Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17901 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17901 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO DAVIDE nato il 04/12/1985 a CATANIA
avverso la sentenza del 17/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 17/05/2017, rigettava l’istanza di
misure alternative alla detenzione presentata da GRASSO DAVIDE.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Sono inammissibiN le censure concernenti la misura di cui all’art. 94 DPR n. 309/1990 perché non
richiesta megleritol .
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 02/0
Il Co
2018
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Il Presidente
MONICA ONI
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Le restanti doglianze sono generiche e dunque inammissibili.