una memoria contenete motivi aggiunti con la quale
Il ricorso è inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 4364 del 18/01/2012, Domenighini, Rv. 251917).
Il provvedimento con il quale viene esclusa la parte civile ha natura ordinatoria, sicché lo stesso, in
assenza di un’apposita previsione normativa, non è ricorribile per cassazione.
Detto provvedimento inoltre non incide sul diritto sostanziale della parte ad ottenere il risarcimento
dei danni, in quanto preclude solo l’esperibilità della relativa azione in sede penale, (cfr. sez. 1,
8.11.2007 n. 4060 del 2008, Sommer e altri, RV 239188; conf. sez. un.n. 12 del 1999, RV 213858;
n. 12970 del 2000 RV. 218093, n. 13159 del 2000 RV. 219191, n. 30045 del 2003 RV. 226680, n.
35604 del 2003 RV. 226372)
Peraltro, l’ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile, nel caso in esame, non
costituisce neppure un provvedimento abnorme, avendo il giudice di merito escluso un rapporto di
causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all’imputazione. Tale giudizio, seppure risultasse errato,
non può certamente attribuire all’ordinanza i caratteri del provvedimento abnorme, rientrando nel
potere-dovere del giudice valutare l’ammissibilità della costituzione di parte civile, alla quale si
erano opposte le difese degli imputati.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 02/03/2018
Il Consi
Estensore
D E PO TATA
insisteva nell’abnormità del provvedimento impugnato.