Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17899 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17899 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOTARIANNI DEMIS nato il 04/03/1982 a MILANO
avverso la sentenza del 01/05/2017 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di MONZA, con sentenza in data 01/05/2017, applicava nei confronti di NOTARIANNI
DEMIS la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al 75, comma 2,
DLgs n. 159 del 2011
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile: è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Il Presidente
(22=A
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli