Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17874 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17874 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINOPOLI VITALIANO nato il 25/09/1969 a CATANZARO

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 09/03/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 05/12/2011, nei
confronti di SINOPOLI VITALIANO in relazione al reato di cui alli art. 9 L n. 1423 del 1956
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per erronea
applicazione dell’art. 54 c.p.,
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento

alla ritenuta responsabilità per erronea applicazione dell’art. 54 c.p., è inammissibile, in quanto
secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle

risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante

criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la
possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali

specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di
cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati,
che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso,

devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente
incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del

provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali
da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di

una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di

‘merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto
della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a

quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette
valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento
della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e
sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu oculi’,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza,
senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia,
Rv. 234099).
Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,

rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come” per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata,
specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia
di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a
dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’,
‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)

processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2018

Il Presidente

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