Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17884 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17884 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCERI RENATO GIANLUCA nato il 10/01/1966 a ROMA

avverso l’ordinanza del 15/03/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di GENOVA – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 15/03/2017, revocava il
beneficio dell’indulto concesso a RICCERI RENATO GIANLUCA con sentenza della Corte d’appello di
Roma in data 19.3.2008.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione con riferimento alla data di commissione del fatto che risulta commesso il 3.8.2011 e
non il 28.7.2011, come erroneamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione.

Il ricorso è inammissibile poiché la data del commesso reato (28.7.2011) giudicato dalla sentenza

quinquennio precedente) risulta dal provvedimento in questione, mentre la sentenza del Tribunale
di Roma del 17.9.2011, dalla quale il ricorrente trae la diversa data del 3.8.2011, riguarda un
diverso imputato e un diverso fatto, sicché la deduzione risulta del tutto inconferente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03

18

della Corte appello Genova del 14.11.2014 (che determina la revoca del beneficio concesso nel

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