Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17897 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17897 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOI MASSIMILIANO nato il 06/02/1972 a MILANO

avverso l’ordinanza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 23/01/2017,
• rt.q.4,
rigettava l’istanza di continuazione presentata da SOI MASSIMILIANO in relazione aia(‘ ue sentenze.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione in considerazione del
provato stato di tossicodipendenza.

Il ricorso è inammissibile perché, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la
continuazione è stata esclusa nel giudizio di cognizione, sicché ogni ulteriore questione è preclusa a

Il ricorso non si confronta con tale decisivo elemento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018
Il Cons

ensore

Il Presidente
1ONICA

ac

mente dell’art. 671, comma 1, c.p.p..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA