Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17883 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17883 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRI CRISTINA nato il 29/07/1958 a ROMA

avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del GIP TRIBUNALE di SIENA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIP TRIBUNALE di SIENA – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 07/07/2017, rigettava
(rectius: dichiarava inammissibile) l’incidente di esecuzione presentato da FERRI CRISTINA avverso
l’ordine di carcerazione emesso dal PM n. 19/2013 SIEP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato,/ deducendo la violazione di legge con riferimento alla
ritenuta identità dell’istanza già respinta con ordinanza del 30.3.2017.

Premesso che la citata ordinanza del 30.3.2017 è stata in parte annullata da questa Corte di
legittimità con sentenza del 21.11.2017 n. 19500/2017 Reg. Gen. Ricorsi, il ricorso è inammissibile r

fiducia) già valutata al giudice dell’esecuzione, come si desume agevolmente dalla lettura
dell’indicata ordinanza.

In proposito, deve essere richiamato il procedente di legittimità secondo il quale “L’art. 666, comma
secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l’inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre
già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non
richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poichè
la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l’eventualità di
contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto” (Sez. 1,
n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/0 2018
Il Con

ten

poiché ripropone una questione (nullità della notificazione dell’ordine di carcerazione al difensore di

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