Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17898 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17898 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FENYVES WALTER nato il 30/03/1979 a BOLLATE

avverso l’ordinanza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO – giudice deiresecuzioine -, con ordinanza in data 30/11/2016,
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rigettava l’istanza di continuazione tra),-due seTtenze presentata da FENYVES WALTER.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione.

Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la
convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal
vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare:
– il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e
addirittura un’astratta programmabilità) degli episodi delittuosi;
– il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che
temporale, la diversità oggettiva dei reati;
– lo stato di tossicodipendenza non è di per sé elemento sufficiente a far ritenere sussistente
medesimo disegno criminoso, in presenza di elementi oggettivi che testimoniano l’impossibilità di
una preventiva determinazione dei vari episodi.
Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell’ordinanza impugnata, che non è certo
affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo
stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.
Va, in conclusione, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente può
essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole lasso
di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e
contrarie risultanze probatorie) e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente; in
particolare, in tema di reato continuato, se la detenzione in carcere o altra misura limitativa della
libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea
a escludere l’identità del disegno criminoso, essa non esime il giudice dalla verifica in concreto di
quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita,
la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di
fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, Sentenza n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv.
256119).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018
ensore

Il Consigli

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