Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17900 del 02/03/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17900 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRODDI ANTONIO BALDASSARE nato il 23/03/1972 a OROTELLI
avverso il decreto del 19/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di CAGLIARI, con decreto in data 19/05/2017, dichiarava
inammissibile per genericità l’istanza di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. presentata da
PIRODDI ANTONIO BALDASSARE.
Propone reclamo al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, da detto ufficio qualificato ricorso per
cassazione, il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento
al mancato esame della istanza originaria che denunciava le condizioni inumane di detenzione.
Il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità, ha
correttamente trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità ex art. 666, comma 2, cod. proc.
pen..
Nel caso di specie il detenuto ha rivolto in data 5 gennaio 2017 una istanza al Magistrato di
sorveglianza volta a ottenere il rimedio risarcitorio, deducendo di avere subito condizioni inumane e
degradanti presso gli istituti ivi indicati anche indicando i periodi di detenzione, sicché la stessa si
presentava sufficientemente specifica, avendo il condannato richiesto il rimedio risarcitorio,
indicando puntualmente in quali istituti, a suo giudizio, egli aveva subito condizioni di
sovraffollamento tali da legittimare la proposizione delliistanza.
Ha errato il Magistrato di sorveglianza nel dichiarare inammissibile l’istanza perché generica, sicché
il decreto impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza di Cagliari che procederà all’esame nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di
sorveglianza di Cagliari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 02/03 2018
Il Presidente
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.