Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17906 del 16/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17906 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJEPALI GENC N. IL 13/12/1972
avverso la sentenza n. 89/2009 CORTE APPELLO SEZ.D1ST. di
BOLZANO, del 28/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d)g e 4 /1
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/01/2013

1. Gjepali Genc ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza
della Corte d’appello di Trento , in data 28-10-10 , con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto
di cui all’ad 73 DPR 309/90 , in relazione all’acquisto e alla rivendita all’ingrosso
e al dettaglio di svariate partite di cocaina nonché alla vendita a Milkovski
Antonio di un quantitativo superiore a 140 grammi di cocaina , in Merano il 9-12007 Alla cessione a Caboni Paola di 5 gr di cocaina, in Merano il 27-3-07, e a
Pandori Ferdinando di gr 4, 5, il 28 -3-07; infineiracquisto da Deliallisi Hektor di
105 gr di cocaina. In Bolzano il 5-4-2007.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , vizio di motivazione in merito al
contenuto delle intercettazioni telefoniche; omessa motivazione in relazione
alla valutazione di un mezzo probatorio significativo , dedotto specificamente
nei motivi d’appello, e travisamento della prova. La cessione al Milkovski è infatti
avvenuta per mano di Shanini Erion. Il coinvolgimento dell’imputato viene
desunto soltanto dai frequenti incontri con il Milkovski ,tra la fine di novembre
2006 e il gennaio 2007 , che invece erano connessi esclusivamente , come
dimostrato dal tenore delle conversazioni intercettate, alla vendita di una
autovettura , effettivamente realizzatasi e comprovata in atti, all’offerta di un
orologio e al prestito di alcune somme. Né è significativo che il Milkovski abbia
patteggiato una pena per spaccio di sostanze stupefacenti , anche perché la
telefonata del 6-1-2007 , tra Milkovski e Shanini , non dimostra affatto che
quest’ultimo fosse stato delegato da Gjepali a condurre la trattativa per la
cessione dello stupefacente a Milkovskí. Shanini e Miljkovski avevano infatti già
avuto in passato contatti e la trattativa è avvenuta esclusivamente tra loro due.
Tant’è che nemmeno dopo l’arresto del successivo acquirente, vi sono contatti
fra Milkovski e Gjepali
2.1..Anche le trattative per l’acquisto dello stupefacente da parte della Caboni e
del Pandozi furono condotte esclusivamente da Shanini Erion , come confermato
dalla Caboni , con esclusione del Gjepali, a carico del quale nulla dimostrano le
tre conversazioni telefoniche menzionate dal giudice di merito. Anzi Gjepali Genc
non viene neppure avvisato dell’arresto di Shanini e della Caboni , le cui
dichiarazioni sono state completamente trascurate.
2.2. Pure il coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto da Dellialisi Hector di
105 gr di cocaina, per il quale sono stati arrestati Gjepali Elton e Alizoti Viktor, è
stato desunto dalle frequentazioni del ricorrente con entrambi , per motivi del
tutto leciti , dato che Alizoti era un dipendente del ricorrente e Gjepali Elton era
il nipote. Nemmeno l’incontro del 2-4-07 fra l’imputato e il Delialisi , durante il
quale il Gjepali fu visto consegnare del danaro a quest’ultimo , dimostra nulla
poiché il Deliallisi ha dichiarato che si trattava della restituzione di un prestito.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso nonché il primo e il secondo motivo aggiunto
esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità,
investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati
alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante
e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti
, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle
fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428). Nel caso di specie, la
2

Nessuno degli interessati alla trattativa inerente allo stupefacente ha invece
contattato il ricorrente, che si è limitato a prestare l’auto al nipote e a prendere
un caffè con lui. Tutti i coindagati hanno escluso la partecipazione ai fatti di
Gjepali Genc . Per di più molte conversazioni telefoniche sono avvenute in lingua
albanese e la traduzione delle medesime é spesso confusa.
3. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione in ordine alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d’appello
omesso qualsiasi valutazione sul punto.
4. Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente argomentate, in
modo ampio, nei motivi aggiunti presentati il 28-12-12, in cui si deduce
travisamento dell’effettiva realtà probatoria emergente dal contenuto delle
anche
l’orientamento
intercettazioni
telefoniche
,
richiamando
giurisprudenziale secondo cui deve considerarsi illegittimo il provvedimento
conclusivo del giudizio di impugnazione che rinvii genericamente al
provvedimento impugnato. Si censura poi l’impugnata sentenza per avere
considerato le dichiarazioni rese dai coimputati prive di precisione e di
apparato
coerenza , contraddittorie e inattendibili, senza idoneo
argomentativo. E infine si lamenta vizio di motivazione in ordine alla
dosimetria della pena.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

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Corte d’appello, richiamando anche ,per relationem , la motivazione della
sentenza di primo grado, ha evidenziato come le intercettazioni telefoniche
significative siano state dettagliatamente elencate e illustrate dal giudice di
prime cure e non lascino dubbi, in correlazione anche alle dichiarazioni degli
acquirenti della droga ed alle risultanze dei servizi di osservazione effettuati
dalla p.g., circa il reale coinvolgimento dell’imputato nell’attività di spaccio di
sentenza impugnata, analizza diffusamente i contenuti delle conversazioni
captate fra Gjepai e Milcovski , che gestiva un consistente traffico di cocaina a
Merano ; tra l’imputato e Vora Lulzim , in cui i due discutono della qualità e del
prezzo di una partita di cocaina; tra un individuo chiamato Fredi e il Gjepali circa
l’acquisto di una partita di stupefacente; tra quest’ultimo e Gjepali Elton circa il
procacciamento di un ingente quantitativo di droga; tra Shanini Erion , che era
agli ordini dell’imputato, e quest’ultimo, per la consegna di stupefacente; tra
tale Nardi e Gjepali , che discute con lui il saldo di un debito con il sedicente
Dashi ,presso il quale aveva reperito lo stupefacente ; tra Gjepaili e Deliallisi ,
per la consegna del danaro relativo all’acquisto di una partita di stupefacente ;
tra Gjepalio Genc e Gjepali Afrim , in merito alla consegna della sostanza
concordata ; tra Gjepali Genc e il connazionale Dashi , in merito a contatti avuti
con tale Nithsulla per la compravendita di stupefacente ed una pluralità di altre
conversazioni. E il giudice a quo sottolinea come le risultanze delle
intercettazioni telefoniche ,dei servizi di o.c.p. e dell’analisi dei tabulati relativi
al traffico telefonico dei telefoni cellulari in uso agli imputati e, in particolare , al
Gjepali , corrispondano, per riscontri oggettivi, ai sequestri di sostanze
stupefacenti operati dai Carabinieri di Bolzano e di Merano ,Al riguardo, la Corte
territoriale richiama anche le dichiarazioni di Caboni Paola, che si riforniva, in
via continuativa, di droga da spacciatori che agivano per conto del Gjepali , che si
occupava dei contatti con i fornitori. Così come la sentenza impugnata esamina
accuratamente le dichiarazioni rese dai coimputati ,evidenziando come esse
risultino inattendibili, in relazione alla personalità dei dichiaranti , ai rapporti
con l’imputato, alla genesi delle dichiarazioni e alla loro frammentarietà . Le
versioni da essi rese, poi, laddove escludono la responsabilità del Gjepali , sono
, sotto il profilo intrinseco, contraddittorie e prive di precisione e di coerenza.
Mentre, sotto il profilo estrinseco, sono prive di riscontri obiettivi e in
contrasto con le risultanze probatorie acquisite. li giudice a quo analizza infine le
dichiarazioni difensive rese dal Gjepali , evidenziandone l’inattendibilità , poiché
3

stupefacente. La Corte territoriale, lungi dal richiamare genericamente la

l’imputato ha negato anche l’evidenza , affermando che il magazzino in cui è
stato trovato un bilancino di precisione era stato, per molti giorni, accessibile
anche a sconosciuti ; o che tutti, anche cittadini italiani, gli chiedevano soldi in
quanto suoi dipendenti.
3.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado
conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logicogiuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica
,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede
. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle
acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di
merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti,
sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si
sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini,
rv203767). In particolare ,l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni
telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è
questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e sfugge al
sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate in
conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass , Sez V 1711-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso e al terzo motivo aggiunto,
occorre osservare come anche le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della
pena sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette da motivazione esente
da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento al
ruolo primario e determinante del Gjepali nella gestione ed organizzazione del
traffico illecito di cocaina , con contatti anche all’estero; al periodo di
protrazione dell’attività e ai precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’ad 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa
delle ammende
4

preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 16-1-13.

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