Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17892 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17892 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLUE BOATS S.P.A.

avverso il decreto del 05/07/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di PALERMO – giudice dell’esecuzione-, con ordinanza in data 05/07/2016, dichiarava
inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di BLUE BOATS S.P.A. di restituzione (rectius:
revoca della confisca) disposta in sede penale nei confronti di Grippi e Catalano.
Propone ricorso per cassazione la curatela di BLUE BOATS S.P.A., deducendo la violazione di legge.

Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per bis in idem.
Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando
espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di

sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione
processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità,
s’inquadra la regola dettata dal secondo comma dell’art. 666 c.p.p., che impone al giudice
dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata
sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Cass. sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv.
242533). Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro
processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un’ottica di economia e di efficienza
processuale.
In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per
rappresentare l’effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più
correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il
termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di
giudicato.
Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è
ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi,
allorquando la precedente richiesta sia stata respinta.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché ripropone l’identica questione, già oggetto
delliordinanza del 16.11.2015 presentata nell’interesse di BLUE BOATS S.P.A..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018
Il Co

tensore

DEPO TATA
IN
LERIA

un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell’ipotesi di una pluralità di

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