Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17880 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17880 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC VALTER nato il 10/02/1983 a PRATO

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 13/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATO, in data
24/04/2014, nei confronti di AHMETOVIC VALTER in relazione al reato di cui all’ art. 9 L n. 1423 del
1956
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche
quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto
l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è
inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è inammissibile, in quanto non si confronta con la
motivazione che ha fornito puntuale risposta alle doglianze sviluppate con l’atto di appello,
indicando gli elementi in forza dei quali è stata compiuta la valutazione in merito alla insussistenza
dell’ipotesi di cui si tratta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018
stensore
N AP E

bis c.p..

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