Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17887 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17887 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALZONE GIUSEPPE nato il 02/11/1967 a CALTANISSETTA
avverso l’ordinanza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data
16/03/2017, revocava nei confronti di FALZONE GIUSEPPE il beneficio della sospensione
condizionale concesso con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 30.6.2015.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento alla conoscenza da parte del giudice che ha pronunciato la seconda
sentenza (Corte appello Caltanissetta del 20.6.2016 con condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di
reclusione) della sussistenza del precedente beneficio.
specie, dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., trattandosi di seconda condanna a pena che,
cumulata con la precedente sospesa, supera i limiti di legge, sicché R7 su rn r ilievo assume la .
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conoscenza della precedente sospensione richiesto’da SU Longo con ri eri e o &l’ipotesi di
concessione del beneficio in presenza di cause ostative prevista dall’art. 164, comma quarto, cod.
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Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 0 03/2018
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione, nel caso di