Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17896 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17896 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORTARO MARCELLO ILARIO nato il 20/12/1946 a SIDERNO

avverso l’ordinanza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORA,
T APPE LO di MILANO – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 15/11/2016,
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tre sentenze pronunciate nei confronti di PORTARO MARCELLO ILARIO,

determinando la pena complessiva in anni 15, mesi 2 e giorni 16 di reclusione ed euro 33.466 di
multa.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento alla inconciliabilità tra la recidiva e la continuazione.
Con successiva memoria il difensore osserva che il ricorso non deve essere dichiarato
inammissibile, poiché i motivi dedotti sono fondati.
Il ricorso è inammissibile poiché la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che
“Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest’ultima
essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso
successivamente alla formazione di detto giudicato” (Sez. 2, n. 19477 del 20/04/2016, Calise, Rv.
266522).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il O i 2018

Il Presidente

fi

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