Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17897 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17897 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOI MASSIMILIANO nato il 06/02/1972 a MILANO
avverso l’ordinanza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 23/01/2017,
• rt.q.4,
rigettava l’istanza di continuazione presentata da SOI MASSIMILIANO in relazione aia(‘ ue sentenze.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione in considerazione del
provato stato di tossicodipendenza.
Il ricorso è inammissibile perché, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la
continuazione è stata esclusa nel giudizio di cognizione, sicché ogni ulteriore questione è preclusa a
Il ricorso non si confronta con tale decisivo elemento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 02/03/2018
Il Cons
ensore
Il Presidente
1ONICA
ac
mente dell’art. 671, comma 1, c.p.p..