Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17881 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17881 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTON MARIA nato il 20/08/1986

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 31/03/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 23/04/2014, nei confronti di
ANTON MARIA in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 3, DLgs n. 159 del 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla illegittimità e difetto di motivazione
del provvedimento del Questore,
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla illegittimità e difetto di motivazione del provvedimento del Questore, è inammissibile, in quanto
tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato. Inoltre, come si desume dal provvedimento impugnato, non sono ravvisabili i
denunciati vizi del provvedimento del Questore. D’altra parte, il provvedimento impugnato fa
corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di
contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al
giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un
inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo mentre gli è consentito
soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento
alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene
desunto il giudizio di pericolosità” (Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897).

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018
Il C

igliere Estensore

STEFANG4RIL

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