Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17890 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17890 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROBERTO SEBASTIANO nato il 13/03/1954 a ANDRIA

avverso la sentenza del 27/04/2017 del GIP TRIBUNALE di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIP TRIBUNALE di TRENTO, con sentenza in data 27/04/2017, applicava nei confronti di
ROBERTO SEBASTIANO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui
all’art. 434 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento

Suprema Corte, in tema di patteggiannento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di
cui all’art. 129 c.p.p.;

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto per consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e
stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori
dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso

alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla

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