Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17885 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17885 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHOGOVADZE MIKHEILI nato il 11/05/1982 a KUTAISI( GEORGIA)

avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 03/04/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 10/02/2016, nei confronti
di CHOGOVADZE MIKHEILI in relazione al reato di cui all’art. 13 dlgs n. 286 del 1998
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al
trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le

esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la

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