Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17876 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17876 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 01/04/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma nel procedimento a carico di Falvo D’Urso
Francesco, n. a Roma il 04.09.1938, rappresentato e assistito
dall’avv. Pietro Martino, d’ufficio, avverso l’ordinanza n. 13281/2010
emessa dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Roma in data 10.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 07.01.2015 con la quale il Sostituto
procuratore generale dott. Massimo Galli ha chiesto di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Il pubblico ministero ricorrente deduce l’abnormità dell’impugnato
provvedimento per avere il giudice disposto, in sede di udienza
preliminare, un’indebita regressione del procedimento sul rilievo della
sola omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al
difensore dell’imputato Falvo D’Urso Francesco, peraltro nominato in
sede di procedimento per riesame.

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
2. Non può considerarsi abnorme il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare dichiari, anche erroneamente, sul rilievo
dell’omessa notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle
indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., la nullità del decreto di
citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico
ministero, poiché si tratta di provvedimento che lungi dall’essere
avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al
giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione
della notificazione del predetto avviso (cfr., Sez. 6, sent. n. 5159 del
14/01/2014, dep. 03/02/2014, PM in proc. Morra, Rv. 258569).
2.1. Nel comporre un contrasto giurisprudenziale insorto all’interno
della giurisprudenza di legittimità, la decisione delle Sezioni Unite n.
25957 del 26/03/09, Toni, Rv. 243590 ha ridotto l’ambito di rilevanza
del vizio di abnormità dell’atto processuale, precisando che la
retrocessione del procedimento di per sè non costituisce elemento
decisivo ed esclusivo ai fini dell’individuazione dell’atto abnorme. Il
regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed al
riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge),
regresso illegittimo (compiuto nell’esercizio di un potere non
correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto
atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del
procedimento è dunque atipico e comporta l’abnormità del relativo
provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in
carenza di potere (ad es. restituzione degli atti nei casi ex art. 552
cod. proc. pen., comma 3 allorché questi doveva provvedere

CONSIDERATO IN DIRITTO

direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica)
ed invece non è abnorme quando il giudice, dichiarata la nullità del
decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, ancorché
si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l’atto
rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente
la regressione.
2.2. Oltre tutto, si rileva che nel caso oggetto di ricorso, anche se si è

determinata regressione del procedimento, le relative conseguenze
sono rimediabili con attività propulsive legittime (Sez. U, n.
25957/09, cit.).
2.3. Sempre secondo le Sezioni Unite l’abnormità funzionale,
riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di
impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il
provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un
adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro
del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi, il pubblico
ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi
al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal
giudice.
2.4. L’opzione delle Sezioni Unite di delimitare l’ambito di estensione
del concetto di abnormità è, inoltre, espressamente collegata
all’esigenza di evitare il proliferare di casi di abnormità, dal momento
che l’emissione di provvedimento abnorme configura un’ipotesi di
illecito disciplinare per il magistrato. Ove quindi, come nel caso di
specie, il giudice, in accoglimento di specifica eccezione, dichiari la
nullità dell’atto e disponga la restituzione degli atti al pubblico
ministero continua a far governo di un potere riconosciutogli
dall’ordinamento, determinando come effetto un regresso consentito,
anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati
ritenuti sussistenti in modo errato. Detto altrimenti, il cattivo
esercizio di un potere sfocia generalmente in un atto illegittimo – la
cui eventuale e sistematica reiterazione può ben inteso dar luogo a
rilievi sull’operato del magistrato nelle sedi e nelle occasioni
competenti previste dalla L. n. 160 del 2006 in tema di valutazioni di
professionalità – ma non necessariamente in un atto abnorme.
3. Nel caso in esame non sussiste alcun impedimento per il pubblico

3

ministero alla rinnovazione della notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini al difensore dell’imputato Falvo D’Urso Francesco,
attività cui procederà senza meno, ove non vi abbia provveduto,
riavviando l’iter normale del procedimento.
4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso a cui non fa seguito
pronunzia sulle spese attesa la natura di parte pubblica del ricorrente

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1.4

nte

Il Consigliere estensore
Dott An rea Pellegrino
Riet-/

15

Dott. Ant

(art. 592 cod. proc. pen., comma 1)

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