Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17887 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17887 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALZONE GIUSEPPE nato il 02/11/1967 a CALTANISSETTA

avverso l’ordinanza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data
16/03/2017, revocava nei confronti di FALZONE GIUSEPPE il beneficio della sospensione
condizionale concesso con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 30.6.2015.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento alla conoscenza da parte del giudice che ha pronunciato la seconda
sentenza (Corte appello Caltanissetta del 20.6.2016 con condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di
reclusione) della sussistenza del precedente beneficio.

specie, dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., trattandosi di seconda condanna a pena che,
cumulata con la precedente sospesa, supera i limiti di legge, sicché R7 su rn r ilievo assume la .
61.

Cr

U15 r ? ‹ ZG 11321

conoscenza della precedente sospensione richiesto’da SU Longo con ri eri e o &l’ipotesi di

concessione del beneficio in presenza di cause ostative prevista dall’art. 164, comma quarto, cod.
pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 0 03/2018

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione, nel caso di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA