Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 179 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 179 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAIO ROSOLINO N. IL 08/07/1981
avverso il decreto n. 804/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 29/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di

Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Di Maio Rosolino
avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro che aveva
a sua volta dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata speciale,
trattandosi di detenuto per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen..

dell’art. 123 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
e ribadendo di avere presentato l’istanza nella vigenza del d.l. 146 del 2013,
nonché eccependo l’illegittimità costituzionale della normativa risultante dalla
legge di conversione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte, inoltre, con numerose pronunce, ha affermato che la
disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla
legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un
trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi
alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini
della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se
apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio,
sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale
sostanziale, non è applicabile il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte
delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di
conversione. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n.
146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di
conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove prevede l’esclusione dei
condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., dalla disciplina di maggiore
favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della
liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU, in quanto la

2

2. Ricorre per cassazione Di Maio Rosolino con dichiarazione resa ai sensi

disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome amplia gli
effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere
legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni cui si
collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità, e, di per sé, non
è causa generatrice di trattamenti inumani o degradanti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

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