Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17886 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17886 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CORRADO ANGELO RAFFAELE nato il 10/07/1972 a TARANTO

avverso l’ordinanza del 05/12/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di TARANTO – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 05/12/2016, rigettava
l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione a norma dell’art. 175 c.p.p.
proposta da DI CORRADO ANGELO RAFFAELE in relazione alla sentenza pronunciata dal medesimo
ufficio in data 14.5.2012.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge in relazione all’art.
175 c.p.p..

atto della regolare notificazione dell’atto di vocatio in judicium e dell’estratto contumaciale della
sentenza eseguito per compiuta giacenza al domicilio eletto (e non come asserito nel ricorso per
deposito nella casa comunale) e perché non confuta l’accertata tardività dell’istanza presentata il
1.6.2016 in relazione alla data di dedotta conoscenza della sentenza (14.6.2016).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deci

/0J018

Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato il quale ha dato

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