Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17875 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17875 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEZZINO SALVATORE FRANCESCO nato il 06/11/1962 a PARTINICO

avverso l’ordinanza del 22/02/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di PALERMO – giudice dell’esecuzione -, con ordinanza in data 22/02/2017, rigettava
l’incidente di esecuzione proposto da PEZZINO SALVATORE FRANCESCO volto a ottenere la
conversione della pena dell’ergastolo nella reclusione per anni 30, ovvero a porre in verifica di
costituzionalità detta pena, nonché il divieto di cui all’art. 4-bis ord.pen..
Propone ricorso per cassazione il condannato che reitera le doglianze poste a fondamento
dell’incidente di esecuzione.

Come già osservato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 168 del 1994), il precetto costituzionale
costituito dal fine rieducativo della pena è stato soddisfatto dal legislatore anche con riferimento
all’ergastolo, avuto riguardo al momento dinamico dell’applicazione della pena medesima, poiché
sono stati introdotti dei correttivi (quali l’istituto della liberazione condizionale e, per i minori,
l’esclusione dalle nuove e più rigorose previsioni limitatrici della fruibilità dei benefici stabiliti
dall’ordinamento penitenziario e l’applicabilità della liberazione condizionale senza i limiti minimi di
espiazione di pena previsti in generale) che finiscono con l’incidere sulla natura stessa della pena
suddetta, ormai priva del carattere della perpetuità, diversamente da come concepita alle sue
origini dal codice penale del 1930. Una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale
che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore il valutare,
nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l’ergastolo tra le sanzioni punitive
astrattamente previste (Sent. n. 264/1974, ed inoltre Sent. nn. 306/1993, 282/1989, 107/1980,
179/1973, 12/1966).

D’altra parte, “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 cod.
pen. in riferimento all’art. 27 Cost., perché la pena dell’ergastolo, a seguito dell’entrata in vigore
dell’ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi
contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità
di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera”(Sez. 1, n. 34199 del
12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656).
Anche nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell’ergastolo è ritenuta
compatibile con i principi di cui all’art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale
consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla,
sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata.

Con sentenza Sez. 1, n. 43711 del 24/09/2015, A., Rv. 265074, è stata ritenuta manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.72 cod.pen., nella parte in cui prevede
l’applicazione della pena dell’ergastolo, in relazione all’asserita natura perpetua di tale sanzione,
con conseguente contrasto con l’art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della
connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione,
generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e dall’altro, dell’esistenza di una
disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa.

Infine appare

inammissibile, poiché non attinente al procedimento d’esecuzione, la questione

relativa all’art. 4-bis ord. pen.; in effetti l’applicabilità dei benefici penitenziari ai condannati

Il ricorso è inammissibile.

all’ergastolo, già giudicata manifestamente infondata (Sez. 1, n. 7428 del 17/01/2017, Pesce, Rv.
271399), risulta estranea ai poteri del giudice dell’esecuzione, rientrando nella competenza della
magistratura di sorveglianza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 02/03/2018
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della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

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