Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17905 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17905 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DARNAKH ABDENBI nato il 02/04/1986

avverso l’ordinanza del 09/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRI1TO

Il Tribunale di sorveglianza di TORINO, con ordinanza in data 09/05/2017, rigettava il reclamo
proposto da DARNAKH ABDENBI, confermando l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino
in data 13.3.2017, che aveva ordinato l’espulsione a norma dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n.
286/1998.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Il ricorso è, inoltre, generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2 8
Il

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

O APR

010

Con successiva memoria il condannato insiste nel ricorso.

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