Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17904 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17904 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Antonio Fiano, nato a Piedimonte Matese (CE) il 5.1.1973
avverso la sentenza del 17 gennaio 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Piero Gaeta, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza dell’Il dicembre 2008 con cui il Tribunale di S.M.
Capua Vetere aveva ritenuto Antonio Fiano responsabile del reato di cui

dell’assegno di euro 10.000, che invece aveva consegnato a Carmine Elveri
nel corso di rapporti di compravendita di automobili.

L’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso
per cassazione.
Con il primo motivo ripropone Ilaccezione di nullità del giudizio di secondo
grado per irregolarità della notifica del relativo decreto di fissazione
dell’udienza, notifica effettuata in Trevignano, a mani di tale Marcellino Fiano,
indicato nella relata come “fratello che ne cura il ritiro e la consegna”. A
questo proposito il ricorrente rileva che la notifica andava fatta nel luogo in
cui aveva eletto o dichiarato il proprio domicilio ovvero, in mancanza di tali
dichiarazioni, a mani del difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis c.p.p;
inoltre, rappresenta che comunque si è trattato di una notifica inesistente, dal
momento che l’imputato non ha fratelli, sicché sarebbe stata eseguita a
soggetto non legittimato a riceverla.
Con il secondo motivo si censura la motivazione della sentenza per
illogicità manifesta, in quanto non contiene alcuna spiegazione in ordine alla
presunta malafede dell’imputato nella denuncia di smarrimento del titolo di
credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo si rileva che la Corte d’appello ha rigettato
l’eccezione di nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione dopo
averne constatato la ritualità ed escluso l’esistenza in atti della dichiarazione
di domicilio.

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all’art. 648 c.p., per avere falsamente dichiarato ai Carabinieri lo smarrimento

Il ricorrente ha riproposto la medesima eccezione senza peraltro
documentare la dichiarazione di domicilio, anzi formulando l’eccezione in
maniera perplessa (“è verosimile che la dichiarazione di domicilio fosse nel
fascicolo del pubblico ministero”; “anche se fosse accettata la tesi dell’assenza
di un domicilio eletto”…), per cui il motivo appare privo dei requisiti minimi
previsti dall’art. 581 c.p.p., in quanto mancano gli elementi di fatto necessari

In ogni caso, in mancanza di una valida dichiarazione di domicilio le
notificazioni possono essere effettuate nei luoghi di effettiva residenza
dell’imputato e non con consegna al difensore, come sembra sostenere il
ricorrente. Per cui deve ritenersi corretto il giudizio contenuto nella sentenza
impugnata in ordine alla ritualità della notifica.
Peraltro, deve considerarsi irrilevante la contestazione riguardo al
presunto mancato rapporto di convivenza del soggetto che ha ricevuto la
notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto secondo la
giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui il rapporto di convivenza sia
attestato nella relazione dell’ufficiale giudiziario, la relativa eccezione di nullità
fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo
quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso (Sez. V, 6
novembre 2009, n. 7399, Capano). A tal fine è ritenuta inidonea la produzione
di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall’attestazione contenuta
nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche se
temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di
coabitazione.
Nella specie, la relata indicava la notifica effettuata a mani del fratello:
quando la notifica avviene nelle mani di una persona legata all’imputato da
uno stretto e qualificato rapporto parentale, lo stato di convivenza può
presumersi anche in assenza di un’esplicita attestazione (Sez. IV, 22 dicembre
2009, n. 10449, Fois).

Riguardo al secondo motivo si sottolinea come la sentenza abbia
evidenziato, sulla base soprattutto della testimonianza della persona offesa
(Carmine Elveri), che l’imputato ha presentato intenzionalmente la falsa
denuncia allo scopo di paralizzare un assegno che non poteva essere messo
all’incasso per mancanza della provvista.

3

a sostenere la richiesta.

Pertanto, deve escludersi che sussistano i vizi denunciati nel ricorso: la
Corte d’appello ha correttamente valutato anche il profilo soggettivo del reato
di ricettazione e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha
giustificato la conferma della sentenza di primo grado in base ad una
motivazione logica e coerente.

al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2012

Il Consigl e e estensore

All’infondatezza dei motivi proposti consegue la condanna del ricorrente

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