Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17891 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17891 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLE SEBASTIANO nato il 07/08/1954 a SAN LUCA

avverso l’ordinanza del 04/05/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data
04/05/2017, rigettava l’istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza relativa a delitti
di cui al DPR n. 309/90 avanzata nell’interesse di PELLE SEBASTIANO.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge in relazione alla
applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 685/1975, anziché dal DPR n. 309/1990, essendo
i fatti stati commessi sotto il vigore della prima, nonostante la contestazione rechi erroneamente
l’indicazione del commesso reato fino all’aprile 1993.

applicazione del costante principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il
quale “In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel
giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato” (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada,
Rv. 266283).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018

Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile, poiché in proposito deve farsi

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