Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1788 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1788 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERONESI FABIANA N. IL 30/09/1976
avverso la sentenza n. 2217/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore. Generale,
Dott.Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato, avv. Pietro Imbimbo, in sostituzione dell’avv.
Carlo A.M. Brena che ha concluso, riportandosi al ricorso in subordine
chiedendo di valutarsi la tenuità del fatto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6.3.2015

la Corte d’Appello di Milano

confermava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale Veronesi

cui all’art. 457 c.p., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 453
c.p., per avere in concorso con Palla Stefano, messo in circolazione banconote
contraffatte, spacciando, in particolare, una banconota falsa da 100 euro.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Veronesi, a mezzo
del suo difensore, lamentando quale unico motivo di ricorso la ricorrenza del
vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., in ordine alla violazione
dell’art.161/4 c.p.p. e la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179/1 c.p.p.,
della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello; in particolare,
in data 10.2.2015, veniva notificato ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., sulla
casella di posta certificata del difensore, il decreto di citazione in appello relativo
all’udienza che si sarebbe tenuta presso la Corte d’appello di Milano il giorno
06.03.2015; l’imputata- dichiarata contumace- nel corso dell’iter procedurale
non dichiarava od eleggeva domicilio, ma veniva erroneamente assunto come
domicilio eletto un luogo, la “Comunità Istituto SMIRP”, in cui l’ imputata si era
venuta in precedenza a trovare per un periodo; dalla corrispondenza intervenuta
tra la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio ed i C.C. di Vigevano in
occasione della notifica della sentenza di primo grado si evince, infatti, che “la
Veronesi pur mantenendo la residenza anagrafica in Vigevano si trova
attualmente presso la Comunità (..) sita a Mortara”,

ma la notifica presso la

comunità dava esito negativo, sicchè si è proceduto illegittimamente alla
notifica ex art. 161/4 c.p., nè, d’altro canto, una relazione difensiva d’ufficio,
come quella in essere, abiliterebbe qualsivoglia iniziativa notificatoria ai sensi
dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p.; peraltro, da quanto emerge dalla
comunicazione del 4.03.2015 inviata dall’U.N.E.P. di Pavia, alla Cancelleria
Penale della Corte d’Appello di Milano, la tentata notifica del decreto di citazione
in appello che ha avuto esito negativo è stata effettuata dall’Ufficiale giudiziario
in data 11.02.2015 e, quindi, il giorno dopo rispetto alla notifica via pec
pervenuta alla difesa in data 10.02.2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Fabiana era stata condannata alla pena di giorni venti di reclusione per il reato di

1.Va premesso che la notifica all’imputata contumace, Veronesi Fabiana, del
decreto di citazione in appello risulta effettuata, ai sensi dell’art. 161/4 c.p.p., a
mezzo posta certificata con consegna al difensore di ufficio, avv. Carlo A.M.
Brena, presupponendo che la predetta avesse eletto domicilio presso la
comunità Istituto SMIRP e che presso tale domicilio la notifica avesse avuto esito
negativo. Tuttavia, l’imputata non risulta aver eletto domicilio in tale luogo,
come si rileva dal contenuto della nota dell’ 11.1.2014, allegata al ricorso con la
quale, i C.C. di Vigevano, con riguardo alla richiesta di notifica della sentenza

l’imputata aveva mantenuto la residenza anagrafica in Vigevano, Via Toti 22,
ma si trovava “attualmente” presso la comunità SMIRP.
2. La notifica all’imputata disposta presso la comunità, sortiva

esito

negativo, per cui veniva effettuata, ai sensi dell’art. 161/4 c.p.p., presso il
predetto difensore di ufficio. Tale notifica, invero, deve ritenersi affetta da vizio
di nullità assoluta, atteso che la notificazione all’imputato, mediante consegna Io/
difensore, è consentita solo nel caso in cui la notifica nel domicilio dichiarato od
eletto dall’imputato, ai sensi dell’art. 161/2 c.p.p. sia divenuta impossibile.
3.L’impossibilità della notifica all’imputato, che legittima, infatti, la
consegna dell’atto al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., richiede,
quale condizione necessaria, l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario
dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende
definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, ovvero nel domicilio
dichiarato

od

(Sez. 4, n. 36996 del 04/07/2003;

eletto,

Sez . 3, n. 10227 del 24/01/2013), anche
successivamente

ove

l’incombente

con

effettuato

esito

sia

stato

negativo.

(Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014).
4. Nel caso di specie la notifica è stata dapprima tentata presso un luogo in
cui l’imputata non aveva, come detto, eletto o dichiarato domicilio (comunità
SMIRP) e non presso il luogo in cui l’imputata aveva mantenuto la residenza
anagrafica, in Vigevano alla Via Toti, e j quindi/ in assenza dei presupposti
consentiti (impossibilità della notificazione in tale luogo) direttamente effettuata
al difensore di ufficio ex art. 161/4 c.p.p.
5. Ricorre, dunque, nel caso di specie l’ipotesi

della nullità assoluta e

insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., essendo stata la notificazione
della citazione eseguita in forme diverse da quelle prescritte e risultando
inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato
(Sez. U, n. 119 del 27/10/2004), con conseguente

nullità di tutti gli atti

processuali consecutivi alla invalida costituzione del rapporto processuale, ivi
compresa la sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado, non rilevando in

2

emessa in primo grado, comunicavano al Tribunale di Busto Arsizio che

termini di sanatoria la presenza del detto difensore nel dibattimento, né la
formulazione di conclusioni nell’interesse dell’imputato, rimasto contumace (arg.
ex Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 01/12/2004).
6.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo
giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione
della Corte d’appello di Milano.
a il 18.11.2015

Così deciso in

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